Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 7967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7967 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
07967-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da IM IC Benedetto Paterno' DD
BE CC
SESTA SEZIONE PENALE
- Presidente-
-Relatore -
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e galtri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge Sent. n. sez. 141/2026 UP - 26/01/2026 R.G.N. 28554/2025
MB Di VI
IA RI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD RE nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' DD;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Patarnello che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla pena e la relezione nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di RE AD impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando quella resa, in esito a giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, ha assolto il ricorrente dal fatto di cui al capo A), confermandone la responsabilità per il reato di cui al capo C), previsto e punito dall'art 387 bis cod. pen. e riducendo, per l'effetto, la pena originariamente irrogata.
2. Tre i motivi di impugnazione.
2.1. Il primo attiene alla valutazione probatoria sottesa al giudizio di responsabilità per il fatto di cui al capo C) e alla conseguente configurabilità della fattispecie ascritta all'imputato. La Corte del merito, ad avviso della difesa, non avrebbe considerato che le violazioni al divieto cautelare di avvicinamento alla persona offesa imposto al ricorrente, comprensivo anche delle possibili forme di contatto tramite i mezzi di
comunicazione, sarebbero state determinate da iniziative assunte dalla stessa CC: la "stragrande maggioranza" dei contatti telefonici sarebbero avvenuti, infatti, su iniziativa di quest'ultima; e lo stesso incontro avvenuto il 22 gennaio 2022 non rileverebbe al fine, perché, oltre che di brevissima durata, sarebbe avvenuto in luogo pubblico e soprattutto sempre su sollecitazione della persona offesa tutelata dal divieto di avvicinamento applicato al AD.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio: nel rideterminare la pena, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della necessità di apportare la riduzione per il rito ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo la difesa contrasta il giudizio sulle generiche, denegate, sulla base di un argomentare illogico e insufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla misura della pena irrogata per la accertata fondatezza del rilievo critico proposto dal secondo motivo di impugnazione. Per il resto riposa su censure inammissibili.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La stessa lettura del rilievo, in primo luogo, smentisce l'assunto dal quale muove la censura: sostenere che la "stragrande maggioranza" dei molteplici contatti telefonici accertati tra l'imputato e la CC sarebbe stata determinata dall'iniziativa di quest'ultima, equivale a confermare implicitamente che, anche solo in parte, ve ne furono altri determinati dal ricorrente. In ogni caso, è errata l'impostazione di fondo sottesa alla doglianza, dovendosi ribadire che integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello "ius escludendi" e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul (Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, Rv. 287608)
3. Anteponendone la disamina per ragioni di ordine logico, deve ritenersi parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso, riguardante il diniego delle attenuanti atipiche. Non diversamente da quanto prospettato con l'appello, anche con il ricorso di legittimità non si adducono valide ragioni in grado di sostenere la concessione delle
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attenuanti generiche, non potendosi considerare al fine l'incensuratezza dell'imputato. Né, del resto, a differenza di quanto apoditticamente sostenuto dalla difesa, è dato riscontrare una incompatibilità ontologica tra la concessione della sospensione condizionale della pena, accordata nella specie, e il mancato riconoscimento delle attenuanti in questione, considerato il diverso spettro valutativo sotteso alle due decisioni in questione.
4.È fondato, di contro, il secondo motivo. In primo grado, individuato nel reato di cui al capo A) il fatto più grave, era stato apportato, per il reato di cui all'art. 387 bis cod. pen. descritto al capo C), un mero aumento in continuazione. Espunta in appello la responsabilità per il capo A), la Corte ha rideterminato la pena comminando per il capo C) sei mesi di reclusione come pena base, più un mese per la continuazione interna (le diverse violazioni accertate), senza apportare, la riduzione per il rito a prova contratta imposta ex lege e senza permettere a questa Corte di ritenere che a tanto si è provveduto implicitamente. Da qui la decisione di cui al dispositivo, che dà conto della detta riduzione di pena, apportata direttamente da questa ai sensi dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi quattro e giorni dieci di reclusione. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così è deciso, 26/01/2026
Il Consigliere estensore BENEDETTO PATERNO' RADDUSA вратя
Il Presidente MASSIMO RICCIARELLI
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 FEB 2026 ILFUNZIONARIO GILDIZIARIO Dosse SE EL
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