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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT CA, all'esito dell'udienza del
12/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4312/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]in c.da Parte_1
Marù n° 123, cf: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
ME IN, ed elettivamente con Lei domiciliata in Brolo via C. Colombo n.5;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato l'01/12/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano, con sede in Tortorici, p.iva , per P.IVA_1
l'anno 2017 per 51 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce
(DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di CP_1
MALATTIA E MATERNITA';
- Che l' con provvedimento del 17/12/2020 pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 05/01/2018 al 03/02/2018 sono stati pagati €. 773,94 in più sulla sua prestazione di MALATTIA E MATERNITA' n. Parte_2
1000248 per i seguenti motivi:”indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2017”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 17/12/2020 pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 23/03/2018 al 06/04/2018 sono stati pagati €. 297,25 in più sulla sua prestazione di n. Parte_3
1007477 per i seguenti motivi:”indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2017”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso i predetti provvedimenti, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
CP_ Argomentava tra i vari motivi di opposizione di non avere mai ricevuto la prestazione cui l' chiede la restituzione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, ed avendo pure parte ricorrente prodotto la sentenza n.125/2025, con attestazione di passaggio in giudicato, emesa da altro giudicante, con la quale il
Tribunale di Patti ha riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017, per n.51 giornate lavorative, e per avere annullato un provvedimento di indebito, all'esito dell'udienza del 12/12/2025, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va osservato che non può disporsi la riunione chiesta dall' con il procedimento
RGN 1793/2020, atteso che, come risulta dalla consultazione dei registri telematici, detto procedimento risulta essere stato proposto da altro soggetto.
Non può essere accolta la tesi sostenuta dalla parte ricorrente che rileva di non avere mai ricevuto la CP_ CP_ somma cui l' chiede la restituzione, in quanto l' con la produzione in atti, ha dato prova di avere corrisposto le somme di cui al ricorso, producendo, i prospetti di pagamento con l'accredito sul libretto posta e sul conto corrente bancario (coordinate bancarie), della parte ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente, ha fornito, con la produzione la sentenza n.125/2025, con attestazione di passaggio in giudicato, con la quale il Tribunale di Patti, in persona di altro giudicante, ha riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017, e CP_ per n.51 giornate, di avere diritto a ritenere l'indennità di malattia per la quale l' chiede la restituzione.
Orbene, l'accertamento sul diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno
2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre
1995 n. 10999; 27 novembre 1986 n. 6991).
Va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alle CP_ comunicazioni del 17/12/2020 con le quali l' richiedeva la restituzione di somme percepite per indennità di malattia, anno 2017, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo.
Da ciò ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Visto la parziale identità del giudizio, con quello conclusosi con la citata sentenza n.125/2025, le CP_ spese di lite vanno compensate, per metà, restando la restante metà a carico dell' e con distrazione in favore dell'Avv. ME IN che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
CP_ 1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli avvisi di indebito, del 17/12/2020 con le quali l' richiedeva, alla parte ricorrente, la restituzione di somme percepite per indennità di malattia, anno
2017, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo;
CP_ 2)Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che liquida, già parzialmente compensate, in Euro 900,00, oltre spese generali CPA ed IVA, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. ME IN;
Così deciso in Patti, 12/12/2025.
Il Giudice on.
NT CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT CA, all'esito dell'udienza del
12/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4312/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]in c.da Parte_1
Marù n° 123, cf: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
ME IN, ed elettivamente con Lei domiciliata in Brolo via C. Colombo n.5;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato l'01/12/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano, con sede in Tortorici, p.iva , per P.IVA_1
l'anno 2017 per 51 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce
(DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di CP_1
MALATTIA E MATERNITA';
- Che l' con provvedimento del 17/12/2020 pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 05/01/2018 al 03/02/2018 sono stati pagati €. 773,94 in più sulla sua prestazione di MALATTIA E MATERNITA' n. Parte_2
1000248 per i seguenti motivi:”indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2017”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 17/12/2020 pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 23/03/2018 al 06/04/2018 sono stati pagati €. 297,25 in più sulla sua prestazione di n. Parte_3
1007477 per i seguenti motivi:”indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2017”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso i predetti provvedimenti, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
CP_ Argomentava tra i vari motivi di opposizione di non avere mai ricevuto la prestazione cui l' chiede la restituzione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, ed avendo pure parte ricorrente prodotto la sentenza n.125/2025, con attestazione di passaggio in giudicato, emesa da altro giudicante, con la quale il
Tribunale di Patti ha riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017, per n.51 giornate lavorative, e per avere annullato un provvedimento di indebito, all'esito dell'udienza del 12/12/2025, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va osservato che non può disporsi la riunione chiesta dall' con il procedimento
RGN 1793/2020, atteso che, come risulta dalla consultazione dei registri telematici, detto procedimento risulta essere stato proposto da altro soggetto.
Non può essere accolta la tesi sostenuta dalla parte ricorrente che rileva di non avere mai ricevuto la CP_ CP_ somma cui l' chiede la restituzione, in quanto l' con la produzione in atti, ha dato prova di avere corrisposto le somme di cui al ricorso, producendo, i prospetti di pagamento con l'accredito sul libretto posta e sul conto corrente bancario (coordinate bancarie), della parte ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente, ha fornito, con la produzione la sentenza n.125/2025, con attestazione di passaggio in giudicato, con la quale il Tribunale di Patti, in persona di altro giudicante, ha riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017, e CP_ per n.51 giornate, di avere diritto a ritenere l'indennità di malattia per la quale l' chiede la restituzione.
Orbene, l'accertamento sul diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno
2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre
1995 n. 10999; 27 novembre 1986 n. 6991).
Va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alle CP_ comunicazioni del 17/12/2020 con le quali l' richiedeva la restituzione di somme percepite per indennità di malattia, anno 2017, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo.
Da ciò ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Visto la parziale identità del giudizio, con quello conclusosi con la citata sentenza n.125/2025, le CP_ spese di lite vanno compensate, per metà, restando la restante metà a carico dell' e con distrazione in favore dell'Avv. ME IN che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
CP_ 1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli avvisi di indebito, del 17/12/2020 con le quali l' richiedeva, alla parte ricorrente, la restituzione di somme percepite per indennità di malattia, anno
2017, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo;
CP_ 2)Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che liquida, già parzialmente compensate, in Euro 900,00, oltre spese generali CPA ed IVA, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. ME IN;
Così deciso in Patti, 12/12/2025.
Il Giudice on.
NT CA