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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa CH LO, a seguito dell'udienza del 20.10.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10525/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), N.Q. DI GENITORE DI Parte_1 C.F._1
NT ( ), rappresentata e difesa, giusta procura Pt_2 C.F._2 in atti, dall'Avv. Ivana Spataro;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Valentina Schilirò;
-resistente-
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/11/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto il minore affetto da
“disturbo del linguaggio espressivo“ rientrante nel quadro clinico del “ritardo globale dello sviluppo” senza effetti sulle capacità cognitive che, quindi, sono state accertate nei limiti della norma e compatibilmente con l'età del periziando. Ha, pertanto, ritenuto il minore in una condizione che “pur provocando difficoltà psicologiche, non renderebbe l'attore invalido, non sussistendo il requisito di cui alla legge” per ottenere l'indennità di frequenza.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 20.10.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo al minore le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di frequenza a Persona_1 decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza sono: a) età inferiore a 18 anni;
b) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000,
2.000 hertz;
c) frequenza, continua o periodica, di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna (asilo nido, post C. Cost. 467/2002), nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, ovvero di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
d) possesso delle medesime condizioni reddituali dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “ è affetto da Deficit cognitivo associato a disturbo Persona_1 espressivo-linguistico e ad incoordinazione motoria. Per tali motivi è seguito presso la NPI del
Policlinico e dell'ASP. Effettua logopedia. Prescritta psicomotricità e insegnante di sostegno.
Per tali motivi presenta i requisiti per l'ottenimento dell'indennità di frequenza, in quanto minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Per quanto riguarda la decorrenza è possibile farla risalire alla data della domanda (ottobre 2023) in quanto patologie presenti e certificate all'epoca”.
2 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che possiede i requisiti sanitari richiesti per Persona_1 il riconoscimento dell'indennità di frequenza, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in CP_ dispositivo con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell'
Considerato che per la fase di ATP la ricorrente, nella qualità, è stata ammessa al Patrocinio alle spese dello stato, il relativo pagamento dovrà essere eseguito direttamente in favore dell'Erario. Quanto alla fase di opposizione, le spese vanno invece distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che il minore possiede i requisiti sanitari richiesti per la Persona_1 concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.168,5 per CP_1 la fase di ATP, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, e delle quali va disposto il pagamento direttamente in favore dell'Erario, e in € 2.695,5 per la fase di opposizione, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, il cui pagamento va distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 21 ottobre 2025
La giudice del lavoro
CH LO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa CH LO, a seguito dell'udienza del 20.10.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10525/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), N.Q. DI GENITORE DI Parte_1 C.F._1
NT ( ), rappresentata e difesa, giusta procura Pt_2 C.F._2 in atti, dall'Avv. Ivana Spataro;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Valentina Schilirò;
-resistente-
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/11/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto il minore affetto da
“disturbo del linguaggio espressivo“ rientrante nel quadro clinico del “ritardo globale dello sviluppo” senza effetti sulle capacità cognitive che, quindi, sono state accertate nei limiti della norma e compatibilmente con l'età del periziando. Ha, pertanto, ritenuto il minore in una condizione che “pur provocando difficoltà psicologiche, non renderebbe l'attore invalido, non sussistendo il requisito di cui alla legge” per ottenere l'indennità di frequenza.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 20.10.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo al minore le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di frequenza a Persona_1 decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza sono: a) età inferiore a 18 anni;
b) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000,
2.000 hertz;
c) frequenza, continua o periodica, di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna (asilo nido, post C. Cost. 467/2002), nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, ovvero di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
d) possesso delle medesime condizioni reddituali dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “ è affetto da Deficit cognitivo associato a disturbo Persona_1 espressivo-linguistico e ad incoordinazione motoria. Per tali motivi è seguito presso la NPI del
Policlinico e dell'ASP. Effettua logopedia. Prescritta psicomotricità e insegnante di sostegno.
Per tali motivi presenta i requisiti per l'ottenimento dell'indennità di frequenza, in quanto minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Per quanto riguarda la decorrenza è possibile farla risalire alla data della domanda (ottobre 2023) in quanto patologie presenti e certificate all'epoca”.
2 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che possiede i requisiti sanitari richiesti per Persona_1 il riconoscimento dell'indennità di frequenza, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in CP_ dispositivo con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell'
Considerato che per la fase di ATP la ricorrente, nella qualità, è stata ammessa al Patrocinio alle spese dello stato, il relativo pagamento dovrà essere eseguito direttamente in favore dell'Erario. Quanto alla fase di opposizione, le spese vanno invece distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che il minore possiede i requisiti sanitari richiesti per la Persona_1 concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.168,5 per CP_1 la fase di ATP, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, e delle quali va disposto il pagamento direttamente in favore dell'Erario, e in € 2.695,5 per la fase di opposizione, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, il cui pagamento va distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 21 ottobre 2025
La giudice del lavoro
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