CASS
Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/02/2024, n. 8828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8828 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di UDINE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8828 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21 marzo 2023 il Tribunale di Udine ha confermato la pronuncia in data 3 novembre 2022 con la quale il Giudice di pace di Udine aveva affermato la responsabilità di AR EA per il delitto di diffamazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore di NO ON. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto: - il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta illiceità della condotta alla luce del compendio probatorio, in particolare in relazione all'esclusione del diritto di critica (primo motivo); - la violazione dell'art. 595 cod. pen. e il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e all'esclusione dell'esercizio del diritto di critica (secondo motivo); - il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e alle statuizioni civili (terzo motivo). 3. Il difensore della parte civile ha presentato memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, denunciando l'irrituale denuncia del vizio di motivazione ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., deducendo che con esso è stato perorato un diverso apprezzamento di merito e sono state reiterate censure oggetto di compiuto esame da parte dei Giudici di merito e contestando comunque quanto addotto dall'imputato. I difensori dell'imputato hanno presentato memoria con la quale hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. 4. Fermo restando che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), non potendo essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione, ad avviso del Collegio, è dirimente considerare quanto segue. Deve, anzitutto, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). Nel fare ciò non si può avere esclusivo riguardo 2 ("f all'astratto tenore letterale e semantico delle espressioni ma occorre valutare l'espressione nella sua concreta articolazione e nella sua complessiva portata (Sez. 5 n. 42570 del 20/06/0218, Concadoro, in motivazione) anche alla luce del contesto in cui si inserisce (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 01). Ebbene, alla luce di tali coordinate interpretative, nel caso in esame le espressioni riportate nel messaggio di posta elettronica che l'imputato, collega della persona offesa, ha inviato agli uffici dell'impresa per cui prestavano attività lavorativa — con le quali riferiva che «gli operatori di centrale» gli segnalavano «da parte dell'appuntato ON NO un atteggiamento poco collaborativo e spesso in antitesi con le gerarchie di ruolo», soggiungendo che egli «è noto in tutti gli Istituti di Vigilanza come detentore di libero arbitrio, non curante di regole e gerarchie», esprimendo l'opportunità «di non assegnargli servizi con libertà di movimento di qualsiasi genere ma piuttosto in presidi ove si debbano applicare procedure definite e spazi confinati» — non hanno contenuto offensivo poiché difettano, anche alla luce della loro genericità, di una carica dispregiativa tale da essere avvertita nel comune sentire (Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 - dep. 2020, Girolametti, Rv. 278153 — 01). Ragion per cui si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8828 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21 marzo 2023 il Tribunale di Udine ha confermato la pronuncia in data 3 novembre 2022 con la quale il Giudice di pace di Udine aveva affermato la responsabilità di AR EA per il delitto di diffamazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore di NO ON. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto: - il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta illiceità della condotta alla luce del compendio probatorio, in particolare in relazione all'esclusione del diritto di critica (primo motivo); - la violazione dell'art. 595 cod. pen. e il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e all'esclusione dell'esercizio del diritto di critica (secondo motivo); - il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e alle statuizioni civili (terzo motivo). 3. Il difensore della parte civile ha presentato memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, denunciando l'irrituale denuncia del vizio di motivazione ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., deducendo che con esso è stato perorato un diverso apprezzamento di merito e sono state reiterate censure oggetto di compiuto esame da parte dei Giudici di merito e contestando comunque quanto addotto dall'imputato. I difensori dell'imputato hanno presentato memoria con la quale hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. 4. Fermo restando che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), non potendo essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione, ad avviso del Collegio, è dirimente considerare quanto segue. Deve, anzitutto, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). Nel fare ciò non si può avere esclusivo riguardo 2 ("f all'astratto tenore letterale e semantico delle espressioni ma occorre valutare l'espressione nella sua concreta articolazione e nella sua complessiva portata (Sez. 5 n. 42570 del 20/06/0218, Concadoro, in motivazione) anche alla luce del contesto in cui si inserisce (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 01). Ebbene, alla luce di tali coordinate interpretative, nel caso in esame le espressioni riportate nel messaggio di posta elettronica che l'imputato, collega della persona offesa, ha inviato agli uffici dell'impresa per cui prestavano attività lavorativa — con le quali riferiva che «gli operatori di centrale» gli segnalavano «da parte dell'appuntato ON NO un atteggiamento poco collaborativo e spesso in antitesi con le gerarchie di ruolo», soggiungendo che egli «è noto in tutti gli Istituti di Vigilanza come detentore di libero arbitrio, non curante di regole e gerarchie», esprimendo l'opportunità «di non assegnargli servizi con libertà di movimento di qualsiasi genere ma piuttosto in presidi ove si debbano applicare procedure definite e spazi confinati» — non hanno contenuto offensivo poiché difettano, anche alla luce della loro genericità, di una carica dispregiativa tale da essere avvertita nel comune sentire (Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 - dep. 2020, Girolametti, Rv. 278153 — 01). Ragion per cui si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22/11/2023.