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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4031/2024 R.G. sul ricorso depositato il giorno 01/08/2024 proposto da nella persona di in Parte_1 Parte_2 qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore (difesa dall' avv. Salvatore Longo) nei confronti di (avv . Ettore Triolo) Controparte_1
Viste le note di trattazione scritte delle parti così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Spese compensate per intero tra le parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) ritenere e dichiarare infondata la pretesa avanzata dall' con l'avviso di addebito n. 394 CP_2
2024 00009633 51 000, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro
2.054,51 per le causali meglio specificate nella sezione “Dettaglio degli addebito e degli importi dovuti”, notificato in data 12/07/2024, e per l'effetto annullarlo;
2) gradatamente, ritenere e dichiarare non dovute le sanzioni per morosità applicate alla ricorrente;
3) vittoria di spese e compensi difensivi, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda. Controparte_1
1 Ritenuta la causa matura per la decisione , istruita documentalmente e in assenza di richieste ulteriori di prove , la domanda è infondata. CP_ La domanda concerne la contestazione ad avviso di addebito emesso dall' per Inadempienza
3055 ACCERTAMENTO DA VIG. DOC. – MOROSITÀ Diffida Prot.
INPS.6700.15/03/2024.0148511 notificata il 15/03/2024 Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a) 001 8051 - Modello DM 10/V CONTRIBUTI DA 03/2022 A 03/2022
1.671,72 0,00 1.671,72 002 8055 - Somme aggiuntive SANZIONI MOROSITA' DA 03/2022 A
03/2022 0,00 0,00 378,68.
La parte ricorrente nega l'inadempienza atteso che : il cd. “ticket licenziamento” non è dovuto nel caso di “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”. ;tale fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come chiarito dallo stesso (cfr. circolare n. 40 del 19 marzo 2020, paragrafo 4.2. primo periodo, e CP_2 messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018), deve essere valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice 1N”;con specifico riferimento alla posizione di interesse, relativa al lavoratore
[...]
nel flusso per il periodo 03/2022, nel campo "Tipo di cessazione" è stato Per_1 Pt_3 indicato, per l'appunto e correttamente, il codice "1N" (cfr. All. n. 7, pagg. 97-98), in quanto per il soggetto in questione la società deducente ha proceduto al licenziamento per fine lavori (o meglio, per “fine fase lavorativa”) presso il cantiere di Monreale.
***
L' sostiene invece che : CP_2
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012, non trova applicazione qualora il licenziamento, pur intimato per fine cantiere, non sia ritenuto legittimo in quanto il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.; la prova dell'inutilizzabilità del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere fornita dal datore di lavoro, che, però, nel presente procedimento nulla dice in ordine alla propria organizzazione, ai cantieri aperti (o da aprire), alla consistenza del personale, alle specifiche mansioni del ricorrente non più necessarie alla struttura dell'impresa ricorrente;
mancando tale prova non è possibile ricomprendere la fattispecie in quella prevista dall'art. 2 comma 34 della
2 Legge 92/2012; è la stessa società da ricorrente ad ammettere che il licenziamento è avvenuto a cantiere aperto ed attività in fase di completamento.
Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di restituzione e/o rimborso da parte dell'Istituto..
****
Tanto premesso e in tema di recente la Suprema Corte ha affermato che :
< 21. Si premette che l'art. 2 cit. ha istituito, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI, sostituita, per gli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2015, dalla NASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.
22. La norma individua la platea dei beneficiari, stabilisce i requisiti costitutivi del diritto e fissa gli oneri contributivi.
23. Per quanto più rileva in questa sede, è previsto un obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge nr. 92 del 2012). 24. Si tratta appunto del cd. «ticket di licenziamento» il cui versamento è escluso solo in presenza di dimissioni (non determinate da giusta causa) o di risoluzione consensuale del rapporto;
in quest'ultimo caso, salva l'ipotesi in cui la risoluzione avvenga all'esito del tentativo obbligatorio di preventiva conciliazione previsto nell'ambito della procedura di cui all'art. 7, comma 7, della legge nr. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della legge nr. 92 del 2012. 25. Alla regola, fanno, tuttavia, eccezione alcune ipotesi che sono quelle espressamente previste dal comma 34 del medesimo art. 2. 26. Tra queste, vi è l'
«interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere» che rileva nella presente controversia.
27. Il contrasto verte in merito all'individuazione dei presupposti per l'operatività dell'esonero; in particolare, sull'esatto significato da attribuire alla seguente indicazione: «per completamento delle attività e chiusura del cantiere». 28. L' ritiene sussistente il «completamento delle CP_2 attività» solo in caso di ultimazione dei lavori edili programmati. 29. La sentenza impugnata privilegia, invece, una diversa e più estensiva interpretazione della norma, comprensiva cioè di ogni «fine» lavori, inclusa quella necessitata per fatto del terzo, quale può essere l'anticipata revoca di un appalto.
30. Questa Corte ritiene corretta la prima delle due soluzioni interpretative perché maggiormente aderente alla lettera e alla natura della disposizione che deroga al generale obbligo di contribuzione imposto per legge in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro. 31. La
3 fattispecie normativa delinea un'eccezione alla regola. Essa stabilisce un beneficio sul piano contributivo;
come tale, non è estensibile al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata.
32. Per questa Corte «il completamento dell'attività e la chiusura del cantiere» di cui all'art. 2, comma 34, lett. b) della legge nr. 92 del 2012 si riferisce, in via esclusiva, all'ipotesi dell'esaurimento del cantiere per l'avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori). Sono, invece, estranee al perimetro di applicazione della disposizione differenti ipotesi di chiusura del cantiere ancorché derivanti da interruzioni dei lavori, per così dire necessitate, che pure possono costituire causa legittima di risoluzione di rapporti di lavoro.
33. L'art. 2, comma 34, lett. b), della legge nr. 92 del 2012 partecipa delle norme di carattere premiale che, sotto forma di abbattimento del contributo, intende favorire quegli imprenditori che, nel settore edile, portano a compimento tutte le fasi dei lavori e pervengono al completamento degli stessi.
34. Così individuata la portata della disposizione, l'esegesi restrittiva qui proposta è coerente con l' insegnamento della Corte che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. nr. 12092 del
2018; Cass. nr. 17447 del 2014; Cass. nr. 18710 del 2013). 35. Sia pure occupandosi di differenti fattispecie esonerative e/o agevolative rispetto al contenuto di normali obbligazioni contributive, la
Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati (per tutte, v. Cass. nr. 1767 del 2021) e ciò sul presupposto, appunto, della natura derogatoria che connota tali discipline. 36. Per quanto innanzi, la vicenda in esame si pone al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 2, comma 34, lett. b), legge nr. 92 del 2012, riferito, quindi, unicamente alla chiusura del cantiere per ultimazione dei lavori, in senso tecnico, come già esposto al punto 32. della presente motivazione..> così Cass Sez. L, Sentenza n. 22905 del 2024.
Dunque parte ricorrente aveva l'onere di provare la fine dei lavori per completamento dell'attività del cantiere .
Sul punto l'asseverazione ( all.10 ) non dichiara il completamento del cantiere e la chiusura dell'attività ma è solo asseverazione di stato di avanzamento dei lavori ( Sal al 60 %).
Pertanto la domanda non può essere accolta perché manca il presupposto voluto dalla legge. CP_ Quanto all'inutilizzabilità in altra parte dell'azienda del lavoratore( eccezione dell' ) , non emerge in base a quale norma sarebbe richiesta per cui detto presupposto non è rilevante.
DOMANDA SUBORDINATA
Parte ricorrente chiede l'esenzione dalle sanzioni applicate
Orbene le sanzioni sono applicate in forza dell'art 116 comma 8 lett . a) legge 388/2000 secondo cui <
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi
4 dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge >.
Orbene non vi è ragione per escludere l'applicazione essendo l'ipotesi comma a) la minore delle previsioni sanzionatorie e non essendovi neppure contrastanti orientamenti giurisprudenziali o particolare incertezza sulla portata della norma .
SPESE
Spese del giudizio compensate per intero in ragione della novità delle questioni esaminate .
Reggio Calabria, 4.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4031/2024 R.G. sul ricorso depositato il giorno 01/08/2024 proposto da nella persona di in Parte_1 Parte_2 qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore (difesa dall' avv. Salvatore Longo) nei confronti di (avv . Ettore Triolo) Controparte_1
Viste le note di trattazione scritte delle parti così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Spese compensate per intero tra le parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) ritenere e dichiarare infondata la pretesa avanzata dall' con l'avviso di addebito n. 394 CP_2
2024 00009633 51 000, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro
2.054,51 per le causali meglio specificate nella sezione “Dettaglio degli addebito e degli importi dovuti”, notificato in data 12/07/2024, e per l'effetto annullarlo;
2) gradatamente, ritenere e dichiarare non dovute le sanzioni per morosità applicate alla ricorrente;
3) vittoria di spese e compensi difensivi, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda. Controparte_1
1 Ritenuta la causa matura per la decisione , istruita documentalmente e in assenza di richieste ulteriori di prove , la domanda è infondata. CP_ La domanda concerne la contestazione ad avviso di addebito emesso dall' per Inadempienza
3055 ACCERTAMENTO DA VIG. DOC. – MOROSITÀ Diffida Prot.
INPS.6700.15/03/2024.0148511 notificata il 15/03/2024 Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a) 001 8051 - Modello DM 10/V CONTRIBUTI DA 03/2022 A 03/2022
1.671,72 0,00 1.671,72 002 8055 - Somme aggiuntive SANZIONI MOROSITA' DA 03/2022 A
03/2022 0,00 0,00 378,68.
La parte ricorrente nega l'inadempienza atteso che : il cd. “ticket licenziamento” non è dovuto nel caso di “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”. ;tale fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come chiarito dallo stesso (cfr. circolare n. 40 del 19 marzo 2020, paragrafo 4.2. primo periodo, e CP_2 messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018), deve essere valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice 1N”;con specifico riferimento alla posizione di interesse, relativa al lavoratore
[...]
nel flusso per il periodo 03/2022, nel campo "Tipo di cessazione" è stato Per_1 Pt_3 indicato, per l'appunto e correttamente, il codice "1N" (cfr. All. n. 7, pagg. 97-98), in quanto per il soggetto in questione la società deducente ha proceduto al licenziamento per fine lavori (o meglio, per “fine fase lavorativa”) presso il cantiere di Monreale.
***
L' sostiene invece che : CP_2
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012, non trova applicazione qualora il licenziamento, pur intimato per fine cantiere, non sia ritenuto legittimo in quanto il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.; la prova dell'inutilizzabilità del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere fornita dal datore di lavoro, che, però, nel presente procedimento nulla dice in ordine alla propria organizzazione, ai cantieri aperti (o da aprire), alla consistenza del personale, alle specifiche mansioni del ricorrente non più necessarie alla struttura dell'impresa ricorrente;
mancando tale prova non è possibile ricomprendere la fattispecie in quella prevista dall'art. 2 comma 34 della
2 Legge 92/2012; è la stessa società da ricorrente ad ammettere che il licenziamento è avvenuto a cantiere aperto ed attività in fase di completamento.
Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di restituzione e/o rimborso da parte dell'Istituto..
****
Tanto premesso e in tema di recente la Suprema Corte ha affermato che :
< 21. Si premette che l'art. 2 cit. ha istituito, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI, sostituita, per gli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2015, dalla NASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.
22. La norma individua la platea dei beneficiari, stabilisce i requisiti costitutivi del diritto e fissa gli oneri contributivi.
23. Per quanto più rileva in questa sede, è previsto un obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge nr. 92 del 2012). 24. Si tratta appunto del cd. «ticket di licenziamento» il cui versamento è escluso solo in presenza di dimissioni (non determinate da giusta causa) o di risoluzione consensuale del rapporto;
in quest'ultimo caso, salva l'ipotesi in cui la risoluzione avvenga all'esito del tentativo obbligatorio di preventiva conciliazione previsto nell'ambito della procedura di cui all'art. 7, comma 7, della legge nr. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della legge nr. 92 del 2012. 25. Alla regola, fanno, tuttavia, eccezione alcune ipotesi che sono quelle espressamente previste dal comma 34 del medesimo art. 2. 26. Tra queste, vi è l'
«interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere» che rileva nella presente controversia.
27. Il contrasto verte in merito all'individuazione dei presupposti per l'operatività dell'esonero; in particolare, sull'esatto significato da attribuire alla seguente indicazione: «per completamento delle attività e chiusura del cantiere». 28. L' ritiene sussistente il «completamento delle CP_2 attività» solo in caso di ultimazione dei lavori edili programmati. 29. La sentenza impugnata privilegia, invece, una diversa e più estensiva interpretazione della norma, comprensiva cioè di ogni «fine» lavori, inclusa quella necessitata per fatto del terzo, quale può essere l'anticipata revoca di un appalto.
30. Questa Corte ritiene corretta la prima delle due soluzioni interpretative perché maggiormente aderente alla lettera e alla natura della disposizione che deroga al generale obbligo di contribuzione imposto per legge in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro. 31. La
3 fattispecie normativa delinea un'eccezione alla regola. Essa stabilisce un beneficio sul piano contributivo;
come tale, non è estensibile al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata.
32. Per questa Corte «il completamento dell'attività e la chiusura del cantiere» di cui all'art. 2, comma 34, lett. b) della legge nr. 92 del 2012 si riferisce, in via esclusiva, all'ipotesi dell'esaurimento del cantiere per l'avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori). Sono, invece, estranee al perimetro di applicazione della disposizione differenti ipotesi di chiusura del cantiere ancorché derivanti da interruzioni dei lavori, per così dire necessitate, che pure possono costituire causa legittima di risoluzione di rapporti di lavoro.
33. L'art. 2, comma 34, lett. b), della legge nr. 92 del 2012 partecipa delle norme di carattere premiale che, sotto forma di abbattimento del contributo, intende favorire quegli imprenditori che, nel settore edile, portano a compimento tutte le fasi dei lavori e pervengono al completamento degli stessi.
34. Così individuata la portata della disposizione, l'esegesi restrittiva qui proposta è coerente con l' insegnamento della Corte che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. nr. 12092 del
2018; Cass. nr. 17447 del 2014; Cass. nr. 18710 del 2013). 35. Sia pure occupandosi di differenti fattispecie esonerative e/o agevolative rispetto al contenuto di normali obbligazioni contributive, la
Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati (per tutte, v. Cass. nr. 1767 del 2021) e ciò sul presupposto, appunto, della natura derogatoria che connota tali discipline. 36. Per quanto innanzi, la vicenda in esame si pone al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 2, comma 34, lett. b), legge nr. 92 del 2012, riferito, quindi, unicamente alla chiusura del cantiere per ultimazione dei lavori, in senso tecnico, come già esposto al punto 32. della presente motivazione..> così Cass Sez. L, Sentenza n. 22905 del 2024.
Dunque parte ricorrente aveva l'onere di provare la fine dei lavori per completamento dell'attività del cantiere .
Sul punto l'asseverazione ( all.10 ) non dichiara il completamento del cantiere e la chiusura dell'attività ma è solo asseverazione di stato di avanzamento dei lavori ( Sal al 60 %).
Pertanto la domanda non può essere accolta perché manca il presupposto voluto dalla legge. CP_ Quanto all'inutilizzabilità in altra parte dell'azienda del lavoratore( eccezione dell' ) , non emerge in base a quale norma sarebbe richiesta per cui detto presupposto non è rilevante.
DOMANDA SUBORDINATA
Parte ricorrente chiede l'esenzione dalle sanzioni applicate
Orbene le sanzioni sono applicate in forza dell'art 116 comma 8 lett . a) legge 388/2000 secondo cui <
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi
4 dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge >.
Orbene non vi è ragione per escludere l'applicazione essendo l'ipotesi comma a) la minore delle previsioni sanzionatorie e non essendovi neppure contrastanti orientamenti giurisprudenziali o particolare incertezza sulla portata della norma .
SPESE
Spese del giudizio compensate per intero in ragione della novità delle questioni esaminate .
Reggio Calabria, 4.11.2025
IL GIUDICE
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