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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10470/2019
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 4.12.2025 Nel proc. N. 10470/2019
IL GIUDICE In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 10470/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ottavio Corvino e dall'Avv. Gianluca Iannucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Caserta, alla Via Brignola n. 7;
APPELLANTE contro
- (C.F. e P.IVA Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
NT NC, presso il cui studio, sito in Marzano Appio (CE), alla Via Roma n. 126, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1099/2019 con la quale il Giudice di Pace di Carinola ha accolto solo parzialmente la sua domanda pagina 2 di 8 volta al ristoro delle lesioni patite a seguito del sinistro stradale occorso in data 29.04.2017, allorquando, mentre percorreva la Via Agostino Petrillo, in Casapesenna, in sella alla propria bicicletta, era stato investito dalla vettura Jeep, tg. FD217JA, di proprietà della la quale Controparte_2 non si avvedeva della sua presenza, ripartendo da una posizione di sosta.
A sostegno del proprio gravame, ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza impugnata nella parte in cui gli riconosce un concorso di pari responsabilità nella causazione dell'incidente insieme al conducente del veicolo Jeep, censurando, in particolare, la valutazione delle risultanze istruttorie, operata dal giudice di prime cure, per quanto concerne le dichiarazioni del testimone escusso, . Tes_1
Si è costituita la sostenendo Controparte_3
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, la è rimasta Controparte_2 contumace.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e viene assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. Va premesso che l'appello rappresenta mezzo d'impugnazione che realizza “una prosecuzione del processo di primo grado e quindi costituisce fase in tema di un unico processo, di una litispendenza unica”, melius costituisce un mezzo di “gravame”, che è nozione riferita alle ipotesi in cui la richiesta di riesame provoca una disamina degli atti processuali, che conferisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, ed attraverso nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata.
Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce quindi al giudice del riesame il medesimo potere d'interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., che è stato già esercitato dal precedente giudice, il cui esercizio è sindacabile in questa sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto pagina 3 di 8 con motivazione adeguata ed esauriente (v. Cass, ord. n. 14150/2021;
Cass. n. 4953/1995).
Deve conseguentemente essere chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale) né di riproposizione (art. 346 c.p.c.) e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (art. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Ciò premesso, insussistenti devono ritenersi i presupposti di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. invocata preliminarmente dalla compagnia assicurativa. Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento. In tal senso, l'appello proposto da non si è palesato Parte_1 prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
3. Passando dunque al merito dell'appello, si osserva quanto segue.
Occorre ricordare che in tema di scontro tra veicoli, la nota regola della presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 comma II c.c., trova applicazione quando, in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire le rispettive colpe.
Quel che deve in ogni caso escludersi, è che il giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, possa esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (Cass., sez. III, 15-12-2000, n. 15847).
Da ciò ne consegue che, quando vi sia una colpa, anche ritenuta grave, addebitabile ad uno dei soggetti, l'altro non è esonerato dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., occorre dunque dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della pagina 4 di 8 circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000,
n. 12524).
È stato così coerentemente statuito dalla S.C. che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III - 20/11/2024, n. 29927).
Inoltre, si precisa che “in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 12524/2000; Corte di appello di Milano, sentenza n. 2542/2022).
3.1 Orbene, tenuto conto dei principi di diritto esposti e del compendio istruttorio condotto al vaglio dalle parti, le conclusioni rassegnate in sentenza dal Giudice di Pace non appaiono meritevoli di censure.
La dinamica dell'incidente risulta, fin dall'atto di citazione, lacunosa e generica, tanto da non consentire una valutazione oggettiva circa le relative responsabilità dei due soggetti coinvolti.
In particolare, sebbene la testimonianza resa in giudizio da Tes_1
sia idonea a confermare la responsabilità del conducente della Jeep
[...] di proprietà della società convenuta - il quale, omettendo di prestare la dovuta cautela, ripartendo da una posizione di sosta, entrava in collisione con la bicicletta condotta da - né le parole del teste né Parte_1 alcun altro elemento probatorio dedotto in giudizio sono in grado di dimostrare che l'appellante si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza, e che abbia fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. pagina 5 di 8 Ad esempio, non viene mai specificato se il conducente dell'automobile avesse azionato l'indicatore di posizione sì da permettere al ciclista di avvedersi tempestivamente della manovra, in modo da tentare di arginarla o di allertare l'automobilista della propria presenza, così come non viene mai indicato quali fossero i relativi sensi di marcia dei due veicoli - quindi, se la bicicletta stesse provenendo dalle spalle della Jeep o magari frontalmente. A discapito dell'eccezione sollevata dall'appellante circa il fatto che il Giudice di Pace, pur avendo evidenziato la spiccata indeterminatezza della testimonianza resa da , in udienza non abbia mosso Tes_1 domande, deve rammentarsi che, secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, la lacunosità delle dichiarazioni dei testi non possono essere imputate al giudice, il quale ha solo la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni di natura esclusivamente integrativa, ai sensi dell'art. 253 c.p.c., ma non può rendersi artefice di un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria, non potendo svolgere alcun ruolo di supplenza (Cass. civ. n. 28924/2022).
Peraltro, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come nel caso di specie, in cui emerge una evidente genericità in ordine alla ricostruzione degli eventi da parte dell'istante
. Pt_1
In mancanza di rilievi fotografici o altre prove documentali risulta inoltre del tutto impossibile stabilire la larghezza della strada e la sussistenza di piste ciclabili, né tanto meno individuare concretamente i punti di impatto tra i due veicoli o la violenza dello scontro, dati necessari per poter anche soltanto ipotizzare se la velocità tenuta dal ciclista fosse consona allo stato dei luoghi, vale a dire una strada del centro urbano e, più in generale, confermare la ricostruzione degli eventi dedotta dall'appellante.
Dalle numerose incongruenze sin qui evidenziate, non può che discendere anche il depotenziamento probatorio della documentazione medica prodotta a supporto delle lesioni refertate in pronto soccorso e della CTU medico-legale espletata sull'attore in primo grado. Su quest'ultimo punto, deve rammentarsi che il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, può anche dissentire dalle stesse - pagina 6 di 8 sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio. Nel nostro ordinamento vige difatti il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18560). In definitiva, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato i mezzi istruttori a sua disposizione, concludendo per il mancato raggiungimento della prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 comma II c.p.c. L'appello, pertanto, deve essere rigettato con conferma del concorso di colpa tra e il conducente dell'autovettura di proprietà Parte_1 dell'appellata nella causazione dell'incidente per cui è Controparte_2 causa. 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 1099/2019 del Giudice di Pace di Carinola;
pagina 7 di 8 - condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti della che Controparte_1 liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c
Santa Maria Capua Vetere, 4.12.2025
Il giudice dott.ssa Ambra Alvano
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