Versione
18 marzo 1999
18 marzo 1999
Art. 11. (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte) 1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
Nota all' art. 11:
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302 , reca: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata".
Nota all' art. 11:
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302 , reca: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata".
Commentario • 1
- 1. Reati di tipo mafioso, richieste estorsive e usura: disciplina Fondo di rotazione per solidarietà a vittimeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2014 · 0.81679946
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Roma, sentenza 04/07/2022, n. 10640Provvedimento: […] Pozzuoli al Corso Umberto I n. 51/a, ed esercente una attività imprenditoriale di ristorazione/bar presso la struttura denominata Org_1 con atto di citazione in riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR, ha impugnato gli atti meglio individuati in epigrafe ritenendo esser illegittimi ( e chiedendo la loro disapplicazione) nella misura in cui gli precludevano di percepire l'elargizione prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 Legge 44/1999, cui riteneva aver diritto per esser stato, successivamente a fatti che avevano portato alla presentazione di analoga istanza presentata in precedenza che era stata accolta dalla amministrazione convenuta, […]Leggi di più...
- danno subito·
- estorsione·
- intimidazione ambientale·
- spese processuali·
- giurisdizione amministrativa·
- disapplicazione atti amministrativi·
- L. 44/1999·
- eccesso di potere·
- onere della prova·
- difetto di motivazione