TAR
Sentenza breve 18 marzo 2026
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00611 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00306/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 306 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donata Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Vicenza, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in
Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento previa sospensione cautelare N. 00306/2026 REG.RIC.
- del provvedimento di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti del Prefetto di Vicenza Fasc. n. -OMISSIS- Area I-P.A., firmato digitalmente in data 2.12.2025 e notificato dalla Stazione Carabinieri di Camisano
Vicentino (VI) in data 10.12.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, successivo e di ogni atto rilevante ai fini del decidere indicato nel presente ricorso e per quanto occorra del verbale di ritiro cautelare formalizzato dalla Stazione Carabinieri di Torri di
Quartesolo in data 1.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Prefetto di Vicenza firmato il 2 dicembre 2025, prot. uscita n. -OMISSIS- del 3 dicembre 2025, notificato il 10 dicembre 2025, di divieto di detenzione delle armi, munizione e materie esplodenti emesso ai sensi dell'art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d.
T.U.L.P.S.).
Il provvedimento inibitorio è stato assunto a fronte della proposta formulata il 2 ottobre 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Torri di Quartesolo – in sede di comunicazione del ritiro cautelare delle armi e munizioni, effettuato l'1 ottobre 2023 N. 00306/2026 REG.RIC.
– dopo che l'interessato era “stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni colpose) atteso che lo stesso, nell'ambito di una battuta di caccia nel territorio comunale di Grisignano di Zocco - via Boschi, nel tentativo di cacciare un animale sparava dei colpi di fucile che attingevano un minore al volto, causandogli ferite”.
Nella motivazione dell'atto gravato il Prefetto ha altresì evidenziato come il Casellario giudiziario indichi, a carico dell'interessato, una condanna “per altro delitto colposo
– art. 589 c.p. – omicidio colposo – implicante la mancanza di attenzione o la violazione di norme di diligenza che avrebbero potuto evitare il danno”.
A fronte di tali elementi di fatto, il Prefetto ha ritenuto che il soggetto “non possieda più i requisiti necessari per una affidabile e sicura detenzione delle armi, con pericolo per l'incolumità propria ed altrui”: ciò tenuto conto che la misura del divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S. non implica “un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che, pur non dando luogo a eventi particolarmente dannosi, costituiscono comunque motivo di allarme”.
2. Avverso il provvedimento inibitorio è qui insorto il ricorrente, avanzando le seguenti censure:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 TULPS. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Natura cautelare del provvedimento.
Irragionevolezza”, perché il Prefetto non avrebbe condotto alcun approfondimento sulle caratteristiche psicologiche e comportamentali dell'autore della condotta di lesioni personali, né sulle circostanze del fatto contestato, ossia: la legittimità della presenza in quei luoghi da parte del ricorrente quale cacciatore durante l'apertura della sessione venatoria in possesso di regolare titolo abilitativo; l'assenza di precedenti in capo al medesimo in violazione di disposizioni relative alla caccia o alla disciplina delle armi in generale; la lievissima entità del fatto di lesioni, riconducibile a 3 giorni N. 00306/2026 REG.RIC.
di prognosi; l'assenza di inimicizia personale con la parte offesa, del tutto sconosciuta; la regolare detenzione e custodia di tutte le armi denunciate presso la residenza; il possesso di idoneità al maneggio delle armi da fuoco. Inoltre, il Prefetto avrebbe emesso il divieto a distanza di oltre due anni dall'episodio lesivo, quando ormai ogni esigenza cautelare era ormai cessata.
II) “Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Violazione dell'art. 10 bis l.n.241/'90”, perché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, con impossibilità per l'interessato di dispiegare le facoltà difensive e di illustrare le ragioni ritenute idonee ad incidere sullo svolgimento dell'azione amministrativa.
III) “Violazione di legge. Difetto di motivazione. Esercizio arbitrario della discrezionalità amministrativa. Ingiustizia manifesta”, perché il Prefetto non avrebbe valutato una serie di fattori sopravvenuti rispetto all'episodio di lesioni colpose occorso l'1 ottobre 2023, ossia: l'archiviazione del relativo procedimento penale a seguito della remissione della querela; il risarcimento del danno alla parte offesa; il percorso terapeutico intrapreso dall'autore della condotta.
3. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza si sono costituiti in giudizio, argomentando per l'infondatezza del gravame.
4. Alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e trascritto nel relativo verbale.
5. Il secondo motivo di ricorso – da cui è doveroso principiare in quanto concernente la lesione del contraddittorio procedimentale – è infondato.
Sul punto, è sufficiente ribadire il costante indirizzo giurisprudenziale per il quale “i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono N. 00306/2026 REG.RIC.
portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8389;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 252).
Ad ogni modo, dalla stessa produzione documentale di parte attorea si desume che l'interessato, a seguito del ritiro cautelare delle armi, effettuato nei suoi riguardi l'1ottobre 2023, fosse a perfetta conoscenza dell'avvio del procedimento preordinato all'emissione del divieto qui impugnato. Tant'è che lo stesso, tramite il proprio legale di fiducia, con istanza presentata al Prefetto di Vicenza il 6 ottobre 2025, ha rappresentato “che il procedimento amministrativo diretto al divieto di detenzione armi […] risulta tutt'ora pendente presso codesta Prefettura”, chiedendo
“l'archiviazione del procedimento diretto al divieto di detenzione armi di cui al verbale di ritiro cautelare della Stazione Carabinieri di Torri di Quartesolo in data
1.10.2023”.
Mediante la predetta istanza, l'interessato ha esposto all'Autorità procedente le proprie difese al fine di dimostrare la sua piena affidabilità alla detenzione delle armi, producendo a supporto: il referto ospedaliero rilasciato al minore colpito dal suo sparo, la querela presentata dal genitore del minore con successiva remissione, il decreto di archiviazione, l'assegno con cui è stato riparato il danno, il certificato del casellario giudiziario, il certificato di idoneità al maneggio delle armi e una relazione psicologica volta a denotare l'assenza di elementi attuali di pericolosità.
L'Amministrazione, dal canto suo, ha dato prova nel provvedimento finale di aver valutato le osservazioni difensive presentate dall'odierno ricorrente e di averle nondimeno ritenute irrilevanti per la confutazione degli indici di inaffidabilità alla detenzione delle armi comunicati al privato in sede di ritiro cautelare delle stesse.
Se ne ricava non solo che l'interessato era a conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico ex art. 39 T.U.L.P.S. (tanto da richiederne l'archiviazione), N. 00306/2026 REG.RIC.
ma financo che lo stesso ha potuto instaurare un effettivo contraddittorio con l'Autorità prefettizia.
6. Sono parimenti infondati il primo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
Al riguardo, va premesso che il potere che esercita l'Amministrazione nell'accertare la sussistenza dei requisiti di affidabilità in capo a chi è interessato al maneggio delle armi è caratterizzato da ampia discrezionalità, la quale è espressione dell'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (Corte cost., 20 marzo 2019, n. 109). Il potere di precludere il possesso degli armamenti costituisce infatti una deroga al generale divieto sancito dall'art. 699 cod. pen. e dall'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110: deroga concedibile in assenza di rischi anche solo potenziali per la pacifica convivenza dei consociati, che
è compito dell'Autorità prefettizia prevenire.
Dunque la detenzione delle armi può essere riconosciuta soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ciò implica che qualunque precedente penale o altro elemento di fatto circostanziato anche a base indiziaria, ancorché non riguardante la materia delle armi, può adeguatamente costituire il presupposto di una valutazione negativa sul pericolo di abuso delle stesse da parte del privato.
6.1. Nel caso di specie, la misura inibitoria è scaturita dal fatto che, nel corso di una battuta di caccia, un pallino proveniente da una cartuccia esplosa dal fucile del ricorrente ha raggiunto accidentalmente un minore, cagionandone il ferimento.
Segnatamente, nel verbale di ritiro cautelare delle armi redatto dai Carabinieri della
Stazione di Torri di Quartesolo si legge che le forze dell'ordine, giunte sul luogo dello sparo, hanno accertato “che il minore presentava una ferita sul volto, in particolare gli operanti potevano notare la presenza di un pallino in metallo conficcato sotto pelle N. 00306/2026 REG.RIC.
tra il labbro superiore ed il naso del [soggetto offeso] che, accompagnato dai genitori, si recava presso l'Ospedale di Vicenza per le cure del caso e l'eventuale estrazione del pallino. Nel corso dell'intervento venivano escusse a sommarie informazioni le persone che avevano assistito ai datti. Da quelle dichiarazioni emergeva che verso le ore 18:15 del 01.10.2023, in uno dei cambi ubicati in via Boschi, un cacciatore, durante una battuta di caccia, sparando con il suo fucile in direzione di una lepre, colpiva due minori ferendo[ne] soltanto [uno]. L'autore dei fatti sopra descritti veniva indicato dai testimoni [nell'odierno ricorrente], che da accertamenti risultava essere detentore di armi”.
Al proposito, va evidenziato – sulla scia della costante giurisprudenza amministrativa
– che, in casi del genere, il rischio creato è più alto dell'evento concretamente verificatosi, non essendo infrequente che azioni colpose durante le battute di caccia causino eventi letali nei terzi. L'inaffidabilità all'uso delle armi è quindi idonea a giustificare il provvedimento impugnato, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso. In specie, a fronte di lesioni colpose da armi, il divieto in parola è una misura che non stride con il principio di proporzionalità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile
2025, n. 3210).
Che il Giudice di Pace di Verona, a seguito della remissione della querela, abbia disposto l'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.
(lesioni colpose) non rappresenta una circostanza dirimente per dimostrare l'illegittimità dell'atto inibitorio: l'episodio contestato dimostra di per sé e in modo manifesto l'inaffidabilità all'uso delle armi da parte del ricorrente. Più nel dettaglio,
l'irrilevanza del fatto sotto il profilo penalistico non vale ad elidere le ragioni sottese al provvedimento impugnato, adeguatamente focalizzate sulla valenza prognostica della condotta e sulla capacità di questa di attestare il mancato approntamento di adeguate cautele al fine di evitare il nocumento di altre persone (cfr. T.A.R. Veneto,
Sez. I, 5 giugno 2025, n. 886). N. 00306/2026 REG.RIC.
In tale quadro, l'imprudenza e, in ogni caso, la negligenza insite sia nell'episodio di lesioni colpose, sia in quello più risalente di omicidio stradale colposo, giustificano l'adozione del divieto di detenzione delle armi, munizioni e materiali esplodenti.
Né rileva che il divieto sia stato emesso oltre due anni dopo l'ultimo evento lesivo, in quanto circostanza che non incide sulla gravità del fatto storico commesso, se inquadrato in un'ottica prognostica, e quindi che non attenua l'esigenza cautelare e preventiva sottesa alla misura contestata.
In definitiva, il bilanciamento di interessi operato dal Prefetto risulta logico e proporzionato, laddove si compari l'interesse pubblico primario alla tutela della pubblica sicurezza all'interesse del privato al possesso delle armi a scopo venatorio.
7. Alla luce delle ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00306/2026 REG.RIC.
LE IS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
AL ON, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL ON LE IS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00611 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00306/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 306 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donata Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Vicenza, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in
Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento previa sospensione cautelare N. 00306/2026 REG.RIC.
- del provvedimento di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti del Prefetto di Vicenza Fasc. n. -OMISSIS- Area I-P.A., firmato digitalmente in data 2.12.2025 e notificato dalla Stazione Carabinieri di Camisano
Vicentino (VI) in data 10.12.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, successivo e di ogni atto rilevante ai fini del decidere indicato nel presente ricorso e per quanto occorra del verbale di ritiro cautelare formalizzato dalla Stazione Carabinieri di Torri di
Quartesolo in data 1.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Prefetto di Vicenza firmato il 2 dicembre 2025, prot. uscita n. -OMISSIS- del 3 dicembre 2025, notificato il 10 dicembre 2025, di divieto di detenzione delle armi, munizione e materie esplodenti emesso ai sensi dell'art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d.
T.U.L.P.S.).
Il provvedimento inibitorio è stato assunto a fronte della proposta formulata il 2 ottobre 2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Torri di Quartesolo – in sede di comunicazione del ritiro cautelare delle armi e munizioni, effettuato l'1 ottobre 2023 N. 00306/2026 REG.RIC.
– dopo che l'interessato era “stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni colpose) atteso che lo stesso, nell'ambito di una battuta di caccia nel territorio comunale di Grisignano di Zocco - via Boschi, nel tentativo di cacciare un animale sparava dei colpi di fucile che attingevano un minore al volto, causandogli ferite”.
Nella motivazione dell'atto gravato il Prefetto ha altresì evidenziato come il Casellario giudiziario indichi, a carico dell'interessato, una condanna “per altro delitto colposo
– art. 589 c.p. – omicidio colposo – implicante la mancanza di attenzione o la violazione di norme di diligenza che avrebbero potuto evitare il danno”.
A fronte di tali elementi di fatto, il Prefetto ha ritenuto che il soggetto “non possieda più i requisiti necessari per una affidabile e sicura detenzione delle armi, con pericolo per l'incolumità propria ed altrui”: ciò tenuto conto che la misura del divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S. non implica “un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che, pur non dando luogo a eventi particolarmente dannosi, costituiscono comunque motivo di allarme”.
2. Avverso il provvedimento inibitorio è qui insorto il ricorrente, avanzando le seguenti censure:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 TULPS. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Natura cautelare del provvedimento.
Irragionevolezza”, perché il Prefetto non avrebbe condotto alcun approfondimento sulle caratteristiche psicologiche e comportamentali dell'autore della condotta di lesioni personali, né sulle circostanze del fatto contestato, ossia: la legittimità della presenza in quei luoghi da parte del ricorrente quale cacciatore durante l'apertura della sessione venatoria in possesso di regolare titolo abilitativo; l'assenza di precedenti in capo al medesimo in violazione di disposizioni relative alla caccia o alla disciplina delle armi in generale; la lievissima entità del fatto di lesioni, riconducibile a 3 giorni N. 00306/2026 REG.RIC.
di prognosi; l'assenza di inimicizia personale con la parte offesa, del tutto sconosciuta; la regolare detenzione e custodia di tutte le armi denunciate presso la residenza; il possesso di idoneità al maneggio delle armi da fuoco. Inoltre, il Prefetto avrebbe emesso il divieto a distanza di oltre due anni dall'episodio lesivo, quando ormai ogni esigenza cautelare era ormai cessata.
II) “Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Violazione dell'art. 10 bis l.n.241/'90”, perché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, con impossibilità per l'interessato di dispiegare le facoltà difensive e di illustrare le ragioni ritenute idonee ad incidere sullo svolgimento dell'azione amministrativa.
III) “Violazione di legge. Difetto di motivazione. Esercizio arbitrario della discrezionalità amministrativa. Ingiustizia manifesta”, perché il Prefetto non avrebbe valutato una serie di fattori sopravvenuti rispetto all'episodio di lesioni colpose occorso l'1 ottobre 2023, ossia: l'archiviazione del relativo procedimento penale a seguito della remissione della querela; il risarcimento del danno alla parte offesa; il percorso terapeutico intrapreso dall'autore della condotta.
3. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza si sono costituiti in giudizio, argomentando per l'infondatezza del gravame.
4. Alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e trascritto nel relativo verbale.
5. Il secondo motivo di ricorso – da cui è doveroso principiare in quanto concernente la lesione del contraddittorio procedimentale – è infondato.
Sul punto, è sufficiente ribadire il costante indirizzo giurisprudenziale per il quale “i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono N. 00306/2026 REG.RIC.
portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8389;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 252).
Ad ogni modo, dalla stessa produzione documentale di parte attorea si desume che l'interessato, a seguito del ritiro cautelare delle armi, effettuato nei suoi riguardi l'1ottobre 2023, fosse a perfetta conoscenza dell'avvio del procedimento preordinato all'emissione del divieto qui impugnato. Tant'è che lo stesso, tramite il proprio legale di fiducia, con istanza presentata al Prefetto di Vicenza il 6 ottobre 2025, ha rappresentato “che il procedimento amministrativo diretto al divieto di detenzione armi […] risulta tutt'ora pendente presso codesta Prefettura”, chiedendo
“l'archiviazione del procedimento diretto al divieto di detenzione armi di cui al verbale di ritiro cautelare della Stazione Carabinieri di Torri di Quartesolo in data
1.10.2023”.
Mediante la predetta istanza, l'interessato ha esposto all'Autorità procedente le proprie difese al fine di dimostrare la sua piena affidabilità alla detenzione delle armi, producendo a supporto: il referto ospedaliero rilasciato al minore colpito dal suo sparo, la querela presentata dal genitore del minore con successiva remissione, il decreto di archiviazione, l'assegno con cui è stato riparato il danno, il certificato del casellario giudiziario, il certificato di idoneità al maneggio delle armi e una relazione psicologica volta a denotare l'assenza di elementi attuali di pericolosità.
L'Amministrazione, dal canto suo, ha dato prova nel provvedimento finale di aver valutato le osservazioni difensive presentate dall'odierno ricorrente e di averle nondimeno ritenute irrilevanti per la confutazione degli indici di inaffidabilità alla detenzione delle armi comunicati al privato in sede di ritiro cautelare delle stesse.
Se ne ricava non solo che l'interessato era a conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico ex art. 39 T.U.L.P.S. (tanto da richiederne l'archiviazione), N. 00306/2026 REG.RIC.
ma financo che lo stesso ha potuto instaurare un effettivo contraddittorio con l'Autorità prefettizia.
6. Sono parimenti infondati il primo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
Al riguardo, va premesso che il potere che esercita l'Amministrazione nell'accertare la sussistenza dei requisiti di affidabilità in capo a chi è interessato al maneggio delle armi è caratterizzato da ampia discrezionalità, la quale è espressione dell'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (Corte cost., 20 marzo 2019, n. 109). Il potere di precludere il possesso degli armamenti costituisce infatti una deroga al generale divieto sancito dall'art. 699 cod. pen. e dall'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110: deroga concedibile in assenza di rischi anche solo potenziali per la pacifica convivenza dei consociati, che
è compito dell'Autorità prefettizia prevenire.
Dunque la detenzione delle armi può essere riconosciuta soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ciò implica che qualunque precedente penale o altro elemento di fatto circostanziato anche a base indiziaria, ancorché non riguardante la materia delle armi, può adeguatamente costituire il presupposto di una valutazione negativa sul pericolo di abuso delle stesse da parte del privato.
6.1. Nel caso di specie, la misura inibitoria è scaturita dal fatto che, nel corso di una battuta di caccia, un pallino proveniente da una cartuccia esplosa dal fucile del ricorrente ha raggiunto accidentalmente un minore, cagionandone il ferimento.
Segnatamente, nel verbale di ritiro cautelare delle armi redatto dai Carabinieri della
Stazione di Torri di Quartesolo si legge che le forze dell'ordine, giunte sul luogo dello sparo, hanno accertato “che il minore presentava una ferita sul volto, in particolare gli operanti potevano notare la presenza di un pallino in metallo conficcato sotto pelle N. 00306/2026 REG.RIC.
tra il labbro superiore ed il naso del [soggetto offeso] che, accompagnato dai genitori, si recava presso l'Ospedale di Vicenza per le cure del caso e l'eventuale estrazione del pallino. Nel corso dell'intervento venivano escusse a sommarie informazioni le persone che avevano assistito ai datti. Da quelle dichiarazioni emergeva che verso le ore 18:15 del 01.10.2023, in uno dei cambi ubicati in via Boschi, un cacciatore, durante una battuta di caccia, sparando con il suo fucile in direzione di una lepre, colpiva due minori ferendo[ne] soltanto [uno]. L'autore dei fatti sopra descritti veniva indicato dai testimoni [nell'odierno ricorrente], che da accertamenti risultava essere detentore di armi”.
Al proposito, va evidenziato – sulla scia della costante giurisprudenza amministrativa
– che, in casi del genere, il rischio creato è più alto dell'evento concretamente verificatosi, non essendo infrequente che azioni colpose durante le battute di caccia causino eventi letali nei terzi. L'inaffidabilità all'uso delle armi è quindi idonea a giustificare il provvedimento impugnato, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso. In specie, a fronte di lesioni colpose da armi, il divieto in parola è una misura che non stride con il principio di proporzionalità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile
2025, n. 3210).
Che il Giudice di Pace di Verona, a seguito della remissione della querela, abbia disposto l'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.
(lesioni colpose) non rappresenta una circostanza dirimente per dimostrare l'illegittimità dell'atto inibitorio: l'episodio contestato dimostra di per sé e in modo manifesto l'inaffidabilità all'uso delle armi da parte del ricorrente. Più nel dettaglio,
l'irrilevanza del fatto sotto il profilo penalistico non vale ad elidere le ragioni sottese al provvedimento impugnato, adeguatamente focalizzate sulla valenza prognostica della condotta e sulla capacità di questa di attestare il mancato approntamento di adeguate cautele al fine di evitare il nocumento di altre persone (cfr. T.A.R. Veneto,
Sez. I, 5 giugno 2025, n. 886). N. 00306/2026 REG.RIC.
In tale quadro, l'imprudenza e, in ogni caso, la negligenza insite sia nell'episodio di lesioni colpose, sia in quello più risalente di omicidio stradale colposo, giustificano l'adozione del divieto di detenzione delle armi, munizioni e materiali esplodenti.
Né rileva che il divieto sia stato emesso oltre due anni dopo l'ultimo evento lesivo, in quanto circostanza che non incide sulla gravità del fatto storico commesso, se inquadrato in un'ottica prognostica, e quindi che non attenua l'esigenza cautelare e preventiva sottesa alla misura contestata.
In definitiva, il bilanciamento di interessi operato dal Prefetto risulta logico e proporzionato, laddove si compari l'interesse pubblico primario alla tutela della pubblica sicurezza all'interesse del privato al possesso delle armi a scopo venatorio.
7. Alla luce delle ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00306/2026 REG.RIC.
LE IS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
AL ON, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL ON LE IS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.