Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
E N A L O I L Z E A D R * 9 T 7 IS . 1 T 3 G R PUBBLICA ITALIANA . E 'A N R L 7 MA ZFORT 0 2 3 0 1 0 1 L A 6 E 9 D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D 1 - E I 5 T S N N E E E S Oggetto S G E " I G OPPOSIZIONE A E L IMA CIVILE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3822/98 Dott. Giovanni VERUCCI Presidente Consigliere- Dott. Mario ADAMO Cron.5170 Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 14/12/2000 Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio RA AO;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1505
- intimato -
# 21 FEB 2001 IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 65/97 del Pretore di LA SPEZIA, del 2.4.1997; CANCELLERIA2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2386 udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
S udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore T Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 La polizia stradale di La Spezia, con verbale in data 8 settembre 1995, accertava nei confronti di Sbra- na AO la violazione dell'art. 142 del codice della strada, per avere egli superato i limiti di velocità consentiti. Lo SB impugnava il verbale dinanzi al Prefetto, che respingeva il ricorso ed emetteva ordi- nanza-ingiunzione di pagamento della sanzione ammini- strativa di lire 1.090.300. Lo SB proponeva allora opposizione dinanzi al Pretore di La Spezia che annul- lava l'ingiunzione con sentenza del aprile 1997. Il Ministero dell'interno impugnava la sentenza dinanzi a questa Corte, formulando un unico motivo di gravame. L'intimato non controdeduceva. Motivi della decisione 1 Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. per non avere la parte ricorrente depositato copia autentica della sentenza impugnata, come richiesto da tale norma prosessuale a pena di im- procedibilità, al fine di consentire la verifica della tempestività del ricorso e la verifica della fondatezza dei motivi, tenuto anche conto che detta copia non ri- sulta allegata agli atti neanche in forma non autenti- ca. Nulla va statuito sulle spese non avendo la parte intimata controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso il 14 dicembre 2000, in Roma, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente iovanni Verucci Francesco Felicetti DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 21 FEB. 2001 Mane BrJuros Di-Nuzzo IL CANCELLIERE Oggi, IA Di Nuzzo E A N Dr L O I L E Z A D " R 9 7 T 1 . S I 3 T G . R E A N ' R L 7 L 6 A E 9 D 1 D - E 5 I - T S 3 N N E E E S G S E G I " E A L 3