Articolo 11 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 marzo 1999
Art. 11. (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte) 1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
Nota all' art. 11:
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302 , reca: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata".
Entrata in vigore il 18 marzo 1999
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