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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AL La LE, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note di trattazione depositate dalla parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale x art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 569/2024 R.G. promossa da:
, (C.F.: elettivamente domiciliata in Gioiosa Email_1 C.F._1
Ionica, Via Bugella, n. 31/C, presso lo studio dell'avv. Caterina FUDA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande;
CP_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile ex artt. 2, 12 e 13 l. n. 118/1971
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 26/04/2024,
[...] ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui Pt_1 all'art. 12 l. n. 118/1971, o, in subordine, quello di cui all'art. 13, eccependo l'errata valutazione resa da parte del CTU dott.ssa in fase di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, del complesso invalidante di cui è affetta.
Pag. 1 a 4 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito l' convenuto, e CP_2
verificata la regolarità delle notifiche, perfezionatesi in data 25.07.2024, con ordinanza del
08.02.2025, è stato dichiarato contumace.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito alla prestazione invocata, occorre precisare che ai sensi dell'art. 12 della l. n.
118/1971, la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa, e di precisi requisiti di natura socioeconomica. Per quanto concerne la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile o della pensione di inabilità, di cui all'art. 13, spetta rispettivamente a coloro i quali sono stati dichiarati invalidi civili parziali, con percentuale pari o superiore al 74% e fino al 99%, che non superano un determinato limite di reddito stabilito annualmente, ovvero agli invalidi civili nei confronti dei quali è stata accertata una totale inabilità al lavoro.
Nel corso del presente giudizio, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico e la
Pag. 2 a 4 documentazione sanitaria sopravvenuta (referto visita neurologica del servizio di Neurologia del Poliambulatorio di Gioiosa Ionica del 15.7.2024, referto visita cardiologica ed ECG del servizio di Cardiologia del P.O. di Locri del 22.06.2024 e referto visita neurologica del
26.11.2024 dell'ambulatorio di Neurologia di Siderno) questo giudicante ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali e, con ordinanza del 09.02.2025, ha dapprima nominato
CTU la dott.ssa , cui ha fatto seguito, in ragione della mancata Persona_2 accettazione, l'affidamento dell'incarico al dott. che ha ritualmente assunto Persona_3
l'ufficio conferitogli ed ha depositato l'elaborato peritale il 16 novembre 2025.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente ha accertato che le patologie lamentate sono tali da renderla invalida nella misura del 77% da giugno 2025.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “-cardiopatia ipertensiva in ii classe nyha “45%”, cod. anal. 6442 (v.n. 41/50%); -depressione endoreattiva grave “35%”, cod.
2206 (v.n. 31/40%); -spondiloartrosi lombo-sacrale e gonalgie bilaterali “35%”, cod. 7010
(v.n. 31/40 %)”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “la signora è persona affetta da uno stato invalidante quantificabile nella misura Parte_1 massima del settantasette per cento (77 %) e con decorrenza dello stato invalidante dalla data delle operazioni peritali e cioè dal mese di giugno anno 2025”.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate e nuove conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti.
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. Persona_3
Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 77% in capo a da giugno 2025, e, quindi, ad un grado percentuale legittimante la Parte_1
prestazione richiesta ex art. 13 l. n. 118/1971.
Le spese di lite vengono compensate nella misura della metà, ponendo la restante parte, pari ad €1.900,00, oltre accessori come per legge, a carico dell' , e da riconoscersi CP_1 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, atteso che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso al beneficio invocato in epoca successiva alla domanda
Pag. 3 a 4 amministrativa e solo nel corso del presente giudizio. Risulta infatti correttamente effettuato in via amministrativa l'accertamento da parte dell' e dunque non può darsi luogo alla CP_1 declaratoria di totale soccombenza dell'ente; al contempo, le risultanze istruttorie evidenziano il giustificato ricorso della parte ricorrente al procedimento giudiziale previsto dall'art. 445- bis cpc ed alla presente fase di merito.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che versa Parte_1
nelle condizioni sanitarie legittimanti la percezione del beneficio di cui all'art. 13 l. n.
118/1971 con decorrenza da giugno 2025;
2. - compensa fra le parti le spese del presente procedimento nella misura della metà ponendo la restante parte, pari ad €1.900,00, oltre accessori come per legge, a carico dell' , e da riconoscersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_1
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1 separati decreti.
Locri, 27.12.2025
Il Giudice
AL La LE
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