CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da DO AC ST OR - Presidente - Sent. n.1547/2025 sez. OR ON UC CC – 04/12/2025 IU EL - Relatore - R.G.N. 31099/2025 IA TI OR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da TE RI nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 30/07/2025 del tribunale di Santa IA Capua a Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU EL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Marilia Di Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il tribunale di Santa IA Capua a Vetere rigettava, con ordinanza, la richiesta di riesame proposta da TE RI avverso il decreto del Gip del medesimo tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in ordine a beni di TE RI per un Penale Sent. Sez. 3 Num. 187 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/12/2025 2 valore pari all'illecito profitto conseguito in ordine al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 di cui al capo 20) di incolpazione. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore TE RI, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 premettendo che il sequestro era stato disposto per un ammontare pari all'Iva (per euro 180.327,87) di cui ad una fattura emessa il 24.12.2019 per euro 819.672,13 dalla società del ricorrente - GE RL - nei confronti della CIQUADRO RL, oltre che per una lieve ulteriore somma inerente ad altre due fatture, aggiungendo che per la prima fattura sopra citata, in data 27.12.2019 era stata emessa altresì una nota di credito per l'annullamento della fattura stessa, che a fronte di ciò doveva ritenersi non aver mai prodotto alcun effetto;
cosicchè l'Iva residua, dovuta per il 2019, doveva ritenersi inferiore alla soglia di punibilità di cui all'art. 5 citato. In tale contesto preliminarmente delineato, si sostiene ( pag. 5 del ricorso) la illogicità della motivazione sul rilievo che la predetta fattura come anche la nota di credito erano state emesse da altro amministratore e prima del subentro a quest'ultimo del TE, nominato legale rappresentante della GE RL. solo il 6.4.2020, oltre che in base alla tesi per cui con la nota di credito, emessa nel primo giorno feriale susseguente alla emissione della falsa fattura prima citata, si sarebbe neutralizzato ogni effetto di quest'ultima. Si aggiunge che proprio la predetta "sterilizzazione" della fattura mediante immediata nota di credito escludeva il dolo di evasione necessario. Consegue che sarebbe illogica ovvero apparente la tesi per cui il TE avrebbe realizzato una sorta di ravvedimento operoso realizzando un grossolano tentativo di regolarizzazione di una fittizia operazione, non tenendosi conto delle date di emissione della fattura e della nota di credito e del giorno di inizio della carica affidata al ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che si deducono nella sostanza vizi di motivazione, in particolare di illogicità piuttosto che di apparenza, posto che vi è una motivazione contro cui articolatamente si pone il ricorrente;
tali vizi, come noto, non sono deducibili in sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali. Per completezza, si osserva come emerga una congrua motivazione, che delinea il consapevole inserimento del TE nell'ambito di un complesso 3 sistema, ben rodato dal precedente amministratore Cacciapuoti, connotato, tra l'altro, dalla emissione di false fatture, di cui talune anche emesse dal TE medesimo a partire dal momento dell'assunzione della sua carica, prima citata, nell'ambito della GE RL., ; il TE è anche autore della omessa effettuazione di dichiarazione a fini Iva per l'anno 2019. Va aggiunto che congruo appare il rilievo riportato in sentenza per cui la falsa fattura in questione, lungi dall'essere stata neutralizzata e non aver mai avuto efficacia, ha prodotto effetti, alla luce del principio per cui con la nota di credito si determina l'effetto, per il beneficiario, della perdita del diritto di detrazione di imposta normalmente prodotto in capo a chi paga la fattura, e quindi dell'IVA, a fronte dell'emissione di fattura. Trattandosi altresì di questione giuridica, che consente a questa Corte un intervento diretto sul tema, non può trascurarsi come ai fini degli effetti normativamente correlati alla nota di credito, ex art. 26 del DPR 633/1972, si richiedano requisiti e condizioni che non paiono in alcun modo dedotti, così che non appare né apparente né illogico il rilievo dei giudici, idoneo ad escludere anche l'assenza di dolo di evasione, per cui la adozione della nota di credito si è tradotta solo in un "tentativo grossolano di regolarizzazione di un'operazione fittizia non essendovi alcuna prova della buona fede del ricorrente (considerato …..che anche nei mesi successivi risultano emesse fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di società riconducibili al Cacciapuoti come dallo stesso ammesso)". Si deve altresì aggiungere che la speciale procedura di cui all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativa alla facoltà di regolarizzazione dell'IVA, presuppone necessariamente che le operazioni per le quali siano state emesse le fatture da rettificare o da regolarizzare, perché relative ad operazioni venute meno in tutto o in parte, siano effettive e, pertanto, non è applicabile nel caso, quale di specie, in cui le operazioni siano inesistenti. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto contrario al divieto di abuso del diritto l'utilizzo della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dall'art. 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, attraverso la quale una società si era sottratta al pagamento dell'imposta dovuta, emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altra società del gruppo e stornandole poi attraverso l'emissione di note di accredito di pari importo, nonchè contabilizzando fatture passive per operazioni inesistenti che venivano in seguito stornate con le note di credito ricevute). (Cass. Sez. 5, 18/11/2011, n. 24231, Rv. 620340 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 12353 del 10/06/2005 (Rv. 583759 - 01)) In tale quadro normativo e giuridico, va ribadito che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste 4 ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, come nel caso in esame e allora che il giudice le abbia eventualmente disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Emmanuele). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 04/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IU EL DO AC
avverso la ordinanza del 30/07/2025 del tribunale di Santa IA Capua a Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU EL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Marilia Di Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il tribunale di Santa IA Capua a Vetere rigettava, con ordinanza, la richiesta di riesame proposta da TE RI avverso il decreto del Gip del medesimo tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in ordine a beni di TE RI per un Penale Sent. Sez. 3 Num. 187 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/12/2025 2 valore pari all'illecito profitto conseguito in ordine al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 di cui al capo 20) di incolpazione. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore TE RI, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 premettendo che il sequestro era stato disposto per un ammontare pari all'Iva (per euro 180.327,87) di cui ad una fattura emessa il 24.12.2019 per euro 819.672,13 dalla società del ricorrente - GE RL - nei confronti della CIQUADRO RL, oltre che per una lieve ulteriore somma inerente ad altre due fatture, aggiungendo che per la prima fattura sopra citata, in data 27.12.2019 era stata emessa altresì una nota di credito per l'annullamento della fattura stessa, che a fronte di ciò doveva ritenersi non aver mai prodotto alcun effetto;
cosicchè l'Iva residua, dovuta per il 2019, doveva ritenersi inferiore alla soglia di punibilità di cui all'art. 5 citato. In tale contesto preliminarmente delineato, si sostiene ( pag. 5 del ricorso) la illogicità della motivazione sul rilievo che la predetta fattura come anche la nota di credito erano state emesse da altro amministratore e prima del subentro a quest'ultimo del TE, nominato legale rappresentante della GE RL. solo il 6.4.2020, oltre che in base alla tesi per cui con la nota di credito, emessa nel primo giorno feriale susseguente alla emissione della falsa fattura prima citata, si sarebbe neutralizzato ogni effetto di quest'ultima. Si aggiunge che proprio la predetta "sterilizzazione" della fattura mediante immediata nota di credito escludeva il dolo di evasione necessario. Consegue che sarebbe illogica ovvero apparente la tesi per cui il TE avrebbe realizzato una sorta di ravvedimento operoso realizzando un grossolano tentativo di regolarizzazione di una fittizia operazione, non tenendosi conto delle date di emissione della fattura e della nota di credito e del giorno di inizio della carica affidata al ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che si deducono nella sostanza vizi di motivazione, in particolare di illogicità piuttosto che di apparenza, posto che vi è una motivazione contro cui articolatamente si pone il ricorrente;
tali vizi, come noto, non sono deducibili in sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali. Per completezza, si osserva come emerga una congrua motivazione, che delinea il consapevole inserimento del TE nell'ambito di un complesso 3 sistema, ben rodato dal precedente amministratore Cacciapuoti, connotato, tra l'altro, dalla emissione di false fatture, di cui talune anche emesse dal TE medesimo a partire dal momento dell'assunzione della sua carica, prima citata, nell'ambito della GE RL., ; il TE è anche autore della omessa effettuazione di dichiarazione a fini Iva per l'anno 2019. Va aggiunto che congruo appare il rilievo riportato in sentenza per cui la falsa fattura in questione, lungi dall'essere stata neutralizzata e non aver mai avuto efficacia, ha prodotto effetti, alla luce del principio per cui con la nota di credito si determina l'effetto, per il beneficiario, della perdita del diritto di detrazione di imposta normalmente prodotto in capo a chi paga la fattura, e quindi dell'IVA, a fronte dell'emissione di fattura. Trattandosi altresì di questione giuridica, che consente a questa Corte un intervento diretto sul tema, non può trascurarsi come ai fini degli effetti normativamente correlati alla nota di credito, ex art. 26 del DPR 633/1972, si richiedano requisiti e condizioni che non paiono in alcun modo dedotti, così che non appare né apparente né illogico il rilievo dei giudici, idoneo ad escludere anche l'assenza di dolo di evasione, per cui la adozione della nota di credito si è tradotta solo in un "tentativo grossolano di regolarizzazione di un'operazione fittizia non essendovi alcuna prova della buona fede del ricorrente (considerato …..che anche nei mesi successivi risultano emesse fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di società riconducibili al Cacciapuoti come dallo stesso ammesso)". Si deve altresì aggiungere che la speciale procedura di cui all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativa alla facoltà di regolarizzazione dell'IVA, presuppone necessariamente che le operazioni per le quali siano state emesse le fatture da rettificare o da regolarizzare, perché relative ad operazioni venute meno in tutto o in parte, siano effettive e, pertanto, non è applicabile nel caso, quale di specie, in cui le operazioni siano inesistenti. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto contrario al divieto di abuso del diritto l'utilizzo della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dall'art. 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, attraverso la quale una società si era sottratta al pagamento dell'imposta dovuta, emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altra società del gruppo e stornandole poi attraverso l'emissione di note di accredito di pari importo, nonchè contabilizzando fatture passive per operazioni inesistenti che venivano in seguito stornate con le note di credito ricevute). (Cass. Sez. 5, 18/11/2011, n. 24231, Rv. 620340 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 12353 del 10/06/2005 (Rv. 583759 - 01)) In tale quadro normativo e giuridico, va ribadito che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste 4 ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, come nel caso in esame e allora che il giudice le abbia eventualmente disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Emmanuele). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 04/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IU EL DO AC