Articolo 14 della Legge 7 marzo 1986, n. 65
Articolo 13
Versione
30 marzo 1986
Art. 14. Copertura dell'onere finanziario

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita' dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Entrata in vigore il 30 marzo 1986