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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 612/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.01.2025
da 1) Parte_1 nata a [...]ù) il 03.08.1999 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Terzini e l'Avv. Agata Cavallo presso le quali ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Terzini e l'Avv. Agata Cavallo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 12.04.2023 (anno 2023 atto n. 0522 reg. 1 parte 1) In separazione dei beni separati con sentenza n. 1191/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 27.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_3 [...] in Milano, il 12.04.2023, come da come da atto iscritto nel Registro dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Milano al n. 0522 Parte 1 S. – Anno 2023, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 10 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 ed alle ulteriori incombenze previste dal R.D. 9 Luglio 1939 n. 1238; B) stabilire che nessuno dei coniugi deve all'altro alcun contributo economico a titolo di assegno divorzile;
C) dare atto che non vi è da regolare tra le parti nessuna ulteriore questione, sia economica che di altra natura;
D) compensare integralmente tra le parti le spese della procedura divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1191/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 27.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in data 25.06.2025 a seguito di istanza congiunta delle parti, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 12.04.2023 tra i signori
[...]
e (anno 2023, atto n. 0522 reg. 1 parte 1); Parte_1 Parte_3
Pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.01.2025
da 1) Parte_1 nata a [...]ù) il 03.08.1999 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Terzini e l'Avv. Agata Cavallo presso le quali ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Terzini e l'Avv. Agata Cavallo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 12.04.2023 (anno 2023 atto n. 0522 reg. 1 parte 1) In separazione dei beni separati con sentenza n. 1191/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 27.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_3 [...] in Milano, il 12.04.2023, come da come da atto iscritto nel Registro dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Milano al n. 0522 Parte 1 S. – Anno 2023, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 10 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 ed alle ulteriori incombenze previste dal R.D. 9 Luglio 1939 n. 1238; B) stabilire che nessuno dei coniugi deve all'altro alcun contributo economico a titolo di assegno divorzile;
C) dare atto che non vi è da regolare tra le parti nessuna ulteriore questione, sia economica che di altra natura;
D) compensare integralmente tra le parti le spese della procedura divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1191/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 27.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in data 25.06.2025 a seguito di istanza congiunta delle parti, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 12.04.2023 tra i signori
[...]
e (anno 2023, atto n. 0522 reg. 1 parte 1); Parte_1 Parte_3
Pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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