Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2025, proposto da
AL NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Sportello Unico Immigrazione Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
nei confronti
LU MB, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 776/2024 del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, fissando al SUI un termine entro il quale convocare le parti per la definizione della domanda di conversione del permesso di soggiorno e la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
nominare, ove occorra, un Commissario ad acta per procedere sostitutivamente alla emanazione del provvedimento amministrativo;
fissare una somma di danaro dovuta dalla resistente amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa NA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 18 ottobre 2025, il ricorrente ha premesso di avere impugnato il provvedimento del 28.12.2023 con il quale lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria, pendente il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, in scadenza il 28.09.2023, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disponeva la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale ed il predetto titolo di soggiorno, sulla scorta delle rilevate discrasie tra il volume di affari indicato in una prima dichiarazione fiscale, ai fini IVA, allegata all’asseverazione presentata dal datore di lavoro, ed una seconda dichiarazione trasmessa, da quest’ultimo, all’Agenzia delle Entrate.
2. Accolta la domanda cautelare nella forma del remand , con sentenza n. 776 del 27.12.2024 questo Tribunale, dato atto che l’ordinanza cautelare era rimasta inadempiuta, in accoglimento del dedotto vizio di carenza d’istruttoria (l’amministrazione non aveva “tenuto conto, ai fini del giudizio di congruità e capacità economica del datore di lavoro, del rapporto di lavoro stagionale già instaurato con il ricorrente e mai interrotto fino alla sua naturale scadenza”, né aveva “verificato, a tale fine, la regolarità della retribuzione e del versamento dei contributi dovuti”: così al capo 7.1 della sentenza), ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato “ai fini di un’approfondita rivalutazione, in contraddittorio tra le parti, sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla conseguente sussistenza dei presupposti per la chiesta conversione del rapporto, secondo i principi sopra delineati” (così al capo 7.3 della sentenza).
3. Poiché la Prefettura di Reggio Calabria non ha ottemperato alle predette statuizioni, annullatorie e conformative, il ricorrente ne ha chiesto l’ottemperanza, domandando anche la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
4. Con memoria difensiva dell’8.1.2026 la difesa erariale ha rappresentato di avere provveduto a riattivare il procedimento di conversione del titolo, richiamando nella memoria documentazione che, tuttavia, non ha provveduto ad allegare. Aggiunge che tale procedimento sarebbe ancora in corso, essendo in itinere le verifiche da parte dell’Ispettorato del lavoro, sicché la pratica sarebbe oggi ancora aperta ed il nulla osta ed il permesso di soggiorno pienamente validi.
5. Alla camera di consiglio del 9.1.2026, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, di essere accolto.
7. Con la sentenza in epigrafe indicata questo Tribunale non ha soltanto annullato, per deficit istruttorio, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del connesso permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quest’ultimo scaduto il 28.09.2023, ma ha anche disposto, quale effetto conformativo, che l’amministrazione, impregiudicati i relativi esiti, riattivasse l’istruttoria funzionale alla verifica dei presupposti per la chiesta conversione del titolo di soggiorno, abilitante il lavoro stagionale, in permesso per motivi di lavoro subordinato.
8. Le deduzioni della difesa erariale confermano come il procedimento di conversione sia ancora in corso, con conseguente violazione degli effetti conformativi di cui alla sentenza per cui è causa.
9. Ne consegue, in accoglimento dell’odierno ricorso, l’ordine rivolto alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente sentenza, il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, attivato nell’interesse di AL NG.
9.1 Nomina fin da ora, in caso di inutile decorso del termine summenzionato, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i trenta giorni successivi, concluda il summenzionato procedimento di conversione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
10. Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
11. La domanda di pagamento della cd. penalità di mora deve, invece, essere rigettata in ragione della non contestata pendenza del procedimento di conversione e, quindi, della non completa inattività della p.a. resistente.
12. Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA EN, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA EN |
IL SEGRETARIO