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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1230/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 225/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9158/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036401502 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9/1/2024 la società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento n. TK3036401502/2023, di € 166.832,00, notificato in data 23 novembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Roma, per IRES ed IVA relative all'anno d'imposta 2017.
In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità della società, costantemente in perdita, ed aveva proceduto e ricostruito induttivamente il reddito, accertando:
1)maggiori ricavi per € 32.528,60 afferenti le fatture emesse e non contabilizzate relative al primo semestre 2017;
2)l'IVA indetraibile di € 51.271,00 afferente le fatture emesse dalla Società_1, quali operazioni soggettivamente inesistenti;
3)costi non deducibili riguardo:
-alla fattura acquisti n. 130 della Società_2 di imponibile pari a € 3.700,00,
-alle fatture emesse dalla Servizi di Nominativo_1 per l'importo complessivo di €. 2.068,00, in quanto generiche e non supportate da documentazione;
-alla fattura di cui al registro acquisti n. 90 emessa da Nominativo_2 in quanto per la maggior parte dell'importo (€. 4.160,00) non di competenza.
Il contribuente contestava la pretesa dell'amministrazione finanziaria, deducendo l'infondatezza delle contestazioni relative alle fatture emesse dalla Società_1 e contestando, altresì, l'assunto dell'Ufficio relativamente alla dedotta somministrazione illecita di personale. Argomentava, inoltre, sulle fatture emesse e non contabilizzate relative al primo semestre 2017, sui costi ritenuti non deducibili e sulle fatture emesse, ritenute generiche e non supportate da idonea documentazione.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma replicando a tutti i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 9158/09/2024, in epigrafe indicata e oggetto del presente gravame, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre accessori.
Avverso questa sentenza il contribuente proponeva appello per cui è causa e per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio l'Ufficio, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare occorre osservare che, nell'ambito dell'autonomo potere di controllo ed all'esito della richiesta dell'Ufficio alla società Ricorrente_1 s.r.l. di produrre documentazione contabile per l'anno d'imposta 2017, la contribuente consegnava documentazione carente ed irregolarmente tenuta, specialmente per quanto riguarda i registri Iva incompleti e con dati difformi a quelli dichiarati.
L'Ufficio riscontrava, inoltre, che la Ricorrente_1 non era mai stata in utile, ma sempre in perdita.
Ancora, dal controllo della documentazione prodotta dalla ricorrente emergeva che la contabilità risultava tenuta solamente dal primo luglio del 2017, omettendo ricavi e costi del primo semestre dell'anno, nonostante vi fossero diverse fatture emesse e non contabilizzate prodotte dalla contribuente medesima.
In considerazione delle suesposte irregolarità veniva riscontrata l'inattendibilità delle scritture e si procedeva all'accertamento induttivo di cui agli art. 39 secondo comma del D.P.R. 600/1973 e 55 del D.P.R. 633/1972.
In questo quadro, assumevano peculiare rilievo patologico tre specifici indici: a) il rapporto commerciale intrattenuto con la Società_1; b) il profilo di antieconomicità nella gestione dell'impresa; c) l'irregolare e parziale tenuta delle scritture contabili.
Con riferimento al primo aspetto, l'Ufficio ha ritenuto indetraibile l'IVA di € 51.271,00 relativa alle fatture emesse dalla Società_1 per prestazioni di somministrazione di manodopera, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti, che hanno solo formalmente intestato i rapporti di lavoro con fittizia esternalizzazione del costo del lavoro. L'Ufficio ha, infatti, accertato, in base agli elementi emersi durante i controlli svolti e tenendo conto di quanto dedotto e documentato dalla contribuente in fase endoprocedimentale, che, in realtà, la Ricorrente_1 avesse solo “formalmente” intestato i rapporti di lavoro in capo alla Società_1, trasformando un costo del lavoro, di per sé non assoggettato ad Iva, in costi per servizi assoggettati a tale imposta, che la stessa società portava in detrazione mentre la Società_1 ne ometteva il versamento, risultando così verificato un salto d'imposta ai danni dell'Erario. L'Ufficio aveva evidenziato, peraltro, che le fatture ricevute dalla Società_1 (società che aveva la stessa sede di Ricorrente_1 e che aveva in comune il rappresentante legale e socio Rappresentante_1), erano generiche in violazione dell'art. 21 del DPR 633/72 (in base al quale la fattura deve indicare la natura la quantità e la qualità delle prestazioni rese) e richiedeva alla contribuente al fine di produrre documentazione contabile di supporto, nonché ogni altro documento anche di natura extracontabile (es: ordini, contratti, email, lettere di incarico) atto a dimostrarne l'effettività. La Ricorrente_1 non esibiva alcuna documentazione extra-contabile idonea a comprovare l'effettiva fornitura di un servizio da parte della Società_1. Ciò posto, l'Ufficio ha correttamente ritenuto esistenti presunzioni gravi, precise e concordanti per considerare le fatture emesse dalla Società_1 relative ad operazioni soggettivamente inesistenti e, più nello specifico, per poter affermare che lo schema di evasione messo in atto dalla Ricorrente_1 fosse consistito in una “fittizia esternalizzazione del costo del lavoro”, avendo solo
“formalmente intestato i suddetti rapporti in capo alla Società_1 e risultando essa stessa l'effettivo datore di lavoro. A tali conclusioni l'Ufficio è giunto tenendo conto dei seguenti elementi: 1) l'assenza di marginalità della Società_1, che tipicamente deve caratterizzare reali operatori economici;
2) l'assenza di autonomia economica e finanziaria della Società_1, nella misura in cui la propria “operatività” è strettamente collegata alla Ricorrente_1 sia in termini di fatturato che finanziariamente;
3) l'assenza di una propria autonoma struttura operativa rispetto alla Ricorrente_1; 4) la circostanza per cui gli importi fatturati dalla Società_1 alla Ricorrente_1 venivano di fatto commisurati alle ore lavoro impiegate;
5) le modalità di pagamento da parte della Ricorrente_1 che, pur essendo consapevole del costo del lavoro imputato sulla Società_1, provvedeva a pagamenti parziali, verosimilmente appena necessari alla corresponsione degli stipendi netti, rendendo, di fatto, impossibile (per assenza di altri flussi finanziari in entrata, vista la stretta e nota dipendenza della seconda- Società_1- dalla prima) l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali della Società_1; 6) che con riferimento alla Società_1, da informazioni acquisite nelle banche dati in uso all'Amministrazione Finanziaria, era stato possibile rilevare che la società, fin dalla propria costituzione, non adempieva regolarmente ai propri obblighi fiscali, accumulando nel tempo diversi carichi inscritti a ruolo a titolo di ritenute su redditi di lavoro corrisposti, contributi INPS e IVA;
7) che i collegamenti soggettivi societari, unitamente alla promiscuità nell'uso delle sedi, l'assenza di valide ragioni economiche di dette fatture, rilevano che la Ricorrente_1, ben avrebbe potuto assumere direttamente il personale, parte del quale è poi passato nelle annualità successive alla Ricorrente_1 stessa;
8) la mancata produzione di documentazione extracontabile attestante l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate idonea a confutare le considerazioni sopra esposte e a dimostrare un'effettiva ed autonoma gestione del personale (e dei servizi fatturati da parte della Società_1, utile dunque a dimostrare l'esercizio di un reale potere datoriale da parte di quest'ultima). Per quanto sopra rappresentato, è risultato evidente che la Società_1 sia apparsa come una società “mero contenitore di forza lavoro” e totalmente asservita alla collegata Ricorrente_1, potendo entrambe le società essere ricondotte ad un unico soggetto economico, in assenza di terzietà dell'una rispetto all'altra e della promiscuità nell'utilizzo delle sedi di attività. In tal modo la Ricorrente_1 ha artificiosamente trasformato un costo del personale, di per sé senza applicazione dell'Iva, in costo per servizi con l'applicazione di detta imposta, al fine di portare la stessa in detrazione e sfruttare il salto d'imposta che si è creato per gli effetti degli omessi versamenti da parte di Società_1. Pertanto, le fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi che occulti di fatto una somministrazione irregolare di manodopera costituisce un negozio giuridico apparente diverso da quello intercorso. Tale circostanza comporta significative conseguenze fiscali in quanto l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per sottrarre imponibile a tassazione ovvero per conseguire un rimborso al quale non si ha diritto.
L'altro profilo patologico riguardava l'antieconomicità della gestione aziendale della Ricorrente_1 in quanto costantemente in perdita. Tale rilievo ha permesso all'Agenzia delle Entrate di negare la deducibilità fiscale di quelle spese giudicate contrarie alla logica imprenditoriale (perché ritenute “non inerenti”), oppure di ricostruire il reddito imponibile sulla base di presunzioni, quando l'incongruità afferisca lo svolgimento dell'intera attività di impresa. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, “nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 39 Dpr 600/1973 e 54 11 Dpr
633/1972” (Cassazione V sez. ordinanza n. 1282/2021; Cassazione V sez. ordinanza n. 501/2023). In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato proprio che “la circostanza che una impresa commerciale dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonché una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 660 del 1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate” (Cassazione sez. tributaria, ordinanza n. 14733/2021). Non è, infatti, conforme a logica ed esperienza impostare o proseguire l'attività secondo criteri o malgrado risultati poco vantaggiosi o addirittura dannosi e, pertanto, quando ciò avviane si è autorizzati a presumere che l'interessato abbia, in realtà, incassato più di quanto indicato nella denuncia dei redditi.
Il terzo indice patologico, attiene invece la mancanza e/o tenuta irregolare delle scritture contabili. Al riguardo, occorre evidenziare, come correttamente fatto dal giudice di prime cure, che l'Ufficio ha accertato la mancanza della metà del supporto contabile – documentale e che le scritture contabili erano tenute in modo irregolare, tali da renderle inattendibili. L'Ufficio ha, infatti, correttamente ripreso a tassazione ricavi per € 32.528,60 e una maggiore Iva di € 3.219,43 corrispondenti alle fatture attive emesse per i primi sei mesi del 2017, non contabilizzate, contestando, altresì, l'indeducibilità di costi riguardo alla fattura acquisti n. 130 della Alcor Investments di imponibile pari a € 3.700,00 e fatture emesse dalla Servizi di Nominativo_1 per l'importo complessivo di €. 2.068,00, in quanto generiche e non supportate da documentazione, e la fattura al registro acquisti n. 90 emesse da Nominativo_2 in quanto per la maggior parte dell'importo (€. 4.160,00) non di competenza. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto previsti dal D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, sicché l'omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dal citato art. 21 integra un comportamento del contribuente soggetto a sanzione — Cass.n.2198012015 - che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, legittima il ricorso all'accertamento induttivo del reddito imponibile
(Cass.n.21446/2014;Cass. n. 5748/2010; Cass.9108/2012, Cass.n.24426/2013) dovendosi peraltro aggiungere che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, di scegliere il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, parte contribuente, in assenza di peculiarità pregiudizievoli, non ha titolo a dolersi della scelta operata" (cfr Cass.,nn.8333/2012 e 19258/2005). Pertanto, in tema di determinazione del reddito d'impresa, si considerano indeducibili i costi per servizi rappresentati con una fattura generica che non fornisca l'indicazione della quantità e del periodo di riferimento delle prestazioni ricevute. (cfr.: Cassazione sez. V, Ordinanza n. 8696/2021)
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 7.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 225/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9158/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036401502 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9/1/2024 la società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento n. TK3036401502/2023, di € 166.832,00, notificato in data 23 novembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Roma, per IRES ed IVA relative all'anno d'imposta 2017.
In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità della società, costantemente in perdita, ed aveva proceduto e ricostruito induttivamente il reddito, accertando:
1)maggiori ricavi per € 32.528,60 afferenti le fatture emesse e non contabilizzate relative al primo semestre 2017;
2)l'IVA indetraibile di € 51.271,00 afferente le fatture emesse dalla Società_1, quali operazioni soggettivamente inesistenti;
3)costi non deducibili riguardo:
-alla fattura acquisti n. 130 della Società_2 di imponibile pari a € 3.700,00,
-alle fatture emesse dalla Servizi di Nominativo_1 per l'importo complessivo di €. 2.068,00, in quanto generiche e non supportate da documentazione;
-alla fattura di cui al registro acquisti n. 90 emessa da Nominativo_2 in quanto per la maggior parte dell'importo (€. 4.160,00) non di competenza.
Il contribuente contestava la pretesa dell'amministrazione finanziaria, deducendo l'infondatezza delle contestazioni relative alle fatture emesse dalla Società_1 e contestando, altresì, l'assunto dell'Ufficio relativamente alla dedotta somministrazione illecita di personale. Argomentava, inoltre, sulle fatture emesse e non contabilizzate relative al primo semestre 2017, sui costi ritenuti non deducibili e sulle fatture emesse, ritenute generiche e non supportate da idonea documentazione.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma replicando a tutti i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 9158/09/2024, in epigrafe indicata e oggetto del presente gravame, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre accessori.
Avverso questa sentenza il contribuente proponeva appello per cui è causa e per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio l'Ufficio, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare occorre osservare che, nell'ambito dell'autonomo potere di controllo ed all'esito della richiesta dell'Ufficio alla società Ricorrente_1 s.r.l. di produrre documentazione contabile per l'anno d'imposta 2017, la contribuente consegnava documentazione carente ed irregolarmente tenuta, specialmente per quanto riguarda i registri Iva incompleti e con dati difformi a quelli dichiarati.
L'Ufficio riscontrava, inoltre, che la Ricorrente_1 non era mai stata in utile, ma sempre in perdita.
Ancora, dal controllo della documentazione prodotta dalla ricorrente emergeva che la contabilità risultava tenuta solamente dal primo luglio del 2017, omettendo ricavi e costi del primo semestre dell'anno, nonostante vi fossero diverse fatture emesse e non contabilizzate prodotte dalla contribuente medesima.
In considerazione delle suesposte irregolarità veniva riscontrata l'inattendibilità delle scritture e si procedeva all'accertamento induttivo di cui agli art. 39 secondo comma del D.P.R. 600/1973 e 55 del D.P.R. 633/1972.
In questo quadro, assumevano peculiare rilievo patologico tre specifici indici: a) il rapporto commerciale intrattenuto con la Società_1; b) il profilo di antieconomicità nella gestione dell'impresa; c) l'irregolare e parziale tenuta delle scritture contabili.
Con riferimento al primo aspetto, l'Ufficio ha ritenuto indetraibile l'IVA di € 51.271,00 relativa alle fatture emesse dalla Società_1 per prestazioni di somministrazione di manodopera, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti, che hanno solo formalmente intestato i rapporti di lavoro con fittizia esternalizzazione del costo del lavoro. L'Ufficio ha, infatti, accertato, in base agli elementi emersi durante i controlli svolti e tenendo conto di quanto dedotto e documentato dalla contribuente in fase endoprocedimentale, che, in realtà, la Ricorrente_1 avesse solo “formalmente” intestato i rapporti di lavoro in capo alla Società_1, trasformando un costo del lavoro, di per sé non assoggettato ad Iva, in costi per servizi assoggettati a tale imposta, che la stessa società portava in detrazione mentre la Società_1 ne ometteva il versamento, risultando così verificato un salto d'imposta ai danni dell'Erario. L'Ufficio aveva evidenziato, peraltro, che le fatture ricevute dalla Società_1 (società che aveva la stessa sede di Ricorrente_1 e che aveva in comune il rappresentante legale e socio Rappresentante_1), erano generiche in violazione dell'art. 21 del DPR 633/72 (in base al quale la fattura deve indicare la natura la quantità e la qualità delle prestazioni rese) e richiedeva alla contribuente al fine di produrre documentazione contabile di supporto, nonché ogni altro documento anche di natura extracontabile (es: ordini, contratti, email, lettere di incarico) atto a dimostrarne l'effettività. La Ricorrente_1 non esibiva alcuna documentazione extra-contabile idonea a comprovare l'effettiva fornitura di un servizio da parte della Società_1. Ciò posto, l'Ufficio ha correttamente ritenuto esistenti presunzioni gravi, precise e concordanti per considerare le fatture emesse dalla Società_1 relative ad operazioni soggettivamente inesistenti e, più nello specifico, per poter affermare che lo schema di evasione messo in atto dalla Ricorrente_1 fosse consistito in una “fittizia esternalizzazione del costo del lavoro”, avendo solo
“formalmente intestato i suddetti rapporti in capo alla Società_1 e risultando essa stessa l'effettivo datore di lavoro. A tali conclusioni l'Ufficio è giunto tenendo conto dei seguenti elementi: 1) l'assenza di marginalità della Società_1, che tipicamente deve caratterizzare reali operatori economici;
2) l'assenza di autonomia economica e finanziaria della Società_1, nella misura in cui la propria “operatività” è strettamente collegata alla Ricorrente_1 sia in termini di fatturato che finanziariamente;
3) l'assenza di una propria autonoma struttura operativa rispetto alla Ricorrente_1; 4) la circostanza per cui gli importi fatturati dalla Società_1 alla Ricorrente_1 venivano di fatto commisurati alle ore lavoro impiegate;
5) le modalità di pagamento da parte della Ricorrente_1 che, pur essendo consapevole del costo del lavoro imputato sulla Società_1, provvedeva a pagamenti parziali, verosimilmente appena necessari alla corresponsione degli stipendi netti, rendendo, di fatto, impossibile (per assenza di altri flussi finanziari in entrata, vista la stretta e nota dipendenza della seconda- Società_1- dalla prima) l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali della Società_1; 6) che con riferimento alla Società_1, da informazioni acquisite nelle banche dati in uso all'Amministrazione Finanziaria, era stato possibile rilevare che la società, fin dalla propria costituzione, non adempieva regolarmente ai propri obblighi fiscali, accumulando nel tempo diversi carichi inscritti a ruolo a titolo di ritenute su redditi di lavoro corrisposti, contributi INPS e IVA;
7) che i collegamenti soggettivi societari, unitamente alla promiscuità nell'uso delle sedi, l'assenza di valide ragioni economiche di dette fatture, rilevano che la Ricorrente_1, ben avrebbe potuto assumere direttamente il personale, parte del quale è poi passato nelle annualità successive alla Ricorrente_1 stessa;
8) la mancata produzione di documentazione extracontabile attestante l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate idonea a confutare le considerazioni sopra esposte e a dimostrare un'effettiva ed autonoma gestione del personale (e dei servizi fatturati da parte della Società_1, utile dunque a dimostrare l'esercizio di un reale potere datoriale da parte di quest'ultima). Per quanto sopra rappresentato, è risultato evidente che la Società_1 sia apparsa come una società “mero contenitore di forza lavoro” e totalmente asservita alla collegata Ricorrente_1, potendo entrambe le società essere ricondotte ad un unico soggetto economico, in assenza di terzietà dell'una rispetto all'altra e della promiscuità nell'utilizzo delle sedi di attività. In tal modo la Ricorrente_1 ha artificiosamente trasformato un costo del personale, di per sé senza applicazione dell'Iva, in costo per servizi con l'applicazione di detta imposta, al fine di portare la stessa in detrazione e sfruttare il salto d'imposta che si è creato per gli effetti degli omessi versamenti da parte di Società_1. Pertanto, le fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi che occulti di fatto una somministrazione irregolare di manodopera costituisce un negozio giuridico apparente diverso da quello intercorso. Tale circostanza comporta significative conseguenze fiscali in quanto l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per sottrarre imponibile a tassazione ovvero per conseguire un rimborso al quale non si ha diritto.
L'altro profilo patologico riguardava l'antieconomicità della gestione aziendale della Ricorrente_1 in quanto costantemente in perdita. Tale rilievo ha permesso all'Agenzia delle Entrate di negare la deducibilità fiscale di quelle spese giudicate contrarie alla logica imprenditoriale (perché ritenute “non inerenti”), oppure di ricostruire il reddito imponibile sulla base di presunzioni, quando l'incongruità afferisca lo svolgimento dell'intera attività di impresa. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, “nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 39 Dpr 600/1973 e 54 11 Dpr
633/1972” (Cassazione V sez. ordinanza n. 1282/2021; Cassazione V sez. ordinanza n. 501/2023). In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato proprio che “la circostanza che una impresa commerciale dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonché una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 660 del 1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate” (Cassazione sez. tributaria, ordinanza n. 14733/2021). Non è, infatti, conforme a logica ed esperienza impostare o proseguire l'attività secondo criteri o malgrado risultati poco vantaggiosi o addirittura dannosi e, pertanto, quando ciò avviane si è autorizzati a presumere che l'interessato abbia, in realtà, incassato più di quanto indicato nella denuncia dei redditi.
Il terzo indice patologico, attiene invece la mancanza e/o tenuta irregolare delle scritture contabili. Al riguardo, occorre evidenziare, come correttamente fatto dal giudice di prime cure, che l'Ufficio ha accertato la mancanza della metà del supporto contabile – documentale e che le scritture contabili erano tenute in modo irregolare, tali da renderle inattendibili. L'Ufficio ha, infatti, correttamente ripreso a tassazione ricavi per € 32.528,60 e una maggiore Iva di € 3.219,43 corrispondenti alle fatture attive emesse per i primi sei mesi del 2017, non contabilizzate, contestando, altresì, l'indeducibilità di costi riguardo alla fattura acquisti n. 130 della Alcor Investments di imponibile pari a € 3.700,00 e fatture emesse dalla Servizi di Nominativo_1 per l'importo complessivo di €. 2.068,00, in quanto generiche e non supportate da documentazione, e la fattura al registro acquisti n. 90 emesse da Nominativo_2 in quanto per la maggior parte dell'importo (€. 4.160,00) non di competenza. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto previsti dal D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, sicché l'omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dal citato art. 21 integra un comportamento del contribuente soggetto a sanzione — Cass.n.2198012015 - che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, legittima il ricorso all'accertamento induttivo del reddito imponibile
(Cass.n.21446/2014;Cass. n. 5748/2010; Cass.9108/2012, Cass.n.24426/2013) dovendosi peraltro aggiungere che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, di scegliere il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, parte contribuente, in assenza di peculiarità pregiudizievoli, non ha titolo a dolersi della scelta operata" (cfr Cass.,nn.8333/2012 e 19258/2005). Pertanto, in tema di determinazione del reddito d'impresa, si considerano indeducibili i costi per servizi rappresentati con una fattura generica che non fornisca l'indicazione della quantità e del periodo di riferimento delle prestazioni ricevute. (cfr.: Cassazione sez. V, Ordinanza n. 8696/2021)
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 7.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.