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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1014/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 25/6/2025, vertente tra , nato ON (FR), il 23/8/1991 c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dall'avv. Ivan Santopietro, e , nata ad [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_1
, difesa dall'avv. Roberta Di Zazzo, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/5/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile il 23/8/2018 a Cassino (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli
(nato il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 Per_2 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1014/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino
(FR) dell'anno 2018 al numero 23, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1014/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 25/6/2025, vertente tra , nato ON (FR), il 23/8/1991 c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dall'avv. Ivan Santopietro, e , nata ad [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_1
, difesa dall'avv. Roberta Di Zazzo, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/5/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile il 23/8/2018 a Cassino (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli
(nato il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 Per_2 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1014/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino
(FR) dell'anno 2018 al numero 23, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025 il Presidente est. Virgilio Notari