Art. 14. Copertura dell'onere finanziario
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita' dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita' dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.