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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
IN AN, AT
RIBOLSI AN-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 99/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PORDENONE sez. 2
e pubblicata il 16/10/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701AE02643 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701AE02643 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Pordenone, notificava a Ricorrente_1 un avviso di accertamento, con cui rettificava, ai fini IRPEF, la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2006, avendo accertato che il 6 ottobre 2006 aveva ricevuto, da una società francese (Società_1), un bonifico di Euro 1.016.140,00. Il contribuente, chiamato a rendere giustificazioni circa il detto versamento, dichiarava trattarsi di 'giroconto fondi per vendita abitazione di Parigi'. L'Ufficio acclarava, quindi, che il detto importo corrispondeva, in realtà, ad utili della società distribuiti al Ricorrente_1, quale socio al 100% della Società_1, sicché, ai sensi degli artt. 18 e 47 t.u.i.r., riprendeva a tassazione il 40% di Euro 1.016.140,00, quale reddito di capitale di fonte estera. Impugnato l'avviso, la CTP di Pordenone accoglieva il ricorso rilevando che la somma corrispondeva al provento della vendita di un immobile sito in territorio francese, per cui la competenza fiscale sull'operazione spettava alla Francia. L'Ufficio proponeva appello innanzi alla CTR chiedendo la conferma della ripresa a tassazione evidenziando che nell'avviso di accertamento si era qualificato l'accredito sul conto corrente del Ricorrente_1 come distribuzione di dividendi. Contrariamente a quanto affermato dalla CTP, non si era trattato di una vendita di un immobile agricolo, bensì di una villa. La CTR rigettava il gravame ritenendo «ineccepibili le valutazioni del Giudice di prime cure nonché la motivazione della sentenza che conferma integralmente facendola propria così che la stessa debba considerarsi qui di seguito fedelmente trascritta». L'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte con sentenza cassava la pronuncia della CTR osservando che “ Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado “ Rinviava quindi alla CTR affinchè proceda a nuovo esame provvedendo anche sulle spese di lite.
Ha quindi proposto ricorso per riassunzione il Ricorrente_1 concludendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Pordenone concludendo per la legittimità dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1 rileva l'insufficiente motivazione dell'avviso che si limitava a tassare l'importo realizzato sulla base del bilancio finale di liquidazione non dando riscontro che l'importo realizzato trova contropartita nella voce di patrimonio netto di € 1.000.000,00 pari agli importi capitalizzati a titolo di versamento del titolare. La somma percepita dal ricorrente non può qualificarsi come “reddito” trattandosi di “rimborso di capitale, prestiti e redditi capitalizzati.
Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate non ha inteso sottoporre ad imposizione una “plusvalenza di partecipazione in società”, bensì una distribuzione di utili da parte della Società_1 francese nei confronti del socio unico e amministratore Ricorrente_1. Nella motivazione dell'avviso di accertamento si legge infatti che: “dal bilancio della Società francese per l'esercizio chiuso al 16/12/2006, alla voce 'produits exceptionnels', viene indicato esattamente l'importo di € 1.022.074,00; tale componente positivo di reddito ha determinato un utile di esercizio pari ad € 1.001.635,00 (resultat de l'exercice). Sebbene dal bilancio tale utile non risulta distribuito, le evidenze bancarie dimostrano invece che lo stesso è stato bonificato sul conto del socio unico sig. Ricorrente_1”. Ne è derivata l'applicazione dell'art. 47 del TUIR, il quale al primo comma (nella versione antecedente al DM 2 aprile 2008) sancisce che “gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare”. La stessa dichiarazione fiscale presentata dalla società in ordine all' “impot sur le revenu benefices agricoles” (Imposta sul reddito profitti agricoli) per l'anno 2006 indica un risultato fiscale pari ad
€ 1.001.635,00 (riversato in atti) e nel modello D “declaration speciale a fornire par les societes” la quota di utile (part du benefic net) spettante al socio Ricorrente_1 viene indicata in € 1.001.635,00. Ne deriva la tassazione del reddito distribuito dalla società trasparente nel Paese di residenza del socio in applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia/Francia contro le doppie imposizioni che prevede: “I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato”.
In conclusione il ricorso introduttivo presentato dal Contribuente è infondato.
Le spese di lite per tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Pordenone come da dispositivo.
P.Q.M.
in riforma integrale della sentenza n. 130/2013 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone, respinge il ricorso introduttivo della lite;
condanna Ricorrente_1 a pagarne le spese che liquida in euro 5.000 per il primo grado, ulteriori euro 5.000 per il grado di appello, euro 7.000 per il giudizio di
Cassazione ed euro 3.500 per il giudizio di rinvio oltre al contributo unificato
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
IN AN, AT
RIBOLSI AN-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 99/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PORDENONE sez. 2
e pubblicata il 16/10/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701AE02643 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701AE02643 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Pordenone, notificava a Ricorrente_1 un avviso di accertamento, con cui rettificava, ai fini IRPEF, la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2006, avendo accertato che il 6 ottobre 2006 aveva ricevuto, da una società francese (Società_1), un bonifico di Euro 1.016.140,00. Il contribuente, chiamato a rendere giustificazioni circa il detto versamento, dichiarava trattarsi di 'giroconto fondi per vendita abitazione di Parigi'. L'Ufficio acclarava, quindi, che il detto importo corrispondeva, in realtà, ad utili della società distribuiti al Ricorrente_1, quale socio al 100% della Società_1, sicché, ai sensi degli artt. 18 e 47 t.u.i.r., riprendeva a tassazione il 40% di Euro 1.016.140,00, quale reddito di capitale di fonte estera. Impugnato l'avviso, la CTP di Pordenone accoglieva il ricorso rilevando che la somma corrispondeva al provento della vendita di un immobile sito in territorio francese, per cui la competenza fiscale sull'operazione spettava alla Francia. L'Ufficio proponeva appello innanzi alla CTR chiedendo la conferma della ripresa a tassazione evidenziando che nell'avviso di accertamento si era qualificato l'accredito sul conto corrente del Ricorrente_1 come distribuzione di dividendi. Contrariamente a quanto affermato dalla CTP, non si era trattato di una vendita di un immobile agricolo, bensì di una villa. La CTR rigettava il gravame ritenendo «ineccepibili le valutazioni del Giudice di prime cure nonché la motivazione della sentenza che conferma integralmente facendola propria così che la stessa debba considerarsi qui di seguito fedelmente trascritta». L'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte con sentenza cassava la pronuncia della CTR osservando che “ Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado “ Rinviava quindi alla CTR affinchè proceda a nuovo esame provvedendo anche sulle spese di lite.
Ha quindi proposto ricorso per riassunzione il Ricorrente_1 concludendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Pordenone concludendo per la legittimità dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1 rileva l'insufficiente motivazione dell'avviso che si limitava a tassare l'importo realizzato sulla base del bilancio finale di liquidazione non dando riscontro che l'importo realizzato trova contropartita nella voce di patrimonio netto di € 1.000.000,00 pari agli importi capitalizzati a titolo di versamento del titolare. La somma percepita dal ricorrente non può qualificarsi come “reddito” trattandosi di “rimborso di capitale, prestiti e redditi capitalizzati.
Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate non ha inteso sottoporre ad imposizione una “plusvalenza di partecipazione in società”, bensì una distribuzione di utili da parte della Società_1 francese nei confronti del socio unico e amministratore Ricorrente_1. Nella motivazione dell'avviso di accertamento si legge infatti che: “dal bilancio della Società francese per l'esercizio chiuso al 16/12/2006, alla voce 'produits exceptionnels', viene indicato esattamente l'importo di € 1.022.074,00; tale componente positivo di reddito ha determinato un utile di esercizio pari ad € 1.001.635,00 (resultat de l'exercice). Sebbene dal bilancio tale utile non risulta distribuito, le evidenze bancarie dimostrano invece che lo stesso è stato bonificato sul conto del socio unico sig. Ricorrente_1”. Ne è derivata l'applicazione dell'art. 47 del TUIR, il quale al primo comma (nella versione antecedente al DM 2 aprile 2008) sancisce che “gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare”. La stessa dichiarazione fiscale presentata dalla società in ordine all' “impot sur le revenu benefices agricoles” (Imposta sul reddito profitti agricoli) per l'anno 2006 indica un risultato fiscale pari ad
€ 1.001.635,00 (riversato in atti) e nel modello D “declaration speciale a fornire par les societes” la quota di utile (part du benefic net) spettante al socio Ricorrente_1 viene indicata in € 1.001.635,00. Ne deriva la tassazione del reddito distribuito dalla società trasparente nel Paese di residenza del socio in applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia/Francia contro le doppie imposizioni che prevede: “I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato”.
In conclusione il ricorso introduttivo presentato dal Contribuente è infondato.
Le spese di lite per tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Pordenone come da dispositivo.
P.Q.M.
in riforma integrale della sentenza n. 130/2013 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone, respinge il ricorso introduttivo della lite;
condanna Ricorrente_1 a pagarne le spese che liquida in euro 5.000 per il primo grado, ulteriori euro 5.000 per il grado di appello, euro 7.000 per il giudizio di
Cassazione ed euro 3.500 per il giudizio di rinvio oltre al contributo unificato