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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
5.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3195/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LEONE GIORGIO ADOLFO ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previa sospensione e/o revoca ex art..
649 c.p.c. anche inaudita altera parte della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, statuire come segue: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: ex articolo 649 c.p.c.
pagina 1 di 7 sospendere e/o revocare inaudita altera parte, o in via meramente subordinata a seguito di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1130/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio rg. 2800/2024 per assenza dei presupposti di legge, perché ricorrono gravi motivi ed infine per una delibazione sommaria di fondatezza delle ragioni tutte sopra spiegate: SEMPRE IN VIA PRELIMINARE - Revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n.
1130/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio monitorio iscritto al n.r.g. 2800/2024 in quanto incompetente per territorio ad emetterlo ed emettere sul punto sentenza che statuisca anche sulle spese di lite. NEL MERITO - Revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 1130/2024 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio monitorio iscritto al n.r.g. 2800/2024 in quanto infondato in fatto e diritto e comunque avente ad oggetto somme non dovute per le ragioni spiegate. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con salvezza di ogni diritto.
Nell'interesse di parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: rigettare l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale del Giudice adito nel procedimento monitorio, per tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto confermare la competenza del Tribunale di
Busto Arsizio. Nel merito in via principale: • Rigettare integralmente l'opposizione e tutte le domande formulate da in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in Parte_1
diritto per tutti i motivi esposti in atti. • Per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1130/2024 – R.G. 2800/2024, emesso da questo Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
• Accertare e dichiarare la nullità della domanda avversaria per l'assoluta incertezza e indeterminatezza del petitum.
• In ogni caso, condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. Parte_1
96, commi 1 e 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con
pagina 2 di 7 vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
La presente causa – instaurata da con atto di citazione ritualmente notificato al Parte_1
– ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1130/2024, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.2024, con cui era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 83.100,00, oltre interessi e spese, a favore del ricorrente. CP_1
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale Parte_1
del Tribunale di Busto Arsizio invocando la clausola contenuta nel contratto di appalto stipulato tra le parti in data 30.5.2023, che individuava, quale foro esclusivo, il Tribunale di Roma;
nel merito, ha dedotto la nullità o, comunque, l'annullabilità del contratto di appalto per impossibilità del Condominio di appaltare i lavori usufruendo dei bonus edilizi, dipesa da irregolarità della che avrebbero reso Pt_2
impossibile la cessione dei crediti fiscali in suo favore, condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, evidenziando altresì che, tenuto conto del disposto di cui all'art. 18.3 del contratto di appalto, le spettava il pagamento dei materiali che aveva già acquistato prima di iniziare i lavori. Per tali ragioni, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Si è costituito in giudizio il contestando in fatto e in diritto le doglianze avversarie Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposto ha invocato l'applicazione del foro del consumatore e del forum destinatae solutionis, deducendo nel merito che il decreto ingiuntivo era stato richiesto in forza della scrittura privata transattiva successivamente intervenuta tra le parti, con cui pagina 3 di 7 l'opponente aveva riconosciuto di avere incassato la somma di € 79.000,00 e si era impegnata a versare al l'importo di € 80.500,00 in sei rate bimestrali, oltre ad € 2.500,00 per spese legali, per CP_1
cui le eccezioni relative alla nullità del contratto di appalto risultavano inammissibili e comunque infondate.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente invocando la clausola n. 23.4 del contratto di appalto, che individuava il Tribunale di Roma quale giudice competente in via esclusiva.
Sul punto, basti osservare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forza della transazione conclusa tra le parti in data 28.6.2024 e non già sulla scorta del contratto di appalto originario, nel frattempo consensualmente risolto, per cui la clausola invocata dall'opponente, in alcun modo richiamata dalla transazione, non trova applicazione nella presente causa.
Ad ogni modo, la clausola sarebbe stata nulla ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del
Consumo, dovendosi evidenziare che, per giurisprudenza ormai consolidata, il Condominio è considerato consumatore con riguardo ai contratti stipulati con le imprese incaricate dei lavori sulle parti comuni dall'amministratore, agendo quest'ultimo quale mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, persone fisiche operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (Cass.
n. 14410/2024; Corte di giustizia, 27.10.2022, causa C-485/21); la competenza inderogabile ed esclusiva è, pertanto, quella del Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile condominiale, fatta salva la prova, di cui è onerato il professionista, che il foro convenzionale sia stato individuato all'esito di una trattativa individuale effettiva e seria.
Per tali ragioni, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente deve essere rigettata, essendo la competenza a conoscere della causa radicata presso il Tribunale di Busto Arsizio, quale foro del consumatore.
2. Passando ora all'esame del merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. pagina 4 di 7 Al riguardo, si osserva in via preliminare che la pretesa monitoria del creditore si fonda CP_1
non già sul contratto di appalto stipulato tra le parti in data 30.5.2023, ma sulla scrittura privata transattiva conclusa il 28.6.2024: con tale ultimo accordo, le parti hanno consensualmente risolto il contratto di appalto (cfr. punto 3); si è, poi, impegnata a restituire al Condominio la somma Pt_1
da quest'ultimo corrisposta in acconto, per € 79.000,00, oltre a versare € 1.500,00 a titolo di interessi convenzionali ed € 2.500,00 per spese legali.
Avendo il con il ricorso monitorio, domandato l'adempimento dell'obbligazione di CP_1
pagamento assunta con la transazione, invocando la clausola di decadenza dal beneficio del termine di cui al punto 8), che gli attribuiva la facoltà di agire per l'esecuzione integrale, le eccezioni formulate dall'opponente in ordine ad una pretesa nullità o annullabilità del contratto di appalto concluso tra le parti si appalesano inconferenti, essendo riferite ad un contratto ormai risolto e non oggetto di causa.
Deve comunque precisarsi che la sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione da parte del invero solo prospettata dall'opponente e in alcun modo comprovata, avrebbe anch'essa CP_1
determinato la risoluzione del contratto, con i conseguenti effetti restitutori ai sensi dell'art. 1458 c.c.
(peraltro ugualmente discendenti dalla nullità del titolo), e non già la nullità o l'annullabilità del contratto;
anche il mancato avveramento delle condizioni sospensive, d'altronde, avrebbe determinato l'inefficacia del contratto, ma non certo la sua nullità.
A ciò si aggiunga per completezza, con particolare riguardo alla clausola 4.4. del contratto di appalto pure invocata dall'opponente (“…qualora non si concretizzasse la cessione del credito a favore della per ragioni non imputabili a quest'ultima ovvero in caso di dolo o dichiarazione Parte_1
mendace da parte del condominio o dei suoi condomini, il condominio sarà tenuto a corrispondere
l'importo dei lavori eseguiti e dei servizi fin lì resi, accertati dallo stato di avanzamento dei lavori, al netto dell'eventuale quota corrisposta dal Condominio e al netto degli importi già ceduti con eventuali
S.A.L. già asseverati), che, in ogni caso, nulla ha provato l'opponente in ordine alla mancata realizzazione della cessione del credito per causa imputabile al Condominio, così come circa l'esecuzione di qualsivoglia lavoro da parte sua.
pagina 5 di 7 In conclusione, per le ragioni esposte, l'opposizione è completamente destituita di fondamento e deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con riduzione al 50% dei compensi per la fase istruttoria, non essendosi proceduto ad istruzione, e per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
La deduzione di motivi di opposizione oltremodo generici e palesemente contrastanti con la documentazione in atti tradisce la natura meramente dilatoria dell'opposizione e dà luogo a responsabilità aggravata per lite temeraria.
L'opponente deve, pertanto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., essere condannata al pagamento, a favore del Condominio opposto, della sanzione equitativamente determinata nella misura di € 2.300,00, pari ad un quarto della somma liquidata per compenso a titolo di spese legali, nonché, secondo quanto disposto dall'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3195/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1130/2024 emesso Parte_1
dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.2024 in favore del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1130/2024;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di € 2.300,00;
- condanna l'opponente al pagamento, a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma
4, c.p.c., della somma di € 500,00.
pagina 6 di 7 Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
5.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3195/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LEONE GIORGIO ADOLFO ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previa sospensione e/o revoca ex art..
649 c.p.c. anche inaudita altera parte della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, statuire come segue: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: ex articolo 649 c.p.c.
pagina 1 di 7 sospendere e/o revocare inaudita altera parte, o in via meramente subordinata a seguito di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1130/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio rg. 2800/2024 per assenza dei presupposti di legge, perché ricorrono gravi motivi ed infine per una delibazione sommaria di fondatezza delle ragioni tutte sopra spiegate: SEMPRE IN VIA PRELIMINARE - Revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n.
1130/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio monitorio iscritto al n.r.g. 2800/2024 in quanto incompetente per territorio ad emetterlo ed emettere sul punto sentenza che statuisca anche sulle spese di lite. NEL MERITO - Revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 1130/2024 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio monitorio iscritto al n.r.g. 2800/2024 in quanto infondato in fatto e diritto e comunque avente ad oggetto somme non dovute per le ragioni spiegate. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con salvezza di ogni diritto.
Nell'interesse di parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: rigettare l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale del Giudice adito nel procedimento monitorio, per tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto confermare la competenza del Tribunale di
Busto Arsizio. Nel merito in via principale: • Rigettare integralmente l'opposizione e tutte le domande formulate da in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in Parte_1
diritto per tutti i motivi esposti in atti. • Per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1130/2024 – R.G. 2800/2024, emesso da questo Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
• Accertare e dichiarare la nullità della domanda avversaria per l'assoluta incertezza e indeterminatezza del petitum.
• In ogni caso, condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. Parte_1
96, commi 1 e 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con
pagina 2 di 7 vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
La presente causa – instaurata da con atto di citazione ritualmente notificato al Parte_1
– ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1130/2024, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.2024, con cui era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 83.100,00, oltre interessi e spese, a favore del ricorrente. CP_1
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale Parte_1
del Tribunale di Busto Arsizio invocando la clausola contenuta nel contratto di appalto stipulato tra le parti in data 30.5.2023, che individuava, quale foro esclusivo, il Tribunale di Roma;
nel merito, ha dedotto la nullità o, comunque, l'annullabilità del contratto di appalto per impossibilità del Condominio di appaltare i lavori usufruendo dei bonus edilizi, dipesa da irregolarità della che avrebbero reso Pt_2
impossibile la cessione dei crediti fiscali in suo favore, condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, evidenziando altresì che, tenuto conto del disposto di cui all'art. 18.3 del contratto di appalto, le spettava il pagamento dei materiali che aveva già acquistato prima di iniziare i lavori. Per tali ragioni, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Si è costituito in giudizio il contestando in fatto e in diritto le doglianze avversarie Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposto ha invocato l'applicazione del foro del consumatore e del forum destinatae solutionis, deducendo nel merito che il decreto ingiuntivo era stato richiesto in forza della scrittura privata transattiva successivamente intervenuta tra le parti, con cui pagina 3 di 7 l'opponente aveva riconosciuto di avere incassato la somma di € 79.000,00 e si era impegnata a versare al l'importo di € 80.500,00 in sei rate bimestrali, oltre ad € 2.500,00 per spese legali, per CP_1
cui le eccezioni relative alla nullità del contratto di appalto risultavano inammissibili e comunque infondate.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente invocando la clausola n. 23.4 del contratto di appalto, che individuava il Tribunale di Roma quale giudice competente in via esclusiva.
Sul punto, basti osservare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forza della transazione conclusa tra le parti in data 28.6.2024 e non già sulla scorta del contratto di appalto originario, nel frattempo consensualmente risolto, per cui la clausola invocata dall'opponente, in alcun modo richiamata dalla transazione, non trova applicazione nella presente causa.
Ad ogni modo, la clausola sarebbe stata nulla ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del
Consumo, dovendosi evidenziare che, per giurisprudenza ormai consolidata, il Condominio è considerato consumatore con riguardo ai contratti stipulati con le imprese incaricate dei lavori sulle parti comuni dall'amministratore, agendo quest'ultimo quale mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, persone fisiche operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (Cass.
n. 14410/2024; Corte di giustizia, 27.10.2022, causa C-485/21); la competenza inderogabile ed esclusiva è, pertanto, quella del Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile condominiale, fatta salva la prova, di cui è onerato il professionista, che il foro convenzionale sia stato individuato all'esito di una trattativa individuale effettiva e seria.
Per tali ragioni, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente deve essere rigettata, essendo la competenza a conoscere della causa radicata presso il Tribunale di Busto Arsizio, quale foro del consumatore.
2. Passando ora all'esame del merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. pagina 4 di 7 Al riguardo, si osserva in via preliminare che la pretesa monitoria del creditore si fonda CP_1
non già sul contratto di appalto stipulato tra le parti in data 30.5.2023, ma sulla scrittura privata transattiva conclusa il 28.6.2024: con tale ultimo accordo, le parti hanno consensualmente risolto il contratto di appalto (cfr. punto 3); si è, poi, impegnata a restituire al Condominio la somma Pt_1
da quest'ultimo corrisposta in acconto, per € 79.000,00, oltre a versare € 1.500,00 a titolo di interessi convenzionali ed € 2.500,00 per spese legali.
Avendo il con il ricorso monitorio, domandato l'adempimento dell'obbligazione di CP_1
pagamento assunta con la transazione, invocando la clausola di decadenza dal beneficio del termine di cui al punto 8), che gli attribuiva la facoltà di agire per l'esecuzione integrale, le eccezioni formulate dall'opponente in ordine ad una pretesa nullità o annullabilità del contratto di appalto concluso tra le parti si appalesano inconferenti, essendo riferite ad un contratto ormai risolto e non oggetto di causa.
Deve comunque precisarsi che la sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione da parte del invero solo prospettata dall'opponente e in alcun modo comprovata, avrebbe anch'essa CP_1
determinato la risoluzione del contratto, con i conseguenti effetti restitutori ai sensi dell'art. 1458 c.c.
(peraltro ugualmente discendenti dalla nullità del titolo), e non già la nullità o l'annullabilità del contratto;
anche il mancato avveramento delle condizioni sospensive, d'altronde, avrebbe determinato l'inefficacia del contratto, ma non certo la sua nullità.
A ciò si aggiunga per completezza, con particolare riguardo alla clausola 4.4. del contratto di appalto pure invocata dall'opponente (“…qualora non si concretizzasse la cessione del credito a favore della per ragioni non imputabili a quest'ultima ovvero in caso di dolo o dichiarazione Parte_1
mendace da parte del condominio o dei suoi condomini, il condominio sarà tenuto a corrispondere
l'importo dei lavori eseguiti e dei servizi fin lì resi, accertati dallo stato di avanzamento dei lavori, al netto dell'eventuale quota corrisposta dal Condominio e al netto degli importi già ceduti con eventuali
S.A.L. già asseverati), che, in ogni caso, nulla ha provato l'opponente in ordine alla mancata realizzazione della cessione del credito per causa imputabile al Condominio, così come circa l'esecuzione di qualsivoglia lavoro da parte sua.
pagina 5 di 7 In conclusione, per le ragioni esposte, l'opposizione è completamente destituita di fondamento e deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con riduzione al 50% dei compensi per la fase istruttoria, non essendosi proceduto ad istruzione, e per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
La deduzione di motivi di opposizione oltremodo generici e palesemente contrastanti con la documentazione in atti tradisce la natura meramente dilatoria dell'opposizione e dà luogo a responsabilità aggravata per lite temeraria.
L'opponente deve, pertanto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., essere condannata al pagamento, a favore del Condominio opposto, della sanzione equitativamente determinata nella misura di € 2.300,00, pari ad un quarto della somma liquidata per compenso a titolo di spese legali, nonché, secondo quanto disposto dall'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3195/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1130/2024 emesso Parte_1
dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.2024 in favore del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1130/2024;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di € 2.300,00;
- condanna l'opponente al pagamento, a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma
4, c.p.c., della somma di € 500,00.
pagina 6 di 7 Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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