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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2025, n. 7769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7769 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori di GR US, avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO, e avvocato GAITO ALFREDO, del foro di ROMA, i quali chiedono l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7769 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 giugno 2023, la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 30 novembre 2021, ha, in parziale riforma della decisione emessa il 22 luglio 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, dichiarato GI AN responsabile del delitto di omicidio volontario pluriaggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (ovvero con quelle della commissione del fatto da parte di cinque o più persone e con premeditazione), lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di diciotto anni e otto mesi di reclusione. 2. Le menzionate pronunzie sono state emesse nel procedimento scaturito dall'omicidio di RI RU, commesso in Cutro il 24 giugno 1992, fatto di cui è stato chiamato a rispondere, tra gli altri, GI AN, detto «Giannarera», il quale, in prima battuta, era stato condannato, in entrambi i gradi di giudizio, alla pena di trenta anni di reclusione. A carico di AN — indicato come soggetto alla guida della Fiat Croma, a bordo della quale il commando omicida si è recato presso la falegnameria gestita dalla vittima, detta «tre dita», vettura che era stata procurata da AN VA TE, che la aveva rubata a Legnano e portata in Calabria — si ponevano, fondamentalmente, le dichiarazioni accusatorie di CE FE, esponente della 'ndrina di SO, nella quale AN avrebbe militato, e di AN VA TE, direttamente coinvolto nell'omicidio su input di IN DE AR e presente all'agguato, in quanto guidatore di una Mercedes utilizzata a scopo di supporto logistico. 3. La Corte di cassazione, con sentenza n. 37865 del 01/12/2017, dep. 2018, ha annullato la pronunzia di secondo grado, emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 23 giugno 2016, individuando profili critici relativi: all'intrinseca attendibilità delle propalazioni di TE, che avrebbe dovuto essere vagliata anche in rapporto ad ulteriori acquisizioni istruttorie e, in primis, alle dichiarazioni rese da GI RU, figlio della vittima, che ha riconosciuto in Paolino La RO, anziché in GI AN, il guidatore della Fiat Croma adoperata dagli autori dell'omicidio; alla riconosciuta appartenenza di GI AN, da un lato, e di MA ON FE, dall'altro, alla consorteria di 'ndrangheta di SO, contraddetta dall'assoluzione di entrambi, in esito a separati processi, dall'addebito associativo;
all'insufficiente considerazione riservata all'assoluzione, 2 all'esito del primo grado di giudizio, di ON RI, indicato quale mandante dell'uccisione di RI RU;
all'attitudine delle dichiarazioni di CE FE, provenienti de relato dal solo GI AN, a fungere da riscontro a quelle di AN VA TE. 4. La Corte di assise di appello, in sede di rinvio, ha rinnovato l'istruzione dibattimentale procedendo all'escussione di ON RI, indicato quale mandante dell'omicidio (ma già processato a tale titolo ed assolto con sentenza irrevocabile) e divenuto, nel frattempo, collaboratore di giustizia, e GI OT, lui pure medio tempore pentitosi. È, quindi, pervenuta, con sentenza del 13 giugno 2019, all'assoluzione di GI AN, per non aver commesso il fatto, dalla contestazione omicidiaria, in ragione: dell'assenza di congruo riscontro — e, anzi, della smentita operata da GI RU — in ordine all'assunzione, da parte dell'imputato, del ruolo assegnatogli da TE;
dell'insuperabile vizio di circolarità che connota il contributo di CE FE, latore di informazioni acquisite dallo stesso AN;
della ridotta utilità, in prospettiva accusatoria, delle dichiarazioni rese da ON RI in ordine alla partecipazione di AN al delitto, pure de relato e non provenienti da fonte indipendente e suscettibile di verifica e controllo. 5. La Corte di cassazione — pronunciatasi su impulso, stavolta, del Procuratore generale — ha annullato, con sentenza del 30 novembre 2021, la seconda decisione di appello sul rilievo, innanzitutto, dell'assenza, nella decisione della Corte catanzarese, di ogni valutazione in merito all'apporto, potenzialmente decisivo, di GI OT, a dire del quale AN lo avrebbe messo a parte suo coinvolgimento nell'omicidio, ciò che costituiva, per lui, motivo di vanto. Ha, in proposito, segnalato che le conoscenze di OT avrebbero dovuto essere considerate alla luce non solo di quanto esposto da GI RU circa il soggetto che questi aveva visto alla guida della Fiat Croma ma anche del positivo giudizio di credibilità che la stessa Corte di assise di appello aveva riservato ai collaboratori TE e FE all'atto di confermare la responsabilità del coimputato IN DE AR, condannato per il concorso nell'omicidio. Ha, quindi, enunciato i canoni ermeneutici che governano l'apprezzamento del contributo di chi sia stato informato dal diretto protagonista del suo coinvolgimento in un episodio criminoso e quelli che, in una prospettiva più generale, orientano la congiunta delibazione delle dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o probatoriamente collegato, per poi evidenziare la distonia tra i pertinenti approdi interpretativi ed il percorso argomentativo, non scevro da tratti di superficialità, seguito dalla Corte di assise di appello. 3 <-2-111\2 Su queste premesse, la Corte di cassazione ha demandato al giudice del — nuovo — rinvio la «rimeditazione complessiva delle prove dichiarative costituite dal narrato di tutti i collaboratori di giustizia, compreso GI OT, inspiegabilmente pretermesso nell'analisi delle vicende attinenti all'omicidio RU», ovvero una nuova verifica, da condursi secondo i descritti parametri ermeneutici di ordine generale e nel rispetto del principio, consacrato all'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui l'affermazione di responsabilità postula il superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 6. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di assise di appello ha riaffermato, in linea di continuità con quella di primo grado, la consapevole ed efficiente partecipazione di GI AN all'omicidio di RI RU. Dopo avere tracciato le coordinate ermeneutiche di riferimento, ha positivamente scrutinato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da CE FE con riferimento alla posizione di GI AN, oltre che a quella di IN DE AR, pervenendo ad una conclusione che ha reputato compatibilet sia con i contrari esiti del procedimento promosso, sulla scorta anche delle sue propalazioni accusatorie, nei confronti del cugino MA ON FE, che con la pregressa assoluzione di AN dall'addebito associativo. Ha, in particolare, rilevato che FE, sebbene dichiarante de relato, perché informato da AN, deve ritenersi soggetto credibile, a dispetto delle imprecisioni nelle quali è incorso, specificamente in merito al luogo in cui è stata incendiata la vettura utilizzata per commettere l'omicidio ed al momento in cui egli è stato messo a parte del proposito delittuoso. Ha, poscia, più ampiamente esaminato i contributi di AN VA TE, ON RI e GI OT, replicando, per ciascuno di loro, alle censure svolte dalla difesa dell'imputato, per il solo TE sin dalla proposizione dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. Ha, infine, concluso che la combinata e sinergica considerazione degli apporti di TE e FE, ulteriormente corroborati da quello di OT, comprova, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza, nei confronti di AN, dell'addebito omicidiario, e che, invece, rilevanza marginale deve essere assegnata alle dichiarazioni di RI che «per quanto attendibili, risentono di un ricordo non preciso su quanto appreso relativamente alla fase esecutiva dell'omicidio». 7. GI AN propone, con l'assistenza degli avv.ti Alfredo Gaito e Sergio Rotundo, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, che, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei 4 limiti strettamente necessari per la motivazione e la cui esposizione è preceduta da una premessa ricostruttiva e di metodo, riepilogativa dello scenario complessivo nel quale l'omicidio di RI RU si è innestato e, in sintesi, dello sviluppo processuale. 7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vaglio delle dichiarazioni dei collaboratori. Ricorda, innanzitutto, che la giurisprudenza della CEDU ha da tempo rimarcato la necessità di porre particolare attenzione laddove, come nel caso di specie, l'accusa si imperni, in via pressoché esclusiva, su chiamate in reità o correità, che mai possono assurgere al rango, come sancito dalla Corte di cassazione con la prima sentenza di annullamento, di veri e propri atti di fede. Segnala, in particolare, che le dichiarazioni di FE non appaiono sovrapponibili a quelle di TE, in particolare con riferimento al numero dei componenti il commando omicida (che TE quantifica in quattro, mentre FE parla di tre persone, omettendo di indicare RO) ed al luogo in cui la Fiat Croma venne data alle fiamme, e che in questo senso si è univocamente pronunciata la Corte di cassazione con la prima sentenza di annullamento. Aggiunge che la credibilità di CE FE è incrinata, in termini complessivi, dall'assoluzione di GI AN e di MA ON FE dall'addebito associativo loro rispettivamente mosso (quale partecipe, AN, e dirigente, FE, del dan di ‘ndrangheta che sarebbe stato attivo in SO nella prima metà degli anni '90, cioè in epoca comprendente quella del fatto in contestazione) ed imperniato proprio sulle dichiarazioni di CE FE. Quanto a TE, nota, è ben possibile che egli abbia maliziosamente riversato conoscenze lucrate attraverso gli organi di stampa e l'ascolto dell'esame di CE FE e non già in forza della diretta e personale partecipazione all'omicidio che, in realtà, non risulta suffragata da elementi diversi ed ulteriori rispetto alle sue dichiarazioni confessorie. Né, rileva ancora, può trascurarsi, come fa la Corte di assise di appello nella sentenza impugnata, come TE sostenga che AN e ZZ sono stati coinvolti su input di MA ON FE il quale, nondimeno, non è stato mai chiamato a rispondere dell'omicidio di RI RU e, anzi, è stato, come detto, assolto dall'addebito associativo. Il ricorrente dubita, poi, dell'attitudine a corroborare l'impianto accusatorio delle dichiarazioni rese da ON RI e GI OT. Quanto al primo — latore di confidenze altrui (in specie, di IN DE AR) e quindi, dichiarante, al pari di FE e OT, de relato — evidenzia, tra l'altro, l'indicazione dell'autista della Fiat Croma in Sergio ZZ, anziché in 5 GI AN, il quale, invece, avrebbe, a suo dire, viaggiato sull'auto quale passeggero. Aggiunge che anche OT si è limitato, negli interrogatori successivamente resi, ad esporre quanto appreso da altri soggetti in termini tutt'altro che precisi e costanti, assegnandogli il ruolo di autore materiale dell'omicidio, cioè di killer, ed attribuendo a diverso partecipe (OL La RO, detto «Ricchiupantu») quello di autista della Fiat Croma. Ritiene, comunque, che gli apporti di RI e OT, più che fungere da elemento chiarificatore per la valutazione dei narrati di FE e TE, abbiano prodotto l'effetto opposto. Al riguardo, sottolinea, tra l'altro, che RI ha detto di avere mutuato le proprie conoscenze da IN DE AR, con conseguente sussistenza del vizio di circolarità della prova, posto che il boss cutrese, allora in ascesa, risulta essere stato fonte anche delle informazioni riferite da TE, e rimarca, ulteriormente, che il racconto del collaboratore è inficiato da numerose discrasie ed imprecisioni, quale quella che indica in «Gianni Arena» le generalità di uno degli autori del delitto. Per quanto concerne OT, il ricorrente rammenta: che NI, menzionato quale latore delle confidenze trasmesse all'autorità giudiziaria, ne ha smentito la narrazione;
che OT sostiene di essere entrato in contatto con lui in un lasso temporale, quello compreso tra il 2004 ed il 2006, in cui egli è stato costantemente ristretto in regime di arresti domiciliari tra Roma e Varese;
che OT ha indicato l'autista della Fiat Croma in persona diversa da lui e, precisamente, in OL La Grotte ria. 7.2. Con il secondo motivo, GI AN eccepisce, nuovamente, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle numerose e gravi falle logiche della ricostruzione operata dai giudici di merito, che attengono, via via: all'impossibilità di ricondurre lo stesso AN, nel periodo di interesse, ad una specifica congrega di 'ndrangheta e di considerare esistente ed operativa, in SO e negli anni '90, la presunta cosca FE;
alla rilevanza delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza, da GI RU, figlio della vittima, in ordine all'individuazione degli autori e, specificamente, di colui che era posto alla guida della Fiat Croma, riconosciuto in OL La RO, le cui caratteristiche somatiche sono, per quanto accertato anche dai Carabinieri del RIS, incompatibili con quelle dell'odierno ricorrente, indicato quale autore del delitto anche dalla moglie di Gaetano Ciampà, nel corso di una conversazione con una interlocutrice rimasta ignota, intercettata nei giorni seguenti all'omicidio. Il ricorrente sviluppa, in tal modo, censure comprovanti, tanto più se congiuntamente considerate, la manifesta illogicità e la contraddittorietà del 6 ragionamento seguito dalla Corte territoriale e lamenta quindi, in diritto, la violazione dei canoni ermeneutici tratti dalla giurisprudenza di legittimità e scolpiti, per tutte, nella sentenza, resa a sezioni unite, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina. Tanto, in relazione sia all'apprezzamento dell'esistenza di un nucleo essenziale sul quale compiere la verifica della c.d. convergenza del molteplice sia all'attitudine di ciascuna chiamata in reità o correità chiamata a fungere di riscontro a quelle residue. 7.3. Con il terzo motivo, GI AN eccepisce violazione della legge processuale sul rilievo per cui, dopo l'annullamento della prima sentenza di appello e l'assoluzione nel primo giudizio di rinvio, la successiva condanna non è stata preceduta, come sarebbe stato necessario anche sulla scorta di quanto statuito nella sentenza rescindente, dalla nuova assunzione di tutti i collaboratori. Ascrive, in proposito, alla Corte di assise di appello di avere arrecato significativo vulnus al diritto di difesa, per come, del resto, ha più riprese riconosciuto dalla Corte EDU, ferma nello stigmatizzare le violazioni dell'art. 6 della Convenzione. Afferma, dunque, che l'esigenza posta a fondamento dell'art. 603, comma 3- bis cod. proc. pen. — nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 — emerge, identica, anche nel caso di giudizio di rinvio, laddove si tratti di valutare una prova dichiarativa decisiva per la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato Evoca, al riguardo, una pronuncia della Quinta sezione di questa Corte, emessa il 2 settembre 2004, che ha sancito la necessità della rinnovazione istruttoria anche nell'ambito del giudizio di rinvio, in tal senso militando, a suo modo di vedere, anche le indicazioni che si traggono dalla più nota giurisprudenza convenzionale e, tra le altre, da AN
contro
OL del 2011 e HA contro Romania del 2013. 7.4. Con il quarto motivo, AN lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello disatteso il motivo di impugnazione concernente la premeditazione dell'omicidio senza la profusione del dovuto impegno argomentativo in relazione sia agli elementi costitutivi della circostanza che all'estensione dell'aggravante nei suoi confronti. 7.5. Con il quinto motivo, AN si duole — ancora una volta in chiave sia di violazione di legge che di vizio di motivazione — dell'applicazione dell'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 cod. pen. che, nella sua prospettiva, avrebbe dovuto essere esclusa in ragione, da un canto, dell'attuazione del proposito criminoso con modalità cruente ma, nondimeno, scevre dal ricorso a qualsivoglia «simbologia 7 mafiosa» e, dall'altro, dell'incertezza residuata in ordine alla matrice ed alla finalità del delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La Corte di assise di appello ha proceduto al vaglio dell'impugnazione proposta da GI AN avverso la sentenza di primo grado muovendo, in ossequio al disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dalle precise e vincolanti indicazioni contenute nella più recente sentenza di annullamento, attinenti, in sostanza, al nuovo scrutinio dell'attendibilità di CE FE ed AN VA TE, alla reciproca sovrapponibilità dei rispettivi apporti, nonché alla verifica dell'attitudine delle dichiarazioni di ON RI e GI OT a fungere da valido riscontro all'impostazione accusatoria. A tal fine, dopo avere ricordato, preliminarmente, le regole che presidiano sia la verifica dell'attendibilità estrinseca ed intrinseca del narrato dei collaboratori di giustizia .che l'acquisizione di rilevanti conferme di fonte esterna, ha analizzato funditus il tema della credibilità di CE FE, sul quale è pervenuta a conclusione positiva, in linea con quanto già esposto dal Giudice dell'udienza preliminare. Dato atto della coerenza logica e della costanza delle propalazioni rese da FE a proposito del coinvolgimento di GI AN nell'omicidio di RI RU, ha stimato che, sul piano generale, la loro attendibilità non sia elisa dall'esito del procedimento intentato nei confronti del cugino MA ON FE, la cui assoluzione è derivata, per quanto si evince dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 12 aprile 2011, dall'astio che il collaboratore ha mostrato di nutrire verso il congiunto e dalla reticenza da lui serbata in ordine alle ragioni che avevano determinato lo scadimento delle relazioni tra i due, ciò che ha precluso a quei giudici di effettuare «quell'esame logico e critico delle dichiarazioni accusatorie e del percorso collaborativo che soltanto può consentire di ritenere la chiamata scevra da condizionamenti e dunque pienamente utilizzabile ai fini della decisione». La Corte di assise di appello ha considerato, al riguardo, che le perplessità manifestate in altra sede giudiziaria in ordine all'attendibilità delle accuse mosse da CE FE al parente non ridondino sulle valutazioni da compiersi nel presente procedimento, giacché il collaboratore non ha adombrato il coinvolgimento di MA ON FE nella vicenda de qua agitur e si è limitato a supporre, in replica a specifica domanda, che il congiunto, al pari degli altri 8 componenti del sodalizio, fosse a parte della decisione di uccidere RU, la cui paternità era ascrivibile alla delinquenza organizzata cutrese che, in autonomia, aveva sollecitato ed ottenuto la cooperazione, a titolo individuale, di due esponenti del gruppo stanziato in SO, cioè di GI AN e Sergio ZZ. Tanto, in ossequio al consolidato e condiviso principio per cui «In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti;
l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante;
sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante» (così, tra le tante, Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153 - 01). La Corte di assise di appello ha, al contempo, osservato che plastica conferma della complessiva attendibilità di CE FE si trae dalla circostanza che IN DE AR, pure chiamato a rispondere, nell'ambito del presente procedimento, di concorso, quale mandante, nell'omicidio di RI RU, è stato condannato, con sentenza definitiva, sulla scorta di un compendio indiziario comprendente anche le propalazioni di tale collaboratore di giustizia. Né, ha aggiunto, l'utilizzabilità in chiave accusatoria, in questa sede, delle dichiarazioni rese da FE a carico di AN, specie con riferimento alla militanza dell'imputato nella compagine mafiosa stanziata in SO, trova ostacolo nell'assoluzione dello stesso AN, all'esito di precedente, separato procedimento, dalla contestazione associativa, esito processuale che, pur precludendo il nuovo esercizio dell'azione penale per il reato oggetto, in quella sede, di accertamento, non impedisce, secondo quanto da tempo stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019, Lo Bue, Rv. 277590 - 01), che le circostanze di fatto raccolte nel corso del procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione vengano utilizzate, come elemento di giudizio autonomo, in vista dell'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ciò posto, ha ritenuto che le ragioni che hanno condotto, nel 2006, all'assoluzione di GI AN dal reato di associazione mafiosa, legate alla non integrale sovrapponibilità delle dichiarazioni rese da CE FE con i A 9 ‘-'1) quelle, non aliene da sintomi di genericità, di ON CI, recedano rispetto ai sopravvenuti elementi di conoscenza, discendenti dai contributi di AN VA TE e GI OT, vagliati in combinazione anche con l'originario apporto di CE FE, la cui attendibilità era stata positivamente attestata già nel procedimento suggellato dall'assoluzione di GI AN, da lui indicato, sin dall'origine della sua collaborazione con la giustizia, quale soggetto, soprannominato «Giannarera», organicamente inserito nella cosca e coinvolto nelle relative dinamiche delittuose, anche di natura omicidiaria. La Corte di assise di appello ha, in particolare, dato conto di quanto rispettivamente esposto da TE e OT circa la militanza `ndranghetistica di AN grazie alle informazioni assunte per tramite di IN DE AR, l'uno, e dall'odierno ricorrente, l'altro. Ha, quindi, concluso che «le concordi dichiarazioni dei predetti collaboratori, di cui due (FE CE e OT GI) hanno avuto quale fonte ultima proprio AN GI, in ordine all'affiliazione del AN alla consorteria mafiosa di SO e la concorde indicazione del concorso di questi in un grave delitto quale l'omicidio del RU, su richiesta di DE AR IN, consentono di ritenere incidentalmente accertata la partecipazione dell'attuale imputato alla predetta associazione a delinquere di stampo mafioso, con ciò superando il precedente giudicato sotto il profilo dell'accertamento fattuale...». Successivamente, la Corte di assise di appello ha rilevato che la comune appartenenza di AN e FE alla cosca di SO ed il ruolo di vertice ricoperto, al tempo dal secondo rendono più che plausibile che l'odierno imputato abbia comunicato all'autorevole sodale ciò che egli aveva compiuto in esecuzione del compito affidatogli. In risposta a specifiche obiezioni difensive, ha, altresì, osservato che l'incostante indicazione, nei diversi interrogatori, del luogo in cui gli autori dell'omicidio avevano dato alle fiamme l'autovettura utilizzata per il delitto e del momento in cui egli era stato messo a parte del proposito criminoso, non inficia la complessiva attendibilità del racconto di FE, dovendosi considerare, quanto alla prima circostanza, che FE riferì, a distanza di otto e, poi, di diciotto anni, di un fatto che non era caduto sotto la sua diretta percezione, ciò che spiega l'imprecisione nel ricordo di un particolare, comunque, non essenziale, e, con riferimento alla seconda, che FE è stato chiaro e lineare nel descrivere tempi, modi e contenuti delle informazioni via via ricevute. 10 L'incedere argomentativo del giudice del rinvio appare esente dai vizi denunciati, con i primi due motivi, dal ricorrente, il quale ripropone obiezioni che, già sottoposte al vaglio della Corte di assise di appello, sono state disattese all'esito di un iter motivazionale adeguatamente calibrato sulle emergenze istruttorie così come sugli istituti coinvolti, interpretati in conformità ai più diffusi e condivisi indirizzi applicativi, onde incensurabili si palesano, in questa sede, le conclusioni raggiunte in merito alla sussistenza della cosca di SO, al rango rivestito in seno ad essa da MA ON FE, alla militanza di GI AN, all'attendibilità delle dichiarazioni rese, a suo carico, da CE FE. La motivazione della sentenza impugnata, completa e scrupolosa, appare — in questo passaggio così come nella delibazione di tutti i principali contributi dichiarativi — pienamente sintonica con la lezione ermeneutica impartita dalla giurisprudenza di legittimità e compendiata, in primis, nella nota sentenza «Aquilina». Lungi dal riconoscere acritica ed incondizionata fiducia agli apporti, ontologicamente «sospetti», provenienti dai collaboratori di giustizia, la Corte di assise di appello ne offre, invero, una valutazione attenta e prudente, frutto della considerazione di tutti i profili critici, che vengono scrutinati alla luce delle evidenze disponibili e tenendo conto del contenuto di ciascuna propalazione, della condizione soggettiva e del pedigree criminale di chi la ha resa, dell'individuazione del nucleo centrale e della compatibilità, sul piano logico e fattuale, di elementi indiziari provenienti da fonti reciprocamente ed autenticamente autonome. Può dunque ritenersi, in replica all'obiezione mossa dal ricorrente con il primo motivo, che la peculiare genesi del compendio indiziario raccolto a carico di GI AN nel presente procedimento non si è tradotta, in concreto e sul piano effettuale, nella violazione del diritto dell'imputato ad un equo processo, consacrato all'art. 6 della Convenzione EDU. 3. Analogo è il giudizio da esprimersi, nell'ottica del giudizio di legittimità, a proposito del contributo di AN VA TE, collaboratore rivelatosi, in linea generale, senz'altro affidabile che, a distanza di sedici anni dalla morte di RI RU, ha ammesso — in un frangente in cui, in relazione a tale fatto di sangue, non era stato ancora avviato, nei suoi confronti, alcun procedimento penale — di esserne stato corresponsabile. La Corte di assise di appello non ha mancato di dar conto delle obiezioni articolate dal ricorrente con riferimento, in primo luogo, all'individuazione del soggetto che, in occasione dell'esecuzione del mandato omicidiario, si trovava alla -.,-- 11 1 guida della Fiat Croma, riconosciuto da GI RU in OL La RO, detto «Ricchiupantu». Sul punto, ha spiegato, anche in questo caso con dovizia di pertinenti argomentazioni, che è ben possibile che RU — tratto in inganno dalla contiguità di La RO con il gruppo avversario dei Ciampà, oltre che dal tipico copricapo indossato dall'autista del veicolo, identico a quello che La RO era solito portare — abbia maturato una convinzione erronea della quale, peraltro, non ha informato le forze dell'ordine, preferendo, con ogni probabilità, seguire la logica della faida, come indirettamente ma implicitamente attestato dall'uccisione, nel giro di poche settimane, di OL La RO e, quindi, di AM RU, EL di RI. Né, ha aggiunto, induce a diversa conclusione il fatto che RI II, moglie della vittima, non abbia notato, affacciandosi dal balcone della sua abitazione, che il conducente della Fiat Croma indossava un cappello, avendo ella, ragionevolmente, posto marcata attenzione, secondo l'id quod plerumque accidit, al diverso malvivente che impugnava l'arma letale, seduto dal lato passeggero dell'automobile, secondo quanto, del resto, confermato dall'imprecisa indicazione del colore della vettura, che la donna descrisse come chiaro, in contrasto con le dichiarazioni di GI RU ed AN VA TE, concordi nel ricordare che la Croma era verniciata in blu scuro. Il ragionamento sviluppato, sul punto, dalla Corte di assise di appello appare esente da fratture razionali e frutto, piuttosto, della ponderata delibazione delle evidenze disponibili, che il ricorrente contesta, con il secondo motivo, senza emanciparsi da un'ottica ispirata alla confutazione ed alla sterile prospettazione di una differente esegesi delle emergenze istruttorie, in quanto tale radicalmente inidonea ad eccitare l'esercizio del potere censorio del giudice di legittimità, che postula l'enucleazione, all'interno della motivazione del provvedimento impugnato, di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà dei quali, nel caso in esame, non vi è traccia. La Corte di assise ha, poi, esaminato gli ulteriori profili critici segnalati dall'imputato in relazione alla credibilità del racconto di TE, concernenti il numero degli occupanti della Fiat Croma, che GI RU ha invece indicato in cinque, e la plausibilità, sul piano logico, dell'affermazione, proveniente dal collaboratore, secondo cui DO LA si sarebbe recato a bordo di un motocarro Ape 50, presso la falegnameria gestita da RU per accertarsi della sua presenza e, tornato sul luogo, distante circa quattro chilometri, in cui il commando si era portato in attesa di entrare in 12 azione, aveva informato i correi della possibilità di eseguire il mandato di morte. Sotto il primo profilo, ha stimato, alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi e di canoni di logica ordinaria, che GI RU abbia avuto una fallace percezione, conseguenza della fugacità dell'incontro e dei movimenti di coloro che occupavano il sedile posteriore dell'autovettura, e che più corretta si riveli, invece, l'indicazione di TE, a dire del quale quattro erano le persone a bordo della Croma. Per quanto attiene, poi, al sopralluogo di LA, la Corte di assise di appello ha ritenuto, anche in questo caso sulla scorta della sinergica valutazione di tutti gli apporti dichiarativi e della considerazione di distanze e tempi di percorrenza, che è ben possibile che, nel tempo intercorso tra il primo accesso del solo LA e l'arrivo dei killers, quantificabile nell'ordine di circa venti minuti, RU, il quale si era già recato presso la sua officina, sia temporaneamente tornato nella contigua abitazione familiare a causa del malfunzionamento di un frigorifero che gli era stato segnalato dalla figlia, per poi ridiscendere nel luogo in cui venne raggiunto da AN e dai suoi complici. La Corte di assise di appello ha, subito dopo, disatteso la doglianza difensiva vertente sull'attendibilità del racconto di TE nella parte in cui assume di essere stato informato da IN DE AR del coinvolgimento nel progetto omicidiario di due partecipi — GI AN e Sergio ZZ — individuati, su richiesta dello stesso DE AR, tra i membri della consorteria di SO, all'epoca diretta da MA ON FE. In proposito, ha, tra l'altro, osservato: che nulla autorizza a dubitare della sincerità di TE nel riferire della confidenza elargitagli da un personaggio appartenente alla sua stessa congrega criminale e, al tempo, in forte ascesa nell'organigramma del sodalizio;
che priva di decisivo rilievo si palesa l'assoluzione di MA ON FE dal reato di associazione mafiosa che, per quanto emerge dalla relativa sentenza, è dipesa da ragioni che non precludono, in questa sede, una ricostruzione che vede lo stesso MA ON FE intraneo, in posizione di vertice, ad una compagine, attiva in SO, dalla composizione soggettiva diversa e più ampia rispetto a quella ipotizzata nel procedimento conclusosi con la richiamata sentenza liberatoria, conseguente all'assenza di prova certa della partecipazione di almeno tre soggetti, requisito in difetto del quale, è noto, il reato necessariamente plurisoggettivo non è configurabile;
che del pari irrilevante è l'omessa contestazione, nei confronti di MA ON FE, del concorso nell'omicidio di RI RU, frutto di 13 insindacabili valutazioni dell'organo inquirente in relazione alla misura ed alla pregnanza del coinvolgimento (qualificabile, a seconda della prospettiva prescelta, in chiave di ricezione di mere informazioni, di nulla osta alla partecipazione di suoi accoliti o di assenso, causalmente efficiente, alla deliberazione omicidiaria) del leader della cosca di SO;
che il contingente stato detentivo, riferito al tempo delle comunicazioni con IN DE AR, di MA ON FE non ha costituito ostacolo insormontabile a contatti tra i due, che ben possono essere stati stabiliti, in un'epoca in cui la legislazione volta a contenere la libertà di comunicazione per i soggetti chiamati a rispondere del reato di associazione mafiosa era ancora allo stato embrionale, grazie all'ausilio di compiacenti intermediari. La Corte di assise di appello ha, quindi, disatteso l'obiezione difensiva incentrata sulla ventilata possibilità che TE, lungi dall'avere personalmente preso parte al delitto, abbia sfruttato le conoscenze maturate grazie all'ascolto delle dichiarazioni rese da CE FE ed alla lettura dei giornali e si sia, per tale via, abbandonato a mere millanterie, oltre che ad una sostanziale autocalunnia. In proposito, ha rilevato come TE abbia arricchito il racconto di FE (il quale, tra l'altro, era ignaro della sua partecipazione al delitto) di particolari, inerenti all'organizzazione, alla distribuzione dei ruoli ed alla composizione del commando, che appaiono coerenti con il suo effettivo concorso, con un ruolo di rilievo (egli aveva, infatti, procurato, in Lombardia, il veicolo da utilizzare per l'esecuzione del delitto, lo aveva portato in Calabria ed aveva, altresì, cooperato alla fase successiva all'uccisione di RI RU), nel fatto in contestazione, del quale, hanno, ancora una volta, ribadito i giudici calabresi, egli non era stato, sino a quel momento, chiamato a rispondere, ciò che ha concorso a convincere i giudici di merito — a dispetto di quanto a viva voce obiettato dal ricorrente ed all'esito, piuttosto, di una traiettoria motivazionale scevra da deficit razionali e sempre aderente ai dati istruttori — della sincerità della sua confessione. Priva di incidenza sulla sicura attendibilità di TE è, ha conclusivamente osservato la Corte di assise di appello, l'imprecisa indicazione del rapporto di parentela tra RI RU e l'omonimo Francesco. 4. Nell'economia della decisione impugnata, l'affermazione della penale responsabilità di GI AN per l'omicidio di RI RU discende 14 dalla concomitante valorizzazione dei contributi di CE FE ed AN VA TE, collaboratori di elevata attendibilità, che hanno riferito circostanze apprese da fonti reciprocamente autonome (TE avendo, peraltro, personalmente partecipato al delitto), onde insussistente è il paventato rischio di circolarità della prova. I due collaboratori hanno offerto, in merito alla vicenda de qua agitur, racconti la cui complessiva sovrapponibilità non trova contraddizione nella presenza di marginali discrasie, quale quella, segnalata con i motivi di ricorso, afferente la presenza, a bordo della Fiat Croma ed unitamente a GI AN, Sergio ZZ ed AN GR, di ON RO, menzionato da TE, in virtù, deve ragionevolmente desumersi, della più precisa conoscenza dei fatti di causa, e non anche da FE, latore, si ribadisce, di informazioni elargitegli da AN. La Corte di assise di appello ha tratto ulteriore argomento, al fine della conferma della sentenza di primo grado, dalle dichiarazioni di OT, mentre ha espressamente sancito l'irrilevanza, nel delineato e granitico quadro indiziario, di quelle di ON RI — che pure ha, incidentalmente, stimato attendibili — onde si palesa superfluo l'esame delle doglianze che il ricorrente articola con riferimento all'apporto di detto collaboratore di giustizia. Per quanto concerne GI OT, la Corte di assise di appello ha, innanzitutto, attestato la generale credibilità del dichiarante, affine di IN t I DE AR, in quanto genero del EL del boss, e collocato, dunque, in una posizione familiare tale da permettergli di acquisire le conoscenze riversate all'autorità giudiziaria. La Corte territoriale, dopo avere attestato, in termini generali, l'attendibilità di GI OT (che il ricorrente non contesta), ha reputato l'attitudine di quanto da lui esposto a corroborare l'accusa mossa a GI AN, avendo egli appreso della partecipazione dell'odierno imputato all'omicidio di RI RU da IN AR, ON DE AR, DO LA e, infine, dallo stesso AN. Ha, al contempo, disatteso, con motivazione aliena da crismi di manifesta illogicità o contraddittorietà, le censure articolate da AN con specifico riferimento: alla smentita proveniente da LA, le cui dichiarazioni ha stimato inattendibili, anche perché condizionate dal timore di essere personalmente coinvolto nel procedimento penale;
alla plausibilità della ricostruzione che vede AR, LA e DE AR riservare a OT un trattamento altamente confidenziale e, successivamente, AN, affiliato ad una cosca alleata con quella capeggiata da IN DE AR, rivelargli i dettagli esecutivi del delitto di cui egli era stato coautore;
alla concreta possibilità che OT e AN siano entrati 15 in contatto in un'epoca in cui il secondo si era trovato, a lungo ma non costantemente, in regime di arresti domiciliari, ovvero in una condizione che, hanno rilevato i giudici catanzaresi, non preclude, in assoluto, il mantenimento delle relazioni in ambito delinquenziale;
all'indicazione, da parte di OT, di OL La RO quale autista della Fiat Croma, che ha reputato frutto di un misunderstanding, derivato dall'illazione, della quale si è sopra già detto, secondo cui La RO sarebbe stato ucciso perché sospettato, a torto, di essere stato alla guida di quel veicolo, nonché da modi, tempi e contenuti dei colloqui intercorsi con i soggetti che lo avevano informato sull'accaduto, tutti concordi nell'attestare la presenza di GI AN nella fase esecutiva del delitto. Il ragionamento seguito dalla Corte di assise di appello si rivela, anche in questo caso, tetragono alle obiezioni del ricorrente, che si appuntano su aspetti (la contraddizione tra le dichiarazioni di OT e quelle di LA;
la possibilità che OT e AN, tra il 2004 ed il 2005, si siano effettivamente incontrati;
l'indicazione in OL La RO, da parte di OT, del guidatore della Fiat Croma) che, come detto, i giudici di merito hanno debitamente scandagliato, pervenendo a conclusioni che, supportate da un solido e non illogico apparato argomentativo, sfuggono al sindacato di legittimità. Ne discende, anche sotto questo residuo versante, l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 5. Passibile di rigetto è, del pari, il terzo motivo, con il quale AN, evocando un lontano ed isolato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 40828 del 22/09/2004, Lepore, Rv. 229923 - 01), lamenta che la Corte di assise di appello abbia adottato la decisione, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della sentenza di secondo grado, sulla base dei soli atti già acquisiti e senza disporre, a fronte di espressa richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti. A tal fine, è sufficiente rilevare, in punto di fatto, che, nel caso di specie, non risulta (cfr. pag. 39-40 della sentenza impugnata, ove si dà analiticamente atto dell'attività svolta dal giudice del rinvio e delle richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell'imputato, circoscritte all'acquisizione, prontamente disposta dal giudice procedente, di un verbale di interrogatorio di GI OT) che AN abbia sollecitato la nuova audizione, nel contraddittorio, dei collaboratori di giustizia sulla scorta delle cui propalazioni egli è chiamato a rispondere dell'omicidio di RI RU, onde 16 inconferente si palesa il richiamo a precedente pronunzia della Corte di cassazione. In proposito, va, per completezza, osservato che è pacifico, nella produzione di questa Corte, che «Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703 - 01; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Rv. 262116 - 01; Sez. 1, n. 28825 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939 - 01). Sul piano propriamente giuridico, del resto, l'interpretazione propugnata dal ricorrente — che fa leva sull'essere il giudice del primo rinvio pervenuto all'assoluzione dell'imputato sulla base di un compendio indiziario quasi integralmente coincidente con quello successivamente valorizzato in funzione della condanna di AN — si pone in contrasto con quella costantemente seguita in sede di legittimità, secondo cui «In tema di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di rinvio, non sussiste l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva quando, in tale giudizio, si pervenga ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, poiché, in tal caso, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice» (Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 - 01). Né, va conclusivamente aggiunto, la prospettazione del ricorrente trova indiretto appiglio nel testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. che, nella versione applicabile ratione temporis (in quanto entrata in vigore il 30 dicembre 2022, mentre il secondo giudizio di rinvio si è aperto il 16 marzo 2023), circoscrive l'obbligo di rinnovazione istruttoria, in caso di ribaltamento, in appello, di sentenza assolutoria adottata in primo grado, alle prove dichiarative acquisite in dibattimento o in sede di giudizio abbreviato c.d. condizionato, quali non sono quelle utilizzate a riprova della fondatezza dell'addebito mosso a GI AN. 6. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili perché vertenti su questioni non introdotte con l'atto di appello presentato dall'avv. Pietro Pitari, il 26 novembre 2015, avverso la sentenza di primo grado che, alla pag. 177, ha espressamente attestato la ricorrenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e della 17 commissione del fatto al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa imperniata sulla famiglia DE AR. In proposito, occorre rammentare, con la giurisprudenza di legittimità, che «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346 - 01). 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di GI AN al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori di GR US, avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO, e avvocato GAITO ALFREDO, del foro di ROMA, i quali chiedono l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7769 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 giugno 2023, la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 30 novembre 2021, ha, in parziale riforma della decisione emessa il 22 luglio 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, dichiarato GI AN responsabile del delitto di omicidio volontario pluriaggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (ovvero con quelle della commissione del fatto da parte di cinque o più persone e con premeditazione), lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di diciotto anni e otto mesi di reclusione. 2. Le menzionate pronunzie sono state emesse nel procedimento scaturito dall'omicidio di RI RU, commesso in Cutro il 24 giugno 1992, fatto di cui è stato chiamato a rispondere, tra gli altri, GI AN, detto «Giannarera», il quale, in prima battuta, era stato condannato, in entrambi i gradi di giudizio, alla pena di trenta anni di reclusione. A carico di AN — indicato come soggetto alla guida della Fiat Croma, a bordo della quale il commando omicida si è recato presso la falegnameria gestita dalla vittima, detta «tre dita», vettura che era stata procurata da AN VA TE, che la aveva rubata a Legnano e portata in Calabria — si ponevano, fondamentalmente, le dichiarazioni accusatorie di CE FE, esponente della 'ndrina di SO, nella quale AN avrebbe militato, e di AN VA TE, direttamente coinvolto nell'omicidio su input di IN DE AR e presente all'agguato, in quanto guidatore di una Mercedes utilizzata a scopo di supporto logistico. 3. La Corte di cassazione, con sentenza n. 37865 del 01/12/2017, dep. 2018, ha annullato la pronunzia di secondo grado, emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 23 giugno 2016, individuando profili critici relativi: all'intrinseca attendibilità delle propalazioni di TE, che avrebbe dovuto essere vagliata anche in rapporto ad ulteriori acquisizioni istruttorie e, in primis, alle dichiarazioni rese da GI RU, figlio della vittima, che ha riconosciuto in Paolino La RO, anziché in GI AN, il guidatore della Fiat Croma adoperata dagli autori dell'omicidio; alla riconosciuta appartenenza di GI AN, da un lato, e di MA ON FE, dall'altro, alla consorteria di 'ndrangheta di SO, contraddetta dall'assoluzione di entrambi, in esito a separati processi, dall'addebito associativo;
all'insufficiente considerazione riservata all'assoluzione, 2 all'esito del primo grado di giudizio, di ON RI, indicato quale mandante dell'uccisione di RI RU;
all'attitudine delle dichiarazioni di CE FE, provenienti de relato dal solo GI AN, a fungere da riscontro a quelle di AN VA TE. 4. La Corte di assise di appello, in sede di rinvio, ha rinnovato l'istruzione dibattimentale procedendo all'escussione di ON RI, indicato quale mandante dell'omicidio (ma già processato a tale titolo ed assolto con sentenza irrevocabile) e divenuto, nel frattempo, collaboratore di giustizia, e GI OT, lui pure medio tempore pentitosi. È, quindi, pervenuta, con sentenza del 13 giugno 2019, all'assoluzione di GI AN, per non aver commesso il fatto, dalla contestazione omicidiaria, in ragione: dell'assenza di congruo riscontro — e, anzi, della smentita operata da GI RU — in ordine all'assunzione, da parte dell'imputato, del ruolo assegnatogli da TE;
dell'insuperabile vizio di circolarità che connota il contributo di CE FE, latore di informazioni acquisite dallo stesso AN;
della ridotta utilità, in prospettiva accusatoria, delle dichiarazioni rese da ON RI in ordine alla partecipazione di AN al delitto, pure de relato e non provenienti da fonte indipendente e suscettibile di verifica e controllo. 5. La Corte di cassazione — pronunciatasi su impulso, stavolta, del Procuratore generale — ha annullato, con sentenza del 30 novembre 2021, la seconda decisione di appello sul rilievo, innanzitutto, dell'assenza, nella decisione della Corte catanzarese, di ogni valutazione in merito all'apporto, potenzialmente decisivo, di GI OT, a dire del quale AN lo avrebbe messo a parte suo coinvolgimento nell'omicidio, ciò che costituiva, per lui, motivo di vanto. Ha, in proposito, segnalato che le conoscenze di OT avrebbero dovuto essere considerate alla luce non solo di quanto esposto da GI RU circa il soggetto che questi aveva visto alla guida della Fiat Croma ma anche del positivo giudizio di credibilità che la stessa Corte di assise di appello aveva riservato ai collaboratori TE e FE all'atto di confermare la responsabilità del coimputato IN DE AR, condannato per il concorso nell'omicidio. Ha, quindi, enunciato i canoni ermeneutici che governano l'apprezzamento del contributo di chi sia stato informato dal diretto protagonista del suo coinvolgimento in un episodio criminoso e quelli che, in una prospettiva più generale, orientano la congiunta delibazione delle dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o probatoriamente collegato, per poi evidenziare la distonia tra i pertinenti approdi interpretativi ed il percorso argomentativo, non scevro da tratti di superficialità, seguito dalla Corte di assise di appello. 3 <-2-111\2 Su queste premesse, la Corte di cassazione ha demandato al giudice del — nuovo — rinvio la «rimeditazione complessiva delle prove dichiarative costituite dal narrato di tutti i collaboratori di giustizia, compreso GI OT, inspiegabilmente pretermesso nell'analisi delle vicende attinenti all'omicidio RU», ovvero una nuova verifica, da condursi secondo i descritti parametri ermeneutici di ordine generale e nel rispetto del principio, consacrato all'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui l'affermazione di responsabilità postula il superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 6. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di assise di appello ha riaffermato, in linea di continuità con quella di primo grado, la consapevole ed efficiente partecipazione di GI AN all'omicidio di RI RU. Dopo avere tracciato le coordinate ermeneutiche di riferimento, ha positivamente scrutinato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da CE FE con riferimento alla posizione di GI AN, oltre che a quella di IN DE AR, pervenendo ad una conclusione che ha reputato compatibilet sia con i contrari esiti del procedimento promosso, sulla scorta anche delle sue propalazioni accusatorie, nei confronti del cugino MA ON FE, che con la pregressa assoluzione di AN dall'addebito associativo. Ha, in particolare, rilevato che FE, sebbene dichiarante de relato, perché informato da AN, deve ritenersi soggetto credibile, a dispetto delle imprecisioni nelle quali è incorso, specificamente in merito al luogo in cui è stata incendiata la vettura utilizzata per commettere l'omicidio ed al momento in cui egli è stato messo a parte del proposito delittuoso. Ha, poscia, più ampiamente esaminato i contributi di AN VA TE, ON RI e GI OT, replicando, per ciascuno di loro, alle censure svolte dalla difesa dell'imputato, per il solo TE sin dalla proposizione dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. Ha, infine, concluso che la combinata e sinergica considerazione degli apporti di TE e FE, ulteriormente corroborati da quello di OT, comprova, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza, nei confronti di AN, dell'addebito omicidiario, e che, invece, rilevanza marginale deve essere assegnata alle dichiarazioni di RI che «per quanto attendibili, risentono di un ricordo non preciso su quanto appreso relativamente alla fase esecutiva dell'omicidio». 7. GI AN propone, con l'assistenza degli avv.ti Alfredo Gaito e Sergio Rotundo, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, che, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei 4 limiti strettamente necessari per la motivazione e la cui esposizione è preceduta da una premessa ricostruttiva e di metodo, riepilogativa dello scenario complessivo nel quale l'omicidio di RI RU si è innestato e, in sintesi, dello sviluppo processuale. 7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vaglio delle dichiarazioni dei collaboratori. Ricorda, innanzitutto, che la giurisprudenza della CEDU ha da tempo rimarcato la necessità di porre particolare attenzione laddove, come nel caso di specie, l'accusa si imperni, in via pressoché esclusiva, su chiamate in reità o correità, che mai possono assurgere al rango, come sancito dalla Corte di cassazione con la prima sentenza di annullamento, di veri e propri atti di fede. Segnala, in particolare, che le dichiarazioni di FE non appaiono sovrapponibili a quelle di TE, in particolare con riferimento al numero dei componenti il commando omicida (che TE quantifica in quattro, mentre FE parla di tre persone, omettendo di indicare RO) ed al luogo in cui la Fiat Croma venne data alle fiamme, e che in questo senso si è univocamente pronunciata la Corte di cassazione con la prima sentenza di annullamento. Aggiunge che la credibilità di CE FE è incrinata, in termini complessivi, dall'assoluzione di GI AN e di MA ON FE dall'addebito associativo loro rispettivamente mosso (quale partecipe, AN, e dirigente, FE, del dan di ‘ndrangheta che sarebbe stato attivo in SO nella prima metà degli anni '90, cioè in epoca comprendente quella del fatto in contestazione) ed imperniato proprio sulle dichiarazioni di CE FE. Quanto a TE, nota, è ben possibile che egli abbia maliziosamente riversato conoscenze lucrate attraverso gli organi di stampa e l'ascolto dell'esame di CE FE e non già in forza della diretta e personale partecipazione all'omicidio che, in realtà, non risulta suffragata da elementi diversi ed ulteriori rispetto alle sue dichiarazioni confessorie. Né, rileva ancora, può trascurarsi, come fa la Corte di assise di appello nella sentenza impugnata, come TE sostenga che AN e ZZ sono stati coinvolti su input di MA ON FE il quale, nondimeno, non è stato mai chiamato a rispondere dell'omicidio di RI RU e, anzi, è stato, come detto, assolto dall'addebito associativo. Il ricorrente dubita, poi, dell'attitudine a corroborare l'impianto accusatorio delle dichiarazioni rese da ON RI e GI OT. Quanto al primo — latore di confidenze altrui (in specie, di IN DE AR) e quindi, dichiarante, al pari di FE e OT, de relato — evidenzia, tra l'altro, l'indicazione dell'autista della Fiat Croma in Sergio ZZ, anziché in 5 GI AN, il quale, invece, avrebbe, a suo dire, viaggiato sull'auto quale passeggero. Aggiunge che anche OT si è limitato, negli interrogatori successivamente resi, ad esporre quanto appreso da altri soggetti in termini tutt'altro che precisi e costanti, assegnandogli il ruolo di autore materiale dell'omicidio, cioè di killer, ed attribuendo a diverso partecipe (OL La RO, detto «Ricchiupantu») quello di autista della Fiat Croma. Ritiene, comunque, che gli apporti di RI e OT, più che fungere da elemento chiarificatore per la valutazione dei narrati di FE e TE, abbiano prodotto l'effetto opposto. Al riguardo, sottolinea, tra l'altro, che RI ha detto di avere mutuato le proprie conoscenze da IN DE AR, con conseguente sussistenza del vizio di circolarità della prova, posto che il boss cutrese, allora in ascesa, risulta essere stato fonte anche delle informazioni riferite da TE, e rimarca, ulteriormente, che il racconto del collaboratore è inficiato da numerose discrasie ed imprecisioni, quale quella che indica in «Gianni Arena» le generalità di uno degli autori del delitto. Per quanto concerne OT, il ricorrente rammenta: che NI, menzionato quale latore delle confidenze trasmesse all'autorità giudiziaria, ne ha smentito la narrazione;
che OT sostiene di essere entrato in contatto con lui in un lasso temporale, quello compreso tra il 2004 ed il 2006, in cui egli è stato costantemente ristretto in regime di arresti domiciliari tra Roma e Varese;
che OT ha indicato l'autista della Fiat Croma in persona diversa da lui e, precisamente, in OL La Grotte ria. 7.2. Con il secondo motivo, GI AN eccepisce, nuovamente, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle numerose e gravi falle logiche della ricostruzione operata dai giudici di merito, che attengono, via via: all'impossibilità di ricondurre lo stesso AN, nel periodo di interesse, ad una specifica congrega di 'ndrangheta e di considerare esistente ed operativa, in SO e negli anni '90, la presunta cosca FE;
alla rilevanza delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza, da GI RU, figlio della vittima, in ordine all'individuazione degli autori e, specificamente, di colui che era posto alla guida della Fiat Croma, riconosciuto in OL La RO, le cui caratteristiche somatiche sono, per quanto accertato anche dai Carabinieri del RIS, incompatibili con quelle dell'odierno ricorrente, indicato quale autore del delitto anche dalla moglie di Gaetano Ciampà, nel corso di una conversazione con una interlocutrice rimasta ignota, intercettata nei giorni seguenti all'omicidio. Il ricorrente sviluppa, in tal modo, censure comprovanti, tanto più se congiuntamente considerate, la manifesta illogicità e la contraddittorietà del 6 ragionamento seguito dalla Corte territoriale e lamenta quindi, in diritto, la violazione dei canoni ermeneutici tratti dalla giurisprudenza di legittimità e scolpiti, per tutte, nella sentenza, resa a sezioni unite, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina. Tanto, in relazione sia all'apprezzamento dell'esistenza di un nucleo essenziale sul quale compiere la verifica della c.d. convergenza del molteplice sia all'attitudine di ciascuna chiamata in reità o correità chiamata a fungere di riscontro a quelle residue. 7.3. Con il terzo motivo, GI AN eccepisce violazione della legge processuale sul rilievo per cui, dopo l'annullamento della prima sentenza di appello e l'assoluzione nel primo giudizio di rinvio, la successiva condanna non è stata preceduta, come sarebbe stato necessario anche sulla scorta di quanto statuito nella sentenza rescindente, dalla nuova assunzione di tutti i collaboratori. Ascrive, in proposito, alla Corte di assise di appello di avere arrecato significativo vulnus al diritto di difesa, per come, del resto, ha più riprese riconosciuto dalla Corte EDU, ferma nello stigmatizzare le violazioni dell'art. 6 della Convenzione. Afferma, dunque, che l'esigenza posta a fondamento dell'art. 603, comma 3- bis cod. proc. pen. — nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 — emerge, identica, anche nel caso di giudizio di rinvio, laddove si tratti di valutare una prova dichiarativa decisiva per la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato Evoca, al riguardo, una pronuncia della Quinta sezione di questa Corte, emessa il 2 settembre 2004, che ha sancito la necessità della rinnovazione istruttoria anche nell'ambito del giudizio di rinvio, in tal senso militando, a suo modo di vedere, anche le indicazioni che si traggono dalla più nota giurisprudenza convenzionale e, tra le altre, da AN
contro
OL del 2011 e HA contro Romania del 2013. 7.4. Con il quarto motivo, AN lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello disatteso il motivo di impugnazione concernente la premeditazione dell'omicidio senza la profusione del dovuto impegno argomentativo in relazione sia agli elementi costitutivi della circostanza che all'estensione dell'aggravante nei suoi confronti. 7.5. Con il quinto motivo, AN si duole — ancora una volta in chiave sia di violazione di legge che di vizio di motivazione — dell'applicazione dell'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 cod. pen. che, nella sua prospettiva, avrebbe dovuto essere esclusa in ragione, da un canto, dell'attuazione del proposito criminoso con modalità cruente ma, nondimeno, scevre dal ricorso a qualsivoglia «simbologia 7 mafiosa» e, dall'altro, dell'incertezza residuata in ordine alla matrice ed alla finalità del delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La Corte di assise di appello ha proceduto al vaglio dell'impugnazione proposta da GI AN avverso la sentenza di primo grado muovendo, in ossequio al disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dalle precise e vincolanti indicazioni contenute nella più recente sentenza di annullamento, attinenti, in sostanza, al nuovo scrutinio dell'attendibilità di CE FE ed AN VA TE, alla reciproca sovrapponibilità dei rispettivi apporti, nonché alla verifica dell'attitudine delle dichiarazioni di ON RI e GI OT a fungere da valido riscontro all'impostazione accusatoria. A tal fine, dopo avere ricordato, preliminarmente, le regole che presidiano sia la verifica dell'attendibilità estrinseca ed intrinseca del narrato dei collaboratori di giustizia .che l'acquisizione di rilevanti conferme di fonte esterna, ha analizzato funditus il tema della credibilità di CE FE, sul quale è pervenuta a conclusione positiva, in linea con quanto già esposto dal Giudice dell'udienza preliminare. Dato atto della coerenza logica e della costanza delle propalazioni rese da FE a proposito del coinvolgimento di GI AN nell'omicidio di RI RU, ha stimato che, sul piano generale, la loro attendibilità non sia elisa dall'esito del procedimento intentato nei confronti del cugino MA ON FE, la cui assoluzione è derivata, per quanto si evince dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 12 aprile 2011, dall'astio che il collaboratore ha mostrato di nutrire verso il congiunto e dalla reticenza da lui serbata in ordine alle ragioni che avevano determinato lo scadimento delle relazioni tra i due, ciò che ha precluso a quei giudici di effettuare «quell'esame logico e critico delle dichiarazioni accusatorie e del percorso collaborativo che soltanto può consentire di ritenere la chiamata scevra da condizionamenti e dunque pienamente utilizzabile ai fini della decisione». La Corte di assise di appello ha considerato, al riguardo, che le perplessità manifestate in altra sede giudiziaria in ordine all'attendibilità delle accuse mosse da CE FE al parente non ridondino sulle valutazioni da compiersi nel presente procedimento, giacché il collaboratore non ha adombrato il coinvolgimento di MA ON FE nella vicenda de qua agitur e si è limitato a supporre, in replica a specifica domanda, che il congiunto, al pari degli altri 8 componenti del sodalizio, fosse a parte della decisione di uccidere RU, la cui paternità era ascrivibile alla delinquenza organizzata cutrese che, in autonomia, aveva sollecitato ed ottenuto la cooperazione, a titolo individuale, di due esponenti del gruppo stanziato in SO, cioè di GI AN e Sergio ZZ. Tanto, in ossequio al consolidato e condiviso principio per cui «In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti;
l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante;
sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante» (così, tra le tante, Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153 - 01). La Corte di assise di appello ha, al contempo, osservato che plastica conferma della complessiva attendibilità di CE FE si trae dalla circostanza che IN DE AR, pure chiamato a rispondere, nell'ambito del presente procedimento, di concorso, quale mandante, nell'omicidio di RI RU, è stato condannato, con sentenza definitiva, sulla scorta di un compendio indiziario comprendente anche le propalazioni di tale collaboratore di giustizia. Né, ha aggiunto, l'utilizzabilità in chiave accusatoria, in questa sede, delle dichiarazioni rese da FE a carico di AN, specie con riferimento alla militanza dell'imputato nella compagine mafiosa stanziata in SO, trova ostacolo nell'assoluzione dello stesso AN, all'esito di precedente, separato procedimento, dalla contestazione associativa, esito processuale che, pur precludendo il nuovo esercizio dell'azione penale per il reato oggetto, in quella sede, di accertamento, non impedisce, secondo quanto da tempo stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019, Lo Bue, Rv. 277590 - 01), che le circostanze di fatto raccolte nel corso del procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione vengano utilizzate, come elemento di giudizio autonomo, in vista dell'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ciò posto, ha ritenuto che le ragioni che hanno condotto, nel 2006, all'assoluzione di GI AN dal reato di associazione mafiosa, legate alla non integrale sovrapponibilità delle dichiarazioni rese da CE FE con i A 9 ‘-'1) quelle, non aliene da sintomi di genericità, di ON CI, recedano rispetto ai sopravvenuti elementi di conoscenza, discendenti dai contributi di AN VA TE e GI OT, vagliati in combinazione anche con l'originario apporto di CE FE, la cui attendibilità era stata positivamente attestata già nel procedimento suggellato dall'assoluzione di GI AN, da lui indicato, sin dall'origine della sua collaborazione con la giustizia, quale soggetto, soprannominato «Giannarera», organicamente inserito nella cosca e coinvolto nelle relative dinamiche delittuose, anche di natura omicidiaria. La Corte di assise di appello ha, in particolare, dato conto di quanto rispettivamente esposto da TE e OT circa la militanza `ndranghetistica di AN grazie alle informazioni assunte per tramite di IN DE AR, l'uno, e dall'odierno ricorrente, l'altro. Ha, quindi, concluso che «le concordi dichiarazioni dei predetti collaboratori, di cui due (FE CE e OT GI) hanno avuto quale fonte ultima proprio AN GI, in ordine all'affiliazione del AN alla consorteria mafiosa di SO e la concorde indicazione del concorso di questi in un grave delitto quale l'omicidio del RU, su richiesta di DE AR IN, consentono di ritenere incidentalmente accertata la partecipazione dell'attuale imputato alla predetta associazione a delinquere di stampo mafioso, con ciò superando il precedente giudicato sotto il profilo dell'accertamento fattuale...». Successivamente, la Corte di assise di appello ha rilevato che la comune appartenenza di AN e FE alla cosca di SO ed il ruolo di vertice ricoperto, al tempo dal secondo rendono più che plausibile che l'odierno imputato abbia comunicato all'autorevole sodale ciò che egli aveva compiuto in esecuzione del compito affidatogli. In risposta a specifiche obiezioni difensive, ha, altresì, osservato che l'incostante indicazione, nei diversi interrogatori, del luogo in cui gli autori dell'omicidio avevano dato alle fiamme l'autovettura utilizzata per il delitto e del momento in cui egli era stato messo a parte del proposito criminoso, non inficia la complessiva attendibilità del racconto di FE, dovendosi considerare, quanto alla prima circostanza, che FE riferì, a distanza di otto e, poi, di diciotto anni, di un fatto che non era caduto sotto la sua diretta percezione, ciò che spiega l'imprecisione nel ricordo di un particolare, comunque, non essenziale, e, con riferimento alla seconda, che FE è stato chiaro e lineare nel descrivere tempi, modi e contenuti delle informazioni via via ricevute. 10 L'incedere argomentativo del giudice del rinvio appare esente dai vizi denunciati, con i primi due motivi, dal ricorrente, il quale ripropone obiezioni che, già sottoposte al vaglio della Corte di assise di appello, sono state disattese all'esito di un iter motivazionale adeguatamente calibrato sulle emergenze istruttorie così come sugli istituti coinvolti, interpretati in conformità ai più diffusi e condivisi indirizzi applicativi, onde incensurabili si palesano, in questa sede, le conclusioni raggiunte in merito alla sussistenza della cosca di SO, al rango rivestito in seno ad essa da MA ON FE, alla militanza di GI AN, all'attendibilità delle dichiarazioni rese, a suo carico, da CE FE. La motivazione della sentenza impugnata, completa e scrupolosa, appare — in questo passaggio così come nella delibazione di tutti i principali contributi dichiarativi — pienamente sintonica con la lezione ermeneutica impartita dalla giurisprudenza di legittimità e compendiata, in primis, nella nota sentenza «Aquilina». Lungi dal riconoscere acritica ed incondizionata fiducia agli apporti, ontologicamente «sospetti», provenienti dai collaboratori di giustizia, la Corte di assise di appello ne offre, invero, una valutazione attenta e prudente, frutto della considerazione di tutti i profili critici, che vengono scrutinati alla luce delle evidenze disponibili e tenendo conto del contenuto di ciascuna propalazione, della condizione soggettiva e del pedigree criminale di chi la ha resa, dell'individuazione del nucleo centrale e della compatibilità, sul piano logico e fattuale, di elementi indiziari provenienti da fonti reciprocamente ed autenticamente autonome. Può dunque ritenersi, in replica all'obiezione mossa dal ricorrente con il primo motivo, che la peculiare genesi del compendio indiziario raccolto a carico di GI AN nel presente procedimento non si è tradotta, in concreto e sul piano effettuale, nella violazione del diritto dell'imputato ad un equo processo, consacrato all'art. 6 della Convenzione EDU. 3. Analogo è il giudizio da esprimersi, nell'ottica del giudizio di legittimità, a proposito del contributo di AN VA TE, collaboratore rivelatosi, in linea generale, senz'altro affidabile che, a distanza di sedici anni dalla morte di RI RU, ha ammesso — in un frangente in cui, in relazione a tale fatto di sangue, non era stato ancora avviato, nei suoi confronti, alcun procedimento penale — di esserne stato corresponsabile. La Corte di assise di appello non ha mancato di dar conto delle obiezioni articolate dal ricorrente con riferimento, in primo luogo, all'individuazione del soggetto che, in occasione dell'esecuzione del mandato omicidiario, si trovava alla -.,-- 11 1 guida della Fiat Croma, riconosciuto da GI RU in OL La RO, detto «Ricchiupantu». Sul punto, ha spiegato, anche in questo caso con dovizia di pertinenti argomentazioni, che è ben possibile che RU — tratto in inganno dalla contiguità di La RO con il gruppo avversario dei Ciampà, oltre che dal tipico copricapo indossato dall'autista del veicolo, identico a quello che La RO era solito portare — abbia maturato una convinzione erronea della quale, peraltro, non ha informato le forze dell'ordine, preferendo, con ogni probabilità, seguire la logica della faida, come indirettamente ma implicitamente attestato dall'uccisione, nel giro di poche settimane, di OL La RO e, quindi, di AM RU, EL di RI. Né, ha aggiunto, induce a diversa conclusione il fatto che RI II, moglie della vittima, non abbia notato, affacciandosi dal balcone della sua abitazione, che il conducente della Fiat Croma indossava un cappello, avendo ella, ragionevolmente, posto marcata attenzione, secondo l'id quod plerumque accidit, al diverso malvivente che impugnava l'arma letale, seduto dal lato passeggero dell'automobile, secondo quanto, del resto, confermato dall'imprecisa indicazione del colore della vettura, che la donna descrisse come chiaro, in contrasto con le dichiarazioni di GI RU ed AN VA TE, concordi nel ricordare che la Croma era verniciata in blu scuro. Il ragionamento sviluppato, sul punto, dalla Corte di assise di appello appare esente da fratture razionali e frutto, piuttosto, della ponderata delibazione delle evidenze disponibili, che il ricorrente contesta, con il secondo motivo, senza emanciparsi da un'ottica ispirata alla confutazione ed alla sterile prospettazione di una differente esegesi delle emergenze istruttorie, in quanto tale radicalmente inidonea ad eccitare l'esercizio del potere censorio del giudice di legittimità, che postula l'enucleazione, all'interno della motivazione del provvedimento impugnato, di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà dei quali, nel caso in esame, non vi è traccia. La Corte di assise ha, poi, esaminato gli ulteriori profili critici segnalati dall'imputato in relazione alla credibilità del racconto di TE, concernenti il numero degli occupanti della Fiat Croma, che GI RU ha invece indicato in cinque, e la plausibilità, sul piano logico, dell'affermazione, proveniente dal collaboratore, secondo cui DO LA si sarebbe recato a bordo di un motocarro Ape 50, presso la falegnameria gestita da RU per accertarsi della sua presenza e, tornato sul luogo, distante circa quattro chilometri, in cui il commando si era portato in attesa di entrare in 12 azione, aveva informato i correi della possibilità di eseguire il mandato di morte. Sotto il primo profilo, ha stimato, alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi e di canoni di logica ordinaria, che GI RU abbia avuto una fallace percezione, conseguenza della fugacità dell'incontro e dei movimenti di coloro che occupavano il sedile posteriore dell'autovettura, e che più corretta si riveli, invece, l'indicazione di TE, a dire del quale quattro erano le persone a bordo della Croma. Per quanto attiene, poi, al sopralluogo di LA, la Corte di assise di appello ha ritenuto, anche in questo caso sulla scorta della sinergica valutazione di tutti gli apporti dichiarativi e della considerazione di distanze e tempi di percorrenza, che è ben possibile che, nel tempo intercorso tra il primo accesso del solo LA e l'arrivo dei killers, quantificabile nell'ordine di circa venti minuti, RU, il quale si era già recato presso la sua officina, sia temporaneamente tornato nella contigua abitazione familiare a causa del malfunzionamento di un frigorifero che gli era stato segnalato dalla figlia, per poi ridiscendere nel luogo in cui venne raggiunto da AN e dai suoi complici. La Corte di assise di appello ha, subito dopo, disatteso la doglianza difensiva vertente sull'attendibilità del racconto di TE nella parte in cui assume di essere stato informato da IN DE AR del coinvolgimento nel progetto omicidiario di due partecipi — GI AN e Sergio ZZ — individuati, su richiesta dello stesso DE AR, tra i membri della consorteria di SO, all'epoca diretta da MA ON FE. In proposito, ha, tra l'altro, osservato: che nulla autorizza a dubitare della sincerità di TE nel riferire della confidenza elargitagli da un personaggio appartenente alla sua stessa congrega criminale e, al tempo, in forte ascesa nell'organigramma del sodalizio;
che priva di decisivo rilievo si palesa l'assoluzione di MA ON FE dal reato di associazione mafiosa che, per quanto emerge dalla relativa sentenza, è dipesa da ragioni che non precludono, in questa sede, una ricostruzione che vede lo stesso MA ON FE intraneo, in posizione di vertice, ad una compagine, attiva in SO, dalla composizione soggettiva diversa e più ampia rispetto a quella ipotizzata nel procedimento conclusosi con la richiamata sentenza liberatoria, conseguente all'assenza di prova certa della partecipazione di almeno tre soggetti, requisito in difetto del quale, è noto, il reato necessariamente plurisoggettivo non è configurabile;
che del pari irrilevante è l'omessa contestazione, nei confronti di MA ON FE, del concorso nell'omicidio di RI RU, frutto di 13 insindacabili valutazioni dell'organo inquirente in relazione alla misura ed alla pregnanza del coinvolgimento (qualificabile, a seconda della prospettiva prescelta, in chiave di ricezione di mere informazioni, di nulla osta alla partecipazione di suoi accoliti o di assenso, causalmente efficiente, alla deliberazione omicidiaria) del leader della cosca di SO;
che il contingente stato detentivo, riferito al tempo delle comunicazioni con IN DE AR, di MA ON FE non ha costituito ostacolo insormontabile a contatti tra i due, che ben possono essere stati stabiliti, in un'epoca in cui la legislazione volta a contenere la libertà di comunicazione per i soggetti chiamati a rispondere del reato di associazione mafiosa era ancora allo stato embrionale, grazie all'ausilio di compiacenti intermediari. La Corte di assise di appello ha, quindi, disatteso l'obiezione difensiva incentrata sulla ventilata possibilità che TE, lungi dall'avere personalmente preso parte al delitto, abbia sfruttato le conoscenze maturate grazie all'ascolto delle dichiarazioni rese da CE FE ed alla lettura dei giornali e si sia, per tale via, abbandonato a mere millanterie, oltre che ad una sostanziale autocalunnia. In proposito, ha rilevato come TE abbia arricchito il racconto di FE (il quale, tra l'altro, era ignaro della sua partecipazione al delitto) di particolari, inerenti all'organizzazione, alla distribuzione dei ruoli ed alla composizione del commando, che appaiono coerenti con il suo effettivo concorso, con un ruolo di rilievo (egli aveva, infatti, procurato, in Lombardia, il veicolo da utilizzare per l'esecuzione del delitto, lo aveva portato in Calabria ed aveva, altresì, cooperato alla fase successiva all'uccisione di RI RU), nel fatto in contestazione, del quale, hanno, ancora una volta, ribadito i giudici calabresi, egli non era stato, sino a quel momento, chiamato a rispondere, ciò che ha concorso a convincere i giudici di merito — a dispetto di quanto a viva voce obiettato dal ricorrente ed all'esito, piuttosto, di una traiettoria motivazionale scevra da deficit razionali e sempre aderente ai dati istruttori — della sincerità della sua confessione. Priva di incidenza sulla sicura attendibilità di TE è, ha conclusivamente osservato la Corte di assise di appello, l'imprecisa indicazione del rapporto di parentela tra RI RU e l'omonimo Francesco. 4. Nell'economia della decisione impugnata, l'affermazione della penale responsabilità di GI AN per l'omicidio di RI RU discende 14 dalla concomitante valorizzazione dei contributi di CE FE ed AN VA TE, collaboratori di elevata attendibilità, che hanno riferito circostanze apprese da fonti reciprocamente autonome (TE avendo, peraltro, personalmente partecipato al delitto), onde insussistente è il paventato rischio di circolarità della prova. I due collaboratori hanno offerto, in merito alla vicenda de qua agitur, racconti la cui complessiva sovrapponibilità non trova contraddizione nella presenza di marginali discrasie, quale quella, segnalata con i motivi di ricorso, afferente la presenza, a bordo della Fiat Croma ed unitamente a GI AN, Sergio ZZ ed AN GR, di ON RO, menzionato da TE, in virtù, deve ragionevolmente desumersi, della più precisa conoscenza dei fatti di causa, e non anche da FE, latore, si ribadisce, di informazioni elargitegli da AN. La Corte di assise di appello ha tratto ulteriore argomento, al fine della conferma della sentenza di primo grado, dalle dichiarazioni di OT, mentre ha espressamente sancito l'irrilevanza, nel delineato e granitico quadro indiziario, di quelle di ON RI — che pure ha, incidentalmente, stimato attendibili — onde si palesa superfluo l'esame delle doglianze che il ricorrente articola con riferimento all'apporto di detto collaboratore di giustizia. Per quanto concerne GI OT, la Corte di assise di appello ha, innanzitutto, attestato la generale credibilità del dichiarante, affine di IN t I DE AR, in quanto genero del EL del boss, e collocato, dunque, in una posizione familiare tale da permettergli di acquisire le conoscenze riversate all'autorità giudiziaria. La Corte territoriale, dopo avere attestato, in termini generali, l'attendibilità di GI OT (che il ricorrente non contesta), ha reputato l'attitudine di quanto da lui esposto a corroborare l'accusa mossa a GI AN, avendo egli appreso della partecipazione dell'odierno imputato all'omicidio di RI RU da IN AR, ON DE AR, DO LA e, infine, dallo stesso AN. Ha, al contempo, disatteso, con motivazione aliena da crismi di manifesta illogicità o contraddittorietà, le censure articolate da AN con specifico riferimento: alla smentita proveniente da LA, le cui dichiarazioni ha stimato inattendibili, anche perché condizionate dal timore di essere personalmente coinvolto nel procedimento penale;
alla plausibilità della ricostruzione che vede AR, LA e DE AR riservare a OT un trattamento altamente confidenziale e, successivamente, AN, affiliato ad una cosca alleata con quella capeggiata da IN DE AR, rivelargli i dettagli esecutivi del delitto di cui egli era stato coautore;
alla concreta possibilità che OT e AN siano entrati 15 in contatto in un'epoca in cui il secondo si era trovato, a lungo ma non costantemente, in regime di arresti domiciliari, ovvero in una condizione che, hanno rilevato i giudici catanzaresi, non preclude, in assoluto, il mantenimento delle relazioni in ambito delinquenziale;
all'indicazione, da parte di OT, di OL La RO quale autista della Fiat Croma, che ha reputato frutto di un misunderstanding, derivato dall'illazione, della quale si è sopra già detto, secondo cui La RO sarebbe stato ucciso perché sospettato, a torto, di essere stato alla guida di quel veicolo, nonché da modi, tempi e contenuti dei colloqui intercorsi con i soggetti che lo avevano informato sull'accaduto, tutti concordi nell'attestare la presenza di GI AN nella fase esecutiva del delitto. Il ragionamento seguito dalla Corte di assise di appello si rivela, anche in questo caso, tetragono alle obiezioni del ricorrente, che si appuntano su aspetti (la contraddizione tra le dichiarazioni di OT e quelle di LA;
la possibilità che OT e AN, tra il 2004 ed il 2005, si siano effettivamente incontrati;
l'indicazione in OL La RO, da parte di OT, del guidatore della Fiat Croma) che, come detto, i giudici di merito hanno debitamente scandagliato, pervenendo a conclusioni che, supportate da un solido e non illogico apparato argomentativo, sfuggono al sindacato di legittimità. Ne discende, anche sotto questo residuo versante, l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 5. Passibile di rigetto è, del pari, il terzo motivo, con il quale AN, evocando un lontano ed isolato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 40828 del 22/09/2004, Lepore, Rv. 229923 - 01), lamenta che la Corte di assise di appello abbia adottato la decisione, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della sentenza di secondo grado, sulla base dei soli atti già acquisiti e senza disporre, a fronte di espressa richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti. A tal fine, è sufficiente rilevare, in punto di fatto, che, nel caso di specie, non risulta (cfr. pag. 39-40 della sentenza impugnata, ove si dà analiticamente atto dell'attività svolta dal giudice del rinvio e delle richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell'imputato, circoscritte all'acquisizione, prontamente disposta dal giudice procedente, di un verbale di interrogatorio di GI OT) che AN abbia sollecitato la nuova audizione, nel contraddittorio, dei collaboratori di giustizia sulla scorta delle cui propalazioni egli è chiamato a rispondere dell'omicidio di RI RU, onde 16 inconferente si palesa il richiamo a precedente pronunzia della Corte di cassazione. In proposito, va, per completezza, osservato che è pacifico, nella produzione di questa Corte, che «Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703 - 01; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Rv. 262116 - 01; Sez. 1, n. 28825 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939 - 01). Sul piano propriamente giuridico, del resto, l'interpretazione propugnata dal ricorrente — che fa leva sull'essere il giudice del primo rinvio pervenuto all'assoluzione dell'imputato sulla base di un compendio indiziario quasi integralmente coincidente con quello successivamente valorizzato in funzione della condanna di AN — si pone in contrasto con quella costantemente seguita in sede di legittimità, secondo cui «In tema di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di rinvio, non sussiste l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva quando, in tale giudizio, si pervenga ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, poiché, in tal caso, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice» (Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 - 01). Né, va conclusivamente aggiunto, la prospettazione del ricorrente trova indiretto appiglio nel testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. che, nella versione applicabile ratione temporis (in quanto entrata in vigore il 30 dicembre 2022, mentre il secondo giudizio di rinvio si è aperto il 16 marzo 2023), circoscrive l'obbligo di rinnovazione istruttoria, in caso di ribaltamento, in appello, di sentenza assolutoria adottata in primo grado, alle prove dichiarative acquisite in dibattimento o in sede di giudizio abbreviato c.d. condizionato, quali non sono quelle utilizzate a riprova della fondatezza dell'addebito mosso a GI AN. 6. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili perché vertenti su questioni non introdotte con l'atto di appello presentato dall'avv. Pietro Pitari, il 26 novembre 2015, avverso la sentenza di primo grado che, alla pag. 177, ha espressamente attestato la ricorrenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e della 17 commissione del fatto al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa imperniata sulla famiglia DE AR. In proposito, occorre rammentare, con la giurisprudenza di legittimità, che «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346 - 01). 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di GI AN al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2024.