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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1881 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
DIFENSORE: Avv. MIRKO FABRIZIO DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
A MEZZO DELLA MANDATARIA CREDITO Controparte_2
DIFENSORE: Avv. MATTEO TASSI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari;
azione di accertamento negativo.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 10/06/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 11/06/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 23/06/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 23/06/2025, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 22/09/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 13/10/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
1 In data 22/10/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di SSzione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice, e , premesso di aver stipulato Parte_1 Parte_2 atto di mutuo del 4 Luglio 2007 ai rogiti del notaio Dott. ssa Rep. Persona_1
39.423 Racc.12.741, sia in proprio (parte mutuataria e datrice di ipoteca) sia quali amministratori unici della società comportante l'obbligo di restituire la Parte_3 somma di Euro 200.000,00 in 20 rate semestrali, allegavano di aver ricevuto una richiesta 2 di pagamento da Su tali premesse, deducevano in giudizio Controparte_1 quanto segue:
1) Carenza di legittimazione da parte di che non avrebbe dimostrato la titolarità CP_1 del credito;
2) Il contratto di mutuo sarebbe viziato da indeterminatezza, in quanto non verrebbero indicati il tasso moratorio, la tipologia di piano di ammortamento, il tasso effettivo ed il tasso nominale annuo, la modalità di crescita o decrescita delle quote interessi al pagamento di ciascuna rata;
3) Il tasso di interesse sarebbe stato indicizzato al tasso Euribor, ciò avrebbe comportato la nullità per violazione della L. 287/1990, in quanto sarebbe frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
4) Il tasso effettivo risultante dalle quote capitali renderebbe il tasso applicato superiore alla soglia di usura.
Chiedevano: “1. Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia obbligazione derivante dal contratto di mutuo del 4 Luglio 2007 ai rogiti del notaio Dott. ssa Rep. Persona_1
39.423 Racc. 12.741 e successive integrazioni e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto nei confronti della convenuta.
2. Accertare e dichiarare la parziale nullità, a mezzo di CTU di cui si chiede l'ammissione, relativa alla corresponsione degli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 secondo e terzo comma c.c. cfr. art. 644 comma tre quattro codice penale, 1419 c.c. del contratto di mutuo derivante dall'usurarietà delle competenze bancarie con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e per l'effetto, rideterminare il rapporto dare avere tra le parti imputando gli interessi indebitamente percepiti a capitale oltre agli interessi creditori e dichiarare la debenza per le rate ancora a scadere della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento.
3. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza dell'interesse ultralegale pattuito nel contratto di mutuo fondiario, a mezzo di CTU di cui si chiede l'ammissione, per violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza ex. art. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale o BOT di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente versata a titolo di interessi alla rata successiva ricalcolata anch' essa al tasso legale vigente o BOT.
4. Accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni apportate al piano di ammortamento del mutuo in quanto indicizzate al parametro Euribor, e ricalcolare, a mezzo di CTU di cui si chiede l'ammissione, il piano di ammortamento e il tasso di interesse, in base agli art 1284 c.c. o 117 TUB ovvero al tasso legale o BOT di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente versata a titolo di
3 interessi alla rata successiva ricalcolata anch'essa al tasso legale vigente o BOT. 5.
Accertare e dichiarare che al momento della declaratoria della decadenza dal beneficio del termine parte attrice era a credito e per l'effetto rimettere la stessa nei termini”.
Con vittoria di spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di CTU contabile.
Parte convenuta, si costituiva Controparte_1 eccependo che: 1) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito;
2) non sarebbe legittimata CP_1 passiva rispetto ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte del creditore originario;
2) le deduzioni attoree sarebbero generiche;
3) la misura del tasso di interesse applicato in contratto – anche di mora - il regime di capitalizzazione degli interessi ed il parametro di indicizzazione sarebbero tutti indicati nel contratto di mutuo all'art. 2 e nel documento di sintesi allegato “D” al predetto contratto di mutuo, specificamente approvati dalla parte finanziata, il piano di ammortamento, allegato “B” specificherebbe il regime di capitalizzazione;
4) il parametro Euribor consentirebbe la determinazione della misura degli interessi;
5) l'eventuale violazione della normativa antitrust non comporterebbe la nullità del contratto, ma solo il diritto al risarcimento del danno, inoltre non sarebbe provata la partecipazione dell'istituto di credito all'intesa anticoncorrenziale;
6) non sarebbe stata provata l'entità usuraria degli interessi pattuiti, la clausola negoziale di riferimento ed il tasso in concreto applicato.
Chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di giudizio.
OSSERVA
Circa il difetto di legittimazione sostanziale
Ai fini della disamina di tale eccezione occorre prendere in considerazione i principi di diritto sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di successione nel diritto controverso diritto nel caso di operazioni societarie.
In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha statuito: “Va premesso che la società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio che sia come in questo caso anche conferitaria di un ramo d'azienda, in astratto è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado, e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione;
in altri termini, ha una duplice legittimazione (Cass.22/03/2010,
n.6845): quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di
4 successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda.
La società , qualificandosi come cessionaria del ramo d'azienda, Controparte_3 denominato , in base al principio secondo il quale il successore Controparte_4
a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa (cfr. Cass., 17/3/2009, n. 6444) allegando il titolo che gli consentiva di sostituire quest'ultimo, specificando l'indicazione di tale titolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica (di contenuto quindi accertabile), rimasto del tutto o non idoneamente contestato, ha dimostrato la propria legittimazione ad agire nella veste di cessionaria di ramo d'azienda.
Trova, infatti, applicazione quanto statuito da Cass 11/04/2017, n. 9250 (e successiva giurisprudenza conforme;
tra le decisioni massimate cfr. Cass. 15/05/2020, n. 8975), che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del ramo di azienda a impugnare la sentenza resa nei confronti della sua dante causa, rilevando che la contestazione dell'avvenuta successione a titolo particolare nella posizione sostanziale controversa era apoditticamente fondata sul mero rilievo dell'omessa produzione dell'atto di cessione del ramo di azienda.
Il che rende superfluo accertare anche se e come (ritualmente o irritualmente, come contesta la controricorrente: p. 4 del controricorso) avesse dimostrato di essere legittimata
(anche) quale successore universale per effetto della fusione” (SSzione civile sez. III,
21/03/2024 n.7711).
In tema di cessione in blocco dei crediti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, sintetizzata dalla sentenza SSzione civile sez. I, 08/11/2024, n.28790: “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque
5 forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra),
e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa
Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di
6 specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra)” (precedenti conformi: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024).
Il 16/11/2015 SS , creditore originario, è stata fusa per Controparte_5 incorporazione con (doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione), CP_6 per questo motivo quest'ultima risulta essere successore a titolo universale, venendo di conseguenza ricompreso il credito oggetto di causa.
Successivamente, in data 15/11/2019, Banca Carige ha ceduto in blocco ad
[...] un complesso di rapporti di credito. L'avviso di cessione Controparte_1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02/01/2020 (doc. n. 2 allegato alla comparsa) indicava che i rapporti avevano le seguenti caratteristiche:
“(i) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019 i debitori erano classificati come “in sofferenza”, “inadempienza probabile” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”;
(ii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni
(incluse quelle di cui all'elenco previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale);
(iii) i debitori hanno ricevuto una comunicazione inviata da una delle CE recante una data compresa tra il 25 novembre 2019 e il 20 dicembre 2019, con la quale sono stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato “Hydra”;
(iv) non sono contratti di leasing né crediti derivanti da contratti di leasing;
(v) i Rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle seguenti categorie:
1. rapporti rivenienti da crediti di firma non escussi alla data del 1° luglio 2019;
7 2. Finanziamenti a dipendenti e pensionati del Gruppo Banca Carige
3. 3. rapporti che rientrano nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione “
[...]
2” di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Pt_4 parte seconda n. 153 del 2 luglio 2004 (non riacquistabili)
4. Finanziamenti agevolati con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
a. mutui agevolati ex l. 457/1978;
b. mutui Artigiancassa con contributo;
c. mutui con provvista attualizzata - ente 300 - SUNIA/Enti previdenziali;
d. mutui con provvista attualizzata ente 390 – Specialprestiti d'onore famiglie/persone disagiate (FILSE))
e. mutui Finpiemonte;
5. finanziamenti agrari;
6. prestiti d'uso d'oro;
7. prestiti su pegno;
8. rapporti servizio pegno;
9. rapporti garantiti dalle seguenti Cooperative di Garanzie/Enti:
a. Controparte_7
b. CP_8
c. ; Controparte_9
d. Controparte_10
(b) i contratti di finanziamento oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche:
(i) costituiscono contratti di finanziamento conclusi dalle CE o da banche loro aventi causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a));
(ii) sono denominati in Euro o Dollari Americani;
(iii) sono regolati dalla legge italiana o francese;
(iv) se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia o in
Francia;
(c) i crediti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche;
(i) derivano da contratti di finanziamento (ivi inclusi i contratti sub (b)) conclusi dalle
CE o da banche loro aventi causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a));
(ii) sono denominati in Euro ovvero in Dollari Americani;
(iii) sono regolati dalla legge italiana o dalla legge francese;
8 (iv) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni immobili sono ubicati in o CP_3 in Francia;
(d) gli strumenti finanziari oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche:
(i) si tratta di strumenti finanziari partecipativi o prestiti obbligazionari convertendo emessi in conversione di crediti e/o di contratti di cui sub (c) (i).
l'elenco dei rapporti è stato depositato presso il notaio rep. 47068 Persona_2 racc. 21660”.
Si deve rilevare come, nel caso di specie, le indicazioni fornite dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non siano sufficienti a provare l'inclusione del credito oggetto di causa fra quelli di cui alla cessione in blocco.
Nello specifico, non è possibile identificare con certezza il credito nei confronti degli attori in una delle categorie di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale. Infatti, la resistente non ha neppure allegato che il credito fosse classificato tra il 31 dicembre
2018 e alla data del 31 ottobre 2019 come “in sofferenza”, “inadempienza probabile”
o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”, né che sia incluso nel pacchetto
“Hydra”.
Anche i documenti prodotti successivamente, non sono sufficienti a provare l'inclusione del credito fra i crediti oggetto di cessione.
Il documento n. 6, prodotto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 21/11/2022, fornisce solo un elenco di codici rappresentanti dei rapporti contrattuali, che non risulta essere sottoscritto da alcuno, né altrimenti riconducibile all'elenco depositato presso il notaio Persona_2
Il documento n. 7, allegato alla medesima memoria, raffigura la schermata di un software interno alla stessa società convenuta, pertanto, non può costituire valida prova.
Da ultimo, si rileva come abbia prodotto una dichiarazione della banca CP_1 cedente con la terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del 09/12/2022.
Tale disposizione concede alle parti “un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”, tale termine è indicato come perentorio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “le cadenze processuali introdotte dalla L.
353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del D.L.
273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono
9 non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost)” (SSzione civile sez. II, 03/01/2024,
n.108).
La prova contraria è “da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie e al deposito di documenti compiuto” (SSzione civile sez. I,
22/06/2018, n.16562).
Nel caso di specie, il documento prodotto non è volto a confutare fatti di cui a i documenti o alle richieste probatorie di parti attrici, bensì a dimostrare l'esistenza del diritto di credito della convenuta. Di conseguenza tale produzione deve considerarsi inammissibile.
Non essendo stata fornita adeguata prova del diritto di credito, quindi della legittimazione sostanziale della convenuta, la domanda dell'attrice deve essere accolta, risultando assorbiti tutti gli altri motivi.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali, poste a carico di parte convenuta, da rifondere in favore di parti attrici, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014,
n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 (valore della causa: Euro 200.000, valore del credito asseritamente ceduto), nei valori minimi per tutte le fasi di giudizio, stante la non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate ed applicato l'aumento del 30%, ex art. 4 comma 2 del medesimo decreto, in considerazione dell'assistenza a due parti aventi la stessa posizione processuale.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
10 I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. in accoglimento della domanda proposta, ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, per le ragioni di cui in parte motiva, l'assenza di obbligazioni a carico di Pt_1
e ed a favore di
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_1 derivanti dal contratto di mutuo del 4 Luglio 2007 ai rogiti del Notaio Dott.ssa
[...] ep. 39.423 Racc. 12.741; Persona_1
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1
a rifondere a e le spese
[...] Parte_1 Parte_2 processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 9.167,60, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore del difensore delle parti attrici, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Massa, in data 12.11.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
11
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1881 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
DIFENSORE: Avv. MIRKO FABRIZIO DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
A MEZZO DELLA MANDATARIA CREDITO Controparte_2
DIFENSORE: Avv. MATTEO TASSI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari;
azione di accertamento negativo.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 10/06/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 11/06/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 23/06/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 23/06/2025, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 22/09/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 13/10/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
1 In data 22/10/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di SSzione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice, e , premesso di aver stipulato Parte_1 Parte_2 atto di mutuo del 4 Luglio 2007 ai rogiti del notaio Dott. ssa Rep. Persona_1
39.423 Racc.12.741, sia in proprio (parte mutuataria e datrice di ipoteca) sia quali amministratori unici della società comportante l'obbligo di restituire la Parte_3 somma di Euro 200.000,00 in 20 rate semestrali, allegavano di aver ricevuto una richiesta 2 di pagamento da Su tali premesse, deducevano in giudizio Controparte_1 quanto segue:
1) Carenza di legittimazione da parte di che non avrebbe dimostrato la titolarità CP_1 del credito;
2) Il contratto di mutuo sarebbe viziato da indeterminatezza, in quanto non verrebbero indicati il tasso moratorio, la tipologia di piano di ammortamento, il tasso effettivo ed il tasso nominale annuo, la modalità di crescita o decrescita delle quote interessi al pagamento di ciascuna rata;
3) Il tasso di interesse sarebbe stato indicizzato al tasso Euribor, ciò avrebbe comportato la nullità per violazione della L. 287/1990, in quanto sarebbe frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
4) Il tasso effettivo risultante dalle quote capitali renderebbe il tasso applicato superiore alla soglia di usura.
Chiedevano: “1. Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia obbligazione derivante dal contratto di mutuo del 4 Luglio 2007 ai rogiti del notaio Dott. ssa Rep. Persona_1
39.423 Racc. 12.741 e successive integrazioni e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto nei confronti della convenuta.
2. Accertare e dichiarare la parziale nullità, a mezzo di CTU di cui si chiede l'ammissione, relativa alla corresponsione degli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 secondo e terzo comma c.c. cfr. art. 644 comma tre quattro codice penale, 1419 c.c. del contratto di mutuo derivante dall'usurarietà delle competenze bancarie con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e per l'effetto, rideterminare il rapporto dare avere tra le parti imputando gli interessi indebitamente percepiti a capitale oltre agli interessi creditori e dichiarare la debenza per le rate ancora a scadere della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento.
3. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza dell'interesse ultralegale pattuito nel contratto di mutuo fondiario, a mezzo di CTU di cui si chiede l'ammissione, per violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza ex. art. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale o BOT di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente versata a titolo di interessi alla rata successiva ricalcolata anch' essa al tasso legale vigente o BOT.
4. Accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni apportate al piano di ammortamento del mutuo in quanto indicizzate al parametro Euribor, e ricalcolare, a mezzo di CTU di cui si chiede l'ammissione, il piano di ammortamento e il tasso di interesse, in base agli art 1284 c.c. o 117 TUB ovvero al tasso legale o BOT di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente versata a titolo di
3 interessi alla rata successiva ricalcolata anch'essa al tasso legale vigente o BOT. 5.
Accertare e dichiarare che al momento della declaratoria della decadenza dal beneficio del termine parte attrice era a credito e per l'effetto rimettere la stessa nei termini”.
Con vittoria di spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di CTU contabile.
Parte convenuta, si costituiva Controparte_1 eccependo che: 1) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito;
2) non sarebbe legittimata CP_1 passiva rispetto ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte del creditore originario;
2) le deduzioni attoree sarebbero generiche;
3) la misura del tasso di interesse applicato in contratto – anche di mora - il regime di capitalizzazione degli interessi ed il parametro di indicizzazione sarebbero tutti indicati nel contratto di mutuo all'art. 2 e nel documento di sintesi allegato “D” al predetto contratto di mutuo, specificamente approvati dalla parte finanziata, il piano di ammortamento, allegato “B” specificherebbe il regime di capitalizzazione;
4) il parametro Euribor consentirebbe la determinazione della misura degli interessi;
5) l'eventuale violazione della normativa antitrust non comporterebbe la nullità del contratto, ma solo il diritto al risarcimento del danno, inoltre non sarebbe provata la partecipazione dell'istituto di credito all'intesa anticoncorrenziale;
6) non sarebbe stata provata l'entità usuraria degli interessi pattuiti, la clausola negoziale di riferimento ed il tasso in concreto applicato.
Chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di giudizio.
OSSERVA
Circa il difetto di legittimazione sostanziale
Ai fini della disamina di tale eccezione occorre prendere in considerazione i principi di diritto sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di successione nel diritto controverso diritto nel caso di operazioni societarie.
In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha statuito: “Va premesso che la società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio che sia come in questo caso anche conferitaria di un ramo d'azienda, in astratto è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado, e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione;
in altri termini, ha una duplice legittimazione (Cass.22/03/2010,
n.6845): quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di
4 successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda.
La società , qualificandosi come cessionaria del ramo d'azienda, Controparte_3 denominato , in base al principio secondo il quale il successore Controparte_4
a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa (cfr. Cass., 17/3/2009, n. 6444) allegando il titolo che gli consentiva di sostituire quest'ultimo, specificando l'indicazione di tale titolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica (di contenuto quindi accertabile), rimasto del tutto o non idoneamente contestato, ha dimostrato la propria legittimazione ad agire nella veste di cessionaria di ramo d'azienda.
Trova, infatti, applicazione quanto statuito da Cass 11/04/2017, n. 9250 (e successiva giurisprudenza conforme;
tra le decisioni massimate cfr. Cass. 15/05/2020, n. 8975), che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del ramo di azienda a impugnare la sentenza resa nei confronti della sua dante causa, rilevando che la contestazione dell'avvenuta successione a titolo particolare nella posizione sostanziale controversa era apoditticamente fondata sul mero rilievo dell'omessa produzione dell'atto di cessione del ramo di azienda.
Il che rende superfluo accertare anche se e come (ritualmente o irritualmente, come contesta la controricorrente: p. 4 del controricorso) avesse dimostrato di essere legittimata
(anche) quale successore universale per effetto della fusione” (SSzione civile sez. III,
21/03/2024 n.7711).
In tema di cessione in blocco dei crediti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, sintetizzata dalla sentenza SSzione civile sez. I, 08/11/2024, n.28790: “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque
5 forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra),
e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa
Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di
6 specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra)” (precedenti conformi: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024).
Il 16/11/2015 SS , creditore originario, è stata fusa per Controparte_5 incorporazione con (doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione), CP_6 per questo motivo quest'ultima risulta essere successore a titolo universale, venendo di conseguenza ricompreso il credito oggetto di causa.
Successivamente, in data 15/11/2019, Banca Carige ha ceduto in blocco ad
[...] un complesso di rapporti di credito. L'avviso di cessione Controparte_1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02/01/2020 (doc. n. 2 allegato alla comparsa) indicava che i rapporti avevano le seguenti caratteristiche:
“(i) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019 i debitori erano classificati come “in sofferenza”, “inadempienza probabile” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”;
(ii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni
(incluse quelle di cui all'elenco previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale);
(iii) i debitori hanno ricevuto una comunicazione inviata da una delle CE recante una data compresa tra il 25 novembre 2019 e il 20 dicembre 2019, con la quale sono stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato “Hydra”;
(iv) non sono contratti di leasing né crediti derivanti da contratti di leasing;
(v) i Rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle seguenti categorie:
1. rapporti rivenienti da crediti di firma non escussi alla data del 1° luglio 2019;
7 2. Finanziamenti a dipendenti e pensionati del Gruppo Banca Carige
3. 3. rapporti che rientrano nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione “
[...]
2” di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Pt_4 parte seconda n. 153 del 2 luglio 2004 (non riacquistabili)
4. Finanziamenti agevolati con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
a. mutui agevolati ex l. 457/1978;
b. mutui Artigiancassa con contributo;
c. mutui con provvista attualizzata - ente 300 - SUNIA/Enti previdenziali;
d. mutui con provvista attualizzata ente 390 – Specialprestiti d'onore famiglie/persone disagiate (FILSE))
e. mutui Finpiemonte;
5. finanziamenti agrari;
6. prestiti d'uso d'oro;
7. prestiti su pegno;
8. rapporti servizio pegno;
9. rapporti garantiti dalle seguenti Cooperative di Garanzie/Enti:
a. Controparte_7
b. CP_8
c. ; Controparte_9
d. Controparte_10
(b) i contratti di finanziamento oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche:
(i) costituiscono contratti di finanziamento conclusi dalle CE o da banche loro aventi causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a));
(ii) sono denominati in Euro o Dollari Americani;
(iii) sono regolati dalla legge italiana o francese;
(iv) se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia o in
Francia;
(c) i crediti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche;
(i) derivano da contratti di finanziamento (ivi inclusi i contratti sub (b)) conclusi dalle
CE o da banche loro aventi causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a));
(ii) sono denominati in Euro ovvero in Dollari Americani;
(iii) sono regolati dalla legge italiana o dalla legge francese;
8 (iv) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni immobili sono ubicati in o CP_3 in Francia;
(d) gli strumenti finanziari oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche:
(i) si tratta di strumenti finanziari partecipativi o prestiti obbligazionari convertendo emessi in conversione di crediti e/o di contratti di cui sub (c) (i).
l'elenco dei rapporti è stato depositato presso il notaio rep. 47068 Persona_2 racc. 21660”.
Si deve rilevare come, nel caso di specie, le indicazioni fornite dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non siano sufficienti a provare l'inclusione del credito oggetto di causa fra quelli di cui alla cessione in blocco.
Nello specifico, non è possibile identificare con certezza il credito nei confronti degli attori in una delle categorie di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale. Infatti, la resistente non ha neppure allegato che il credito fosse classificato tra il 31 dicembre
2018 e alla data del 31 ottobre 2019 come “in sofferenza”, “inadempienza probabile”
o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”, né che sia incluso nel pacchetto
“Hydra”.
Anche i documenti prodotti successivamente, non sono sufficienti a provare l'inclusione del credito fra i crediti oggetto di cessione.
Il documento n. 6, prodotto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 21/11/2022, fornisce solo un elenco di codici rappresentanti dei rapporti contrattuali, che non risulta essere sottoscritto da alcuno, né altrimenti riconducibile all'elenco depositato presso il notaio Persona_2
Il documento n. 7, allegato alla medesima memoria, raffigura la schermata di un software interno alla stessa società convenuta, pertanto, non può costituire valida prova.
Da ultimo, si rileva come abbia prodotto una dichiarazione della banca CP_1 cedente con la terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del 09/12/2022.
Tale disposizione concede alle parti “un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”, tale termine è indicato come perentorio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “le cadenze processuali introdotte dalla L.
353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del D.L.
273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono
9 non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost)” (SSzione civile sez. II, 03/01/2024,
n.108).
La prova contraria è “da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie e al deposito di documenti compiuto” (SSzione civile sez. I,
22/06/2018, n.16562).
Nel caso di specie, il documento prodotto non è volto a confutare fatti di cui a i documenti o alle richieste probatorie di parti attrici, bensì a dimostrare l'esistenza del diritto di credito della convenuta. Di conseguenza tale produzione deve considerarsi inammissibile.
Non essendo stata fornita adeguata prova del diritto di credito, quindi della legittimazione sostanziale della convenuta, la domanda dell'attrice deve essere accolta, risultando assorbiti tutti gli altri motivi.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali, poste a carico di parte convenuta, da rifondere in favore di parti attrici, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014,
n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 (valore della causa: Euro 200.000, valore del credito asseritamente ceduto), nei valori minimi per tutte le fasi di giudizio, stante la non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate ed applicato l'aumento del 30%, ex art. 4 comma 2 del medesimo decreto, in considerazione dell'assistenza a due parti aventi la stessa posizione processuale.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
10 I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. in accoglimento della domanda proposta, ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, per le ragioni di cui in parte motiva, l'assenza di obbligazioni a carico di Pt_1
e ed a favore di
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_1 derivanti dal contratto di mutuo del 4 Luglio 2007 ai rogiti del Notaio Dott.ssa
[...] ep. 39.423 Racc. 12.741; Persona_1
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1
a rifondere a e le spese
[...] Parte_1 Parte_2 processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 9.167,60, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore del difensore delle parti attrici, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Massa, in data 12.11.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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