Ordinanza 31 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 31/07/2019, n. 34933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34933 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CC AL IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2017 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Messina, con ordinanza del 3/11/2017, ha dichiarato inammissibile per aspecificità il ricorso in appello proposto da CC AL IO avverso la sentenza del Tribunale cittadino in data 12/6/2012. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo essersi confusa la sinteticità dei motivi con la loro mancanza, essendosi dedotta anche il mancato riconoscimento di indirizzo di posta elettronica ed ID risultati non appartenere al CC. Lamenta, infine, di non aver ricevuto alcun atto del procedimento e di non aver mai nominato il sedicente difensore di fiducia estensore dei motivi contestuali. Rileva il Collegio che l'atto di nomina dell'avv. Tartaglino quale difensore del CC (inviato a mezzo posta alla Corte di Appello) reca una sottoscrizione del ricorrente non autenticata. Conseguentemente, il ricorso sottoscritto dal medesimo avv. Tartaglino è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 marzo 2019 L'este re Dott. L iano -Imperiali Dott. DEPOSITATA IN CANC".1 .', •