Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10915/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10915 del 2021, proposto da
ET ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Galletti, Romolo Reboa, Roberta Verginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PE NI, TI PE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione -n. 3600/21 relativa all’attribuzione di scatti di progressione carriera e di tutti gli atti presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, dipendente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione sin dall’anno 2010, ove riveste la qualifica di impiegato assistente specialista amministrativo, CAT. B, Posizione economica F3 operativa, con livello retributivo 17 (al momento della proposizione del ricorso) ha domandato l’annullamento della delibera del Consiglio dell’Anac n. 3600/2021 relativa all’attribuzione degli scatti di progressione di carriera.
La ricorrente ha esposto:
-che l’art. 32 del Regolamento adottato in materia dall’Autorità prevede che ogni anno i responsabili dei servizi redigano un rapporto valutativo relativo all’anno precedente dei dipendenti, ai fini della progressione di carriera in comparazione con i colleghi di pari livello. Il rapporto è basato su una scheda personale, una di valutazione delle potenzialità e una delle prestazioni. Lo stesso articolo precisa altresì che “la valutazione utile per la progressione di carriera è proposta per ciascun dipendente in comparazione con i colleghi di pari qualifica all’interno dell’ufficio [...] in nessun caso è possibile attribuire tre livelli a tutti i dipendenti di uno stesso ufficio” ;
- la dirigente dell’MA, con la scheda di valutazione del 2020, ha proposto “l’attribuzione di 3 scatti per ciascun componente della segreteria MA (nell’ordine NI_PE_ON). Nel caso in cui la proposta non possa essere accolta si propone l’attribuzione di n° 3 scatti a PE NI e a TI PE e n° 2 scatti a ET ON” . La commissione, dal canto suo, in data 7 aprile 2021 le ha assegnato soltanto due scatti stipendiali;
- all’esito della procedura di riesame (mediante la quale la ricorrente ha fatto valere la fungibilità delle mansioni dei tre addetti alla segreteria, nonché compiti svolti da essa soltanto), l’Anac ha adottato il provvedimento impugnato, di rigetto del ricorso avverso il rapporto valutativo della ricorrente.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. l’omessa motivazione nella determina n. 3006/2021 e nell’atto presupposto di scelta di attribuzione degli scatti di avanzamento. Infatti, sia la scheda di valutazione, sia il provvedimento di attribuzione dei due scatti e di rigetto del riesame non sono in alcun modo motivati sulla prevalenza accordata agli altri due membri dell’Ufficio, ne hanno tenuto conto delle mansioni specifiche svolte soltanto dalla ricorrente.
3. L’ANAC si è costituita in giudizio, in data 8 novembre 2021, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2026, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Occorre preliminarmente premettere che, nella fattispecie, oggetto di contesa sono gli esiti di una procedura per le progressioni a ruolo chiuso, riferita cioè ad avanzamenti di carriera, all'interno della pubblica amministrazione di appartenenza, su posti disponibili limitati, con accesso regolato da criteri di valutazione specifici, con metodo selettivo, quali anzianità, merito, o formazione . L’art. 32 del Regolamento relativo alla progressione di carriera dell’Anac, in particolare, stabilisce che “… l’Autorità attribuisce annualmente al personale della carriera direttiva, operativa ed esecutiva di ruolo o con contratto a tempo determinato, progressioni di carriera, in base all’esito del processo di valutazione di cui al presente articolo… secondo …i livelli stipendiali indicati nelle vigenti tabelle adottate con delibera dell’Autorità sulla base delle tabelle AGCM, e sono conferite, ai fini giuridici ed economici, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione ”. In particolare, secondo il comma 4 del citato articolo del Regolamento in esame, si stabilisce espressamente che “ le progressioni di cui al comma 2, previa valutazione positiva, non possono eccedere per ciascuna qualifica la misura di:
- tre scatti a non oltre il 30 per cento del personale;
- due scatti ad almeno il 40 per cento del personale;
- uno scatto a non oltre il 30 per cento del personale ” ed al comma 6 che “ le proposte di valutazione sono formulate tenendo conto dei limiti di cui al comma 4, salva la necessità di proporre scostamenti per motivate ragioni; in nessun caso è possibile attribuire tre livelli a tutti i dipendenti di uno stesso ufficio o unità organizzativa”.
La disciplina sin qui descritta esprime il carattere comparativo e selettivo del procedimento in virtù del quale l’Amministrazione può attribuire annualmente da 1 a 3 scatti di progressione ai propri dipendenti meritevoli di avanzamento (v. art. 32, commi 1, 4 e 5) all’esito di un procedimento valutativo che prevede:
- l’acquisizione della proposta formulata dai responsabili dell’ufficio presso cui il dipendente ha prestato servizio per il periodo prevalente dell’anno di riferimento (v. art. 32, comma 5), ovvero – per i dipendenti comandati o distaccati presso altre amministrazioni – di una relazione da parte della p.a. presso cui il dipendente ha prestato servizio (cfr. art. 32, comma 3, lett. b);
- l’attribuzione della valutazione da parte della Commissione (cfr. art. 32, comma 10);
- la possibilità per i dipendenti di proporre riesame avverso la valutazione espressa dalla Commissione (cfr. art. 32, comma 16);
- la decisione dell’Autorità sulle istanze di riesame (cfr. art. 32, comma 17).
1.2. In questo quadro, e per quanto d’interesse nel presente giudizio, con nota prot. n. 14794 del 19.02.2021, la dott.ssa CH, nel trasmettere le schede di valutazione del personale assegnato all’MA, ha specificato un ordine di priorità, proponendo “n. 3 scatti per ciascun componente la segreteria MA (nell’ordine NI – PE – ON). Nel caso in cui la proposta non possa essere accolta, si propone l’attribuzione di n. 3 scatti a PE NI e a TI PE e n. 2 scatti a ET ON” .
Successivamente, nel corso della riunione del 24 marzo 2021 in contraddittorio con la Commissione di cui al p. 10 dell’art. 32 del Regolamento, la dott.ssa CH, sollecitata ad indicare un solo impiegato cui attribuire 3 scatti al fine di rispettare le percentuali indicate nel Regolamento, ha indicato il sig. NI quale unità di personale cui attribuire la fascia massima. Dalla lettura del verbale citato, emerge che la dott.ssa CH, su invito della Commissione, pur confermando la meritevolezza e l’impegno profuso da tutti i membri della segreteria, ha indicato il NI per l’attribuzione del numero massimo di scatti stipendiali, senza indicare le ragioni della sua scelta.
In seguito all’attivazione del procedimento di riesame da parte della ricorrente, la stessa CH ha giustificato la propria decisione, confermando la positiva valutazione della ricorrente, ma specificando di essersi basata su un criterio di turnazione in ragione delle assegnazioni degli scatti stipendiali nelle annualità precedenti, che avevano premiato la stessa ricorrente.
1.3. Ebbene, è opinione del Collegio che, dalla lettura coordinata dei documenti esaminati, emerge il vizio motivazionale del provvedimento impugnato.
Invero, l’Anac ha previsto, con il proprio regolamento, lo svolgimento di valutazioni annuali della professionalità dei propri dipendenti basandole su una scheda personale, una di valutazione delle potenzialità e una delle prestazioni; lo stesso articolo 32 del Regolamento, già più volte citato, precisa poi che in nessun caso è possibile attribuire tre livelli a tutti i dipendenti di uno stesso ufficio o unità organizzativa.
In questo quadro, l’Autorità ha previsto un autovincolo nei propri confronti, sia in termini di soggetti premiabili con il numero massimo di scatti, sia in termini di elementi sottoposti a valutazione. Infatti, l’art. 32 prevede che la Commissione, a fronte delle proposte di valutazione formulate dai Dirigenti, possa modificare fino al 40% delle proposte di valutazione di uno scatto motivando le modifiche apportate alla luce di un confronto comparativo che tenga conto dell’attività svolta, del livello di professionalità raggiunto e delle potenzialità di crescita di ciascun dipendente.
Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, dove la valutazione proposta dalla dott.ssa CH è stata modificata dalla Commissione (riducendola a due scatti) senza alcuna esplicita motivazione (v. verbale del 19 febbraio 2021). Tale motivazione, come visto, si evince dalle controdeduzioni della Dirigente svolte nel corso del procedimento di riesame, e si fonda unicamente sull’applicazione di un criterio di turnazione che non può essere ricondotto ai criteri che, espressamente, la Commissione era vincolata a seguire (ossia l’attività svolta nel confronto comparativo tra i candidati e la professionalità raggiunta).
Ne deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato; l’effetto conformativo dell’odierna decisione implica che l’Autorità è tenuta ad esprimersi nuovamente sull’attribuzione degli scatti stipendiali ai tre dipendenti interessati, formulando la propria decisione sul soggetto a cui attribuire il massimo degli scatti nel rispetto dei criteri previsti dal suo Regolamento interno.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | AN LL |
IL SEGRETARIO