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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2446 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato ad [...] – RM- il 29.10.1962), elettivamente domiciliato Parte_1 in Tivoli (RM), Piazza del Comune, n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Milana giusta procura in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Anagni (FR) Via Ciavattino n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv.
Riccardo Coppotelli giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.4.2024, premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di dal 14.07.2022 al 4.5.2023, ha dedotto che, alla Parte_2 cessazione del rapporto, non gli è stata corrisposta la retribuzione per mesi da novembre 2022 a maggio 2023, nonché le mensilità aggiuntive, le indennità per ferie non godute e permessi ROL non goduti, permessi Ex – Fs non goduti ed il trattamento di fine rapporto.
La nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver corrisposto al CP_1 Parte_2 lavoratore i seguenti importi a titolo di saldo delle buste paga riferite agli emolumenti pretesi dal
€ 1.395,00 il 28.9.2022, € 2.818,00 del 31.10.2022, € 3.413,00 il 26.10.2022; € Pt_1
1.348,00 il 10.6.2022; € 1.367,00 il 18.7.2022; € 1.314,00 il 9.8.2022, € 2.509,00 il 28.12.2022,
€ 2.227,00 il 10.2.2023. Inoltre, ha domandato in via riconvenzionale la condanna del ricorrente
1 al pagamento della somma di euro 10.000,00, a titolo di indennità per mancato preavviso e di risarcimento del danno conseguente a tale modalità di cessazione del rapporto di lavoro.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
È incontestato che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 14.07.2022 al 4.5.2023.
La pretesa creditoria azionata dal riguarda il pagamento di molteplicità mensilità, Pt_1 nonché delle mensilità aggiuntive, permessi non goduti e tfr.
La afferma di aver effettuato plurimi pagamenti coi quali Parte_2 avrebbe estinto interamente le obbligazioni retributive a suo carico.
Di contro, parte ricorrente ha contestato detta deduzione, rilevando che il bonifico effettuato in data 9.6.2022 dell'importo di euro 1.348,00 (pag. 6 dell'allegato 5 della memoria difensiva) reca un iban ad egli non riferibile, mentre il bonifico del 26.10.2022 dall'importo di euro 3.413,00
(pag.9 dell'allegato 5 della memoria difensiva) non è stato accreditato sul conto del ricorrente. Per quanto concerne i restanti pagamenti, il ricorrente ha dedotto che i pagamenti non sono riferibili agli emolumenti oggetto del ricorso.
A questo punto, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, n.2276) ha avuto modo di affermare che “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento.
Quest'ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore”.
Secondo tale giurisprudenza, il debitore, per dimostrare l'adempimento, non deve limitarsi alla semplice allegazione dell'avvenuto pagamento, ma deve altresì fornire la prova che il pagamento sia stato puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, poiché solo in tal caso si può configurare l'efficacia estintiva del pagamento stesso.
Ai sensi dell'art. 1193 c.c., infatti, “
1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
2 E' quindi onere del debitore dimostrare di aver dichiarato, contestualmente all'esecuzione del pagamento, la sua intenzione di adempiere un determinato credito.
Nel rapporto di lavoro subordinato, l'imputazione costituisce un obbligo del datore di lavoro che è tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 5 gennaio 1953 n. 4 al fine di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo gli è dovuto e quanto effettivamente gli è stato corrisposto.
Nella specie, la società convenuta si è limitata ad allegare plurimi pagamenti nonché ad affermare che gli stessi si riferirebbero a tutti i crediti azionati dal ricorrente.
Ma ciò non è sufficiente per dimostrare che detti pagamenti sono tesi ad estinguere i crediti retributivi rivendicati dalla ricorrente poiché essi non sono accompagnati da una specifica indicazione del credito che si è voluto estinguere.
Dunque, non emerge direttamente dagli atti, ovvero da altre circostanze idonee, anche presuntivamente, a circoscrivere ed individuare l'effettiva efficacia estintiva del pagamento, la corrispondenza tra gli importi del credito e del pagamento eccepito dal debitore.
Anzi, si rileva che dall'esame dell'estratto conto bancario del ricorrente si ricava che i bonifici allegati dalla società convenuta, eseguiti nelle date del 10.6.2022, 18.7.2022, 9.8.2022 e
28.9.2022, fanno riferimento al saldo di buste paga relative a mensilità differenti da quelle oggetto del presente ricorso (nello specifico si riferiscono alle mensilità aprile- maggio- giugno- luglio
2022), come si evince nella causale di pagamento ivi indicata.
Quanto invece ai dedotti pagamenti del 10.6.2022 per l'importo di euro 1.348,00 e quello del 31.10.2022 per la somma di euro 2.818,00, che la convenuta sostiene di aver effettuato tramite bonifico bancario, deve osservarsi che tali somme non risultano accreditate sul conto corrente bancario del lavoratore (vedi estratto conto del ricorrente). E del resto la convenuta si è limitata a produrre la contabile del bonifico che non comprova l'effettiva ricezione del pagamento da parte del destinatario.
Si rammenta che la prova del pagamento come fatto estintivo, per poter validamente contrastare la dimostrazione del credito data dalla controparte, deve avere carattere certo e determinato, con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio, giacché ogni incertezza o ambiguità non può che risolversi - atteso l'onere imposto dalla norma - in danno del debitore.
Quindi, soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.
3 In questi termini, si è affermato “Tuttavia quando il lavoratore contesti, sia pure in forma generica, la causale delle somme a lui corrisposte è onere del datore di lavoro comprovare
l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio. La prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe, infatti, sul debitore e ogni incertezza
o ambiguità di tale prova deve risolversi contro il debitore stesso e non già a danno del creditore
o dei terzi” (cfr. Cass. sez. lav. n.7278 del 1991).
Dunque, alla luce dei rilievi appena svolti, deve ritenersi che il ricorrente è effettivamente creditore delle somme richieste con il presente ricorso, la cui spettanza e quantificazione risultano dalle buste paga prodotte in atti.
Tuttavia, va precisato che il ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto, mediante bonifico bancario del 28.12.2022, il pagamento della somma di euro 2.509,00, comprensiva anche della tredicesima mensilità per l'anno 2022. Inoltre, la stessa parte ricorrente ha rinunciato, nel corso del giudizio, alla domanda relativa al pagamento del Tfr ( vedi verbale di udienza del 22.7.2025), per cui ogni questione relativa alla validità degli atti di quietanza riferiti al pagamento di tale emolumento è ormai superata.
In definitiva, deve essere riconosciuta al la somma complessiva di euro 17.542,73 Pt_1
a titolo di mancato pagamento delle buste paga relative alle mensilità da novembre 2022 a giungo
2023, nonché di indennità per ferie non godute e permessi ROL non goduti, permessi Ex – Fs non goduti.
Da ultimo, va ricordato che è del tutto consolidato il principio per il quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l.
n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (per tutte, Cass. 14.9.2015, n. 18044).
Infine, va disattesa la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta: la stessa, oltre ad essere inammissibile, poiché la parte non ha chiesto, a norma dell'art. 418 c.p.c., la modifica del decreto di fissazione d'udienza con nuova indicazione della data d'udienza, è anche infondata, atteso che le dimissioni del sono avvenute per giusta causa, stante l'accertato Pt_1 mancato pagamento di numerose mensilità.
4 Peraltro, non può non evidenziarsi la genericità delle allegazioni svolte dalla convenuta in punto di determinazione del danno, essendosi limitata ad asserire che il mancato preavviso del lavoratore avrebbe determinato “difficoltà nella gestione quotidiana dell'operatività del magazzino”, senza indicare puntualmente i concreti pregiudizi derivanti da tale condotta.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 17.542,73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1 condanna la parte convenuta a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 4.216,00, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa.
Tivoli, 23.9.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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