Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14872 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
62952 -ESENTE DA REGISTRAZIONE 1 48 7 2 /03 a се REPUBBLICUBBLICA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/188 NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 131 TAB. ALL. B - N. 5° MATERIARIA BIRUTARIAUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4444/99 Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Cron. 30056 Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Rep. Ud. 5-12-02 Consigliere Dott. Giuseppe Falcone ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 62952 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
Ditta G.M.C., corrente in Vinci, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Firenze, presso 10 studio dell'Avv.Diego Cremona, via del Parione n.1; -- intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 4458 1 n.200 del 18-2-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/12/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso chiedendo l'acoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La G.M.C. s.r.l., corrente in Vinci, con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva ingiungersi al Ministero delle Finanze il pagamento dell'importo di £.7.000.000, oltre intressi legali, a titolo di restituzione di quanto pagato dal 1985 al 1992 per tassa annuale di concessione governativa. Il Presidente del Tribunale di Firenze, con decreto del 20-7-95, ingiungeva all'Amministrazione delle Finanze il pagamento di quanto richiesto. Finanziaria proponeva opposizione, L'Amministrazione articolando tre motivi : 1'incompetenza territoriale, assumendo la competenza del Tribunale di Roma;
l'improponibilità della domanda di rimborso, essendo tardiva ai sensi dell'art. 13 co.2° D.P.R. n.641/72; la funzione remuneratoria almeno parziale della tassa e, quindi, la sua almeno parziale legittimità anche secondo l'ordinamento comunitario. 2 Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 6-5/25-6-96, accoglieva l'opposizione, rilevando che le ricevute di pagamento non concretavano la prova scritta del credito, ma nel merito accoglieva la domanda della società opposta e condannava 1'opponente Amministrazione Finanziaria. L'Amministrazione proponeva gravame, assumendo, tra l'altro, che relativamente al 1992, per le istanze di rimborso doveva applicarsi la diversa procedura introdotta dalla L.19-10-93, n.427 (di conversione del D.L. 30-3-93, n.331); per l'azione di ripetizione era stabilito un termine triennale di decadenza dall'art. 13 D. P. R. n.641/72; non ricorreva un'ipotesi di pagamento indebito;
non vi era contrasto tra legge nazionale e normativa comunitaria. La società si costituiva e proponeva appello incidentale. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello principale che,dell'Amministrazione Finanziaria, affermando stante il contrasto tra normativa interna e regole comunitarie, la prima andava disapplicata e non esisteva potere tributario, ritenendo prive di fondamento le implicazioni prospettate dall'appellante e disattendendo la questione della decadenza triennale;
/M accoglieva l'appello incidentale della società, 3 -- ritenendo che nel procedimento monitorio esisteva la prova, in parte scritta, della non debenza del tributo;
accoglieva la domanda della società diretta ad ottenere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla sentenza impugnata. I l Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 22-2-99, con l'articolazione di due motivi. La società intimata non si è costituita. Motivi della decisione 1 . Il Ministero ricorrente, denunziando la violazione ed errata applicazione dell'art.13 D.P.R. n. 641/72, in relazione all'art. 360 co.1° n.3 e 5 c.p.c., ha articolato due motivi di censura. Il primo concerne la questione della decadenza ed, in particolare, la relativa deduzione nel termine triennale previsto dall'art. 13 D.P.R. n.641/72. Il secondo motivo attiene allo ius superveniens, rappresentato dall'art.11 L.23-12-88, 448, dal quale discenderebbe il diritto а detrarre dalle somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali e ad applicare sulla somma risultante dovuta in restituzione gli interessi del 2,50% decorrenti dalla domanda. 4 2 Il primo motivo fondato alla stregua dell'indirizzo ormai consolidato di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un.. n. 3458/1996), secondo il quale è applicabile all'azione di ripetizione della tassa annuale sulle società la decadenza triennale decorrente dal giorno del pagamento, fissata dall'art.13 co.2° D. P. R. n. 641/72 in materia di tasse sulle concessioni governative. La richiamata disciplina risponde ad esigenze di sollecita definizione dei rapporti tra fisco e contribuente (ex plurimis Cass. n.7176/99). Inoltre, la normativa non contrasta con il diritto comunitario, in quanto si applica allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi, fondate sul diritto comunitario, ed a quelle fondate sul diritto interno (Corte Giust. CE 15-9-98). A questo orientamento, che trova ulteriori ragioni di conferma dalla previsione dell'art.11 co.2° L. n.448/98, non si è attenuta l'impugnata decisione della Corte territoriale, per cui va accolta l'esaminata prima censura. " Non può trovare, invece, accoglimento la seconda 3 censura, attinente allo ius superveniens. E' ormai opinione consolidata (ex plurimis Cass. 9-7- 99, n.7176) che la tassa di concessione governativa per 5 l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 3 D. L. 19-12-84, n.853, dovuta -- n.17 e successive convertito nella L. 17-2-85, modificazioni - dalle società per ogni anno solare successivo all'iscrizione, è illegttima per contrasto con gli artt.10 e 12 della Direttiva 17-7-69, n.69, n.69/335/CEE del Consiglio e 1'Amministrazione Finanziaria è, pertanto, tenuta a restituirla senza che a ciò osti lo ius superveniens rappresentato dall'art.11 L.23-12-98, n.448. In definitiva, per le svolte argomentazioni, in 4 accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata Essere decisione deve cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase. Il secondo motivo va, invece, disatteso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 5-12-02, nella camera di 6 consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 di Cassazione. N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Francesco Cristarella Ажинга вызо Orestano nesth EL CANCELLIERE dott. Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 OTT 2003 oggi, IL CANCELLIERE CI dott. Luigi Riitano 7