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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2600/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2600/2024 promossa dal sig.:
nato il [...] a [...], ivi residente in [...] (CF. Parte_1
), ivi elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio 2/39 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Giuliano Salernitano (pec: , Email_1 che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Giulia Salernitano
(pec: , come da procura stesa in calce al ricorso Email_2
-ricorrente-
CONTRO
l' Controparte_1
(codice fiscale: - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al Persona_1 repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76 (pec:
Email_3
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“CONCLUDE
Affinché il Tribunale di Genova:
1) accertata l'esposizione al rischio professionale durante l'attività lavorativa suindicata, nonché la sussistenza delle malattie professionali (ernia inguinale e ernia discale lombare), o come meglio individuate in corso di causa, connesse alla stessa, in caso positivo
2) quantifichi il danno complessivo previa CTU medico-legale;
3) condanni l' al pagamento di indennizzo e/o rendita ai sensi di legge, o come CP_1
veglio visto in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa nonché tutti i ratei maturati e non riscossi, oltre interessi.
Vinte le competenze e spese con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario oltre IVA e CPA”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché infondato.
Spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 28 maggio 2024 il sig. Pt_1
a convenuto in giudizio l' , chiedendo riconoscersi l'origine professionale
[...] CP_1
delle patologie “ernia inguinale” ed “ernia discale lombare”, da cui deduce di essere affetto, con conseguente condanna dell'Istituto all'indennizzo dei postumi, nelle forme di legge, previa unificazione degli stessi.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, a CP_1 causa dell'insussistenza delle patologie lamentate, della non riconducibilità delle stesse, comunque, a cause professionali, nonché dell'inidoneità del rischio professionale a provocare l'insorgenza delle patologie. La causa è stata istruita tramite prove testimoniali e con l'espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza di discussione, i difensori di parte ricorrente hanno contestato la CTU e ne hanno chiesto il rinnovo, “date le carenze che essa evidenzia nella valutazione delle attività quotidianamente svolte dal ricorrente nell'adempimento delle proprie mansioni, anche con riguardo a bassi carichi, ma con operazioni ripetitive come da normativa ISO
11228”; in subordine, hanno chiesto l'integrazione della CTU sul punto o la chiamata a chiarimenti del prof. . Per il resto, hanno insistito come in ricorso. Per_2
Il difensore dell' si è opposto alle richieste di controparte e ha insistito come CP_1
in memoria.
2. La domanda è infondata e deve essere respinta.
Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda, lo svolgimento di attività lavorativa di “panettiere”, precisamente: dal 2001 al gennaio 2011 presso Il Panettiere di T.
Calamari s.a.s.; nel 2011 presso Panificio Vernazza s.n.c.; dal 2012 ad oggi presso
Marinetta s.r.l.
2.1. Le deposizioni testimoniali (delle quali, in particolare, quelle dei testi e relative al periodo di lavoro presso Marinetta s.r.l.; Tes_1 Tes_2 Tes_3
quelle dei testi e relative al periodo di lavoro presso Il Panettiere di Tes_4 Tes_5
T. Calamari s.a.s.) hanno evidenziato che il ricorrente è stato impegnato nella movimentazione di “carichi” di un certo rilievo principalmente in relazione allo spostamento a mano (per alcuni metri, nell'ambito dei locali aziendali, tra magazzino e laboratorio, e poi in fase di versamento del contenuto) dei sacchi di farina, che nei primi anni e per determinate tipologie erano del peso di kg. 50 ciascuno (dich. , Tes_4
), poi, quanto meno dal 2012, del peso di 25 Kg. ciascuno (v. dich. Tes_5 Tes_1
, ), anzi di 20 Kg. secondo le indicazioni di cui al ricorso (pag. 2, cap. Tes_2 Tes_3
9).
Tale operazione, da ultimo - evidentemente dopo avere accusato problemi alla schiena (che risalgono, nella loro manifestazione più rilevante, all'agosto 2022, come meglio si vedrà nel seguito) - il ricorrente la effettua con l'aiuto di un collega (dich.
Tes_1 Il ricorrente, in base alle deposizioni testimoniali, si è occupato, inoltre, nel corso degli anni (in particolare presso Marinetta s.r.l.) del prelievo dell'impasto dalle impastatrici meccaniche, operazione che era solito compiere tagliando l'impasto, quando di un certo peso e ingombro, in diverse porzioni (v. dich. Tes_4 Tes_1
, nonché interrog. libero), del peso di 10/15 Kg. al massimo ( o Tes_2 Tes_1
meglio di 8/10 Kg. secondo lo stesso ricorrente (v. ancora interrog. libero).
Meritano menzione, ancora, la movimentazione di una scatola di strutto da 25 Kg., una volta a settimana circa (dich. , di scatole di burro di pari peso Tes_1
(dich.. ), di 2 o 4 latte d'olio alla volta, ciascuna da 5 litri. Incombenti condivisi, Tes_5
peraltro, con i colleghi (v. dich. ). Tes_1 Tes_2
Anzi, talune operazioni erano eseguite per lo più dai colleghi (v. dich. , Tes_2 che ha dichiarato di essere stato, di norma, l'addetto al trasporto dei sacchi di farina, nonché del sale e dello strutto, presso la Marinetta s.r.l.; il teste ha anche precisato che Tes_2
non venivano pesati sacchi interi, ma la farina veniva e viene posta sulla bilancia “con la sassola”).
Il ricorrente si è occupato anche, “al bisogno”, di movimentare a mano i sacchi di zucchero, del peso di 25 o 50 kg. (DI PASQUALE), ovvero di 15 kg. (CARA).
Il teste , da lungo tempo RSPP de ha riferito che “il Tes_3 Parte_2 rischio per movimentazione dei carichi, sia prima dell'aggiornamento [del DVR] che dopo,
è sempre risultato molto basso e basso solo per la fase di approvvigionamento della farina”.
Lo stesso ricorrente ha riferito, in sede di libero interrogatorio, che nel periodo di lavoro dal 2001 al gennaio 2011, presso Il Panettiere di T. Calamari s.a.s., si è occupato
“prettamente della distribuzione degli ordini del pane” e “solo per un periodo h[a] svolto attività di panificazione,… per qualche annetto”. Ciò che esclude lo svolgimento, per diversi anni, delle mansioni fisicamente più impegnative, dato anche che - secondo lo stesso ricorrente - le ceste che movimentava, nello svolgimento delle proprie principali incombenze, pesavano al massimo 10 Kg.
Il ricorrente ha riferito anche (v. libero interrogatorio) di avere prelevato i sacchi dai bancali, per svuotarli nelle impastatrici, da 1 a 5 volte per turno lavorativo (3 in media), nel periodo in cui si è occupato di panificazione, e che in talune giornate capitava che non effettuasse tali operazioni.
In ricorso si fa riferimento anche, con riguardo al periodo dal 2012 ad oggi, all'attività, che si potrebbe dire “ordinaria”, consistente nell'infornare (e sfornare) pane, focacce, pizze, in un forno a tre piani (con tre bocche per piano), dei quali il più basso posizionato a circa 80 cm. da terra e il più alto a circa 170 cm. da terra.
Il teste ha confermato il dato relativo alla posizione dei piani del Tes_1
forno e ha precisato che “il pane viene… infornato utilizzando un carrello che è molto leggero e viene posizionato a mano. Invece le teglie sono poste direttamente nel forno, a mano… Le teglie peseranno un chilo o un chilo e mezzo circa, oltre un chilo di pasta”.
Secondo il teste , “le teglie vengono infornate a mano e, prese Tes_2
singolarmente, non sono pesanti,… pesano circa due chili. Io, a volte, ne sposto 4 assieme e le posiziono davanti al forno”. Non risulta, tuttavia, che altrettanto facesse o faccia il ricorrente. Inoltre, secondo il , “nel laboratorio vi sono a disposizione dei Tes_2
carrelli che si possono utilizzare anche per trasportare le teglie nei pressi del forno. Il pane viene infornato o con teglie o per il tramite di un carrello”. Anche il detto teste ha confermato il posizionamento dei piani del forno ad altezze comprese tra 80 e 170 cm.
Entrambi i testi ( e ) hanno escluso che il fondo delle Tes_1 Tes_2
impastatrici, da cui prelevare l'impasto, si trovasse e si trovi all'altezza del pavimento, essendo posizionato ad almeno 50/60 cm da terra (secondo lo ovvero ad Tes_1
altezza cintura (dich. ). Tes_2
3. Espletata consulenza medico-legale, il CTU prof. dott. ha Persona_3
osservato che, quanto alla dedotta ernia inguinale <<… all'attuale visita peritale il sottoscritto non ha rilevato segni di ernia inguinale neppure inziale (ad es. “punta d'ernia” alla manovra di Valsalva).
L'interessato ha avuto ancora occasionalmente qualche disturbo doloroso in sede in- guinale, ma non più da oltre un anno.
In sintesi, l'esistenza di una vera ernia inguinale destra è quanto meno dubbia.
Deve essere osservato, al proposito, che un dolore in sede inguinale può avere, di per sé, molte origini diverse, sia osteoarticolari (cruralgia: da interessamento del nervo femorale;
coxalgia: artrosi, artrite, traumi dell'anca; pubalgia: tendinopatia inserzionale degli adduttori;
s. del piriforme: infiammazione del muscolo piriforme con intrappolamento del n. sciatico), sia addominali (del tratto urinario, del testicolo e organi adiacenti, dei linfonodi). In molti casi si tratta di condizioni transitorie.
Pur nella difficoltà di una diagnosi di certezza, anche sulla base dei reperti relativi al rachide, il sottoscritto propende per attribuire il dolore inguinale a una cruralgia, che ha l'irradiazione descritta dall'interessato e trova origine in fenomeni di irritazione o compressione del nervo femorale a livello delle vertebre lombari nel tratto L2-L4>>.
Comunque, <
Malattie Professionali né nell'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia.
In generale, nella quasi totalità dei casi l'ernia inguinale è dovuta a una predisposizione individuale, congenita o acquisita, che dipende da lassità della parete addominale, eccessiva ampiezza del canale inguinale, variazioni nella forma e nel decorso dello stesso, e così via. Anche se denunciata come infortunio, è eccezionale che possa essere riconosciuta come tale, perché di solito non vi è causa violenta e lo sforzo che conclude il processo patologico è solo l'ultimo anello slatentizzante nella catena di condizioni.
Pertanto, questa malattia non può dirsi “tabellata”>>.
Inoltre, < non francamente inesistente. L'entità dei carichi movimentati è decisamente molto contenuta, e quelli più pesanti (i 1-5 sacchi di farina da 50 kg) risalgono a prima del 2010.
Pertanto, il sottoscritto ritiene che la malattia denunciata, qualora confermata, non possa avere origine professionale>>.
Quanto alle denunciate discopatie lombari, <
Pronto Soccorso del 08/2022, inizialmente per addominalgie poi precisate in «dolore lombare dx irradiato anteriormente fino in regione inguinale», era presente dolorabilità in ortostasi in regione pelvica/inguinale destra.
L'Rx del rachide lombo-sacrale descrisse «Conservato l'allineamento dei muri somatici posteriori. Iniziali note spondilosiche. Riduzione d'ampiezza dello spazio intersomatico L5-S1 specie sul versante posteriore». Un mese dopo il ricorrente eseguì una RM, che rilevò atteggiamento scoliotico sinistro-convesso inferiore, inoltre: a livello L2-L3 rettilineizzazione del rachide sul piano sagittale e protrusione discale erniaria espulsa e migrata cranialmente intraforaminale destra con segni di conflitto discoradicolare destro;
protrusioni discali minima in L3-L4, più evi- denti in L4-L5 e L5-S1 con segni di conflitto discodurale.
Dopo l'evento iniziale, il disturbo si è presentato qualche altra volta in forma lieve e rapidamente transitoria.
Non sono presenti accertamenti strumentali più recenti.
Dal punto di vista obiettivo, già alla visita ortopedica del 06/2023 l'esame clinico era sostanzialmente negativo. Attualmente la flessione del busto è persino un po' migliore di allora. L'interessato pratica il jogging su distanze significative, attività che sarebbe incompatibile con un quadro anche solo di lombalgia ricorrente.
In sintesi, il ricorrente presenta un quadro di spondilodiscoartrosi del tratto lombare del rachide, con un'ernia discale L2-L3 rilevata nel 2022 (attualmente quasi asintomatica)>>.
La patologia del rachide - per quanto << potenzialmente regredibile, e ciò avviene piuttosto di frequente;
la storia clinica del ricorrente suggerisce che quasi certamente il reperto di allora non sarebbe oggi confermato, o non con la stessa morfologia>> -, <<…in linea di principio,… può dirsi “tabellata”>>.
Tuttavia, sempre secondo il CTU, < rischio, occorre precisarne le caratteristiche.
La storia lavorativa del sig. comprende i seguenti principali periodi: Pt_1
-2000-2010 (dai 23 ai 33 anni di età, per 11 anni) presso il panificio industriale “Il
Panettiere sas”;
- 2012- oggi (dai 35 ai 47 anni di età, per 12 anni) presso “Marinetta srl”.
Il primo periodo di lavoro (2000-2010) è stato caratterizzato da attività varie, tra le quali la preparazione e cottura degli impasti e, per una parte dell'orario di lavoro, il prelevamento degli impasti (tra gli 8 e i 13 kg circa) per formare il prodotto, la preparazione e movimentazione delle ceste del pane (ciascuna di peso fino a 10 kg) e, per una breve frazione del turno, il prelevamento e lo svuotamento nell'impastatrice dei sacchi di farina da 50 kg (1-5 volte per turno).
Nel secondo periodo (2012-oggi) l'attività è simile, anche se più strettamente legata alla produzione, e comprende, come nel caso precedente, il prelevamento degli impasti (per circa 10 volte, 8-10 kg per porzione), il prelevamento e lo svuotamento nell'impastatrice dei sacchi di farina da 25 kg (3 volte per turno), occasionalmente l'utilizzo di sacchi di sale da 25 kg, scatole di strutto da 20-25 kg, latte di malto da 25 kg, latte d'olio di circa 20 kg, infine il riempimento delle ceste del pane e lo spostamento nel negozio di vendita (da 7 a
13 kg da piene).
Le altre attività non comportano movimentazione di carichi di peso significativo (ad es. formatura dei panetti, stesura delle focacce, farcitura delle brioches e così via). Le teglie pesano circa 3 kg.
Sia pure con qualche maggior impegno fisico durante il primo periodo di lavoro, appare evidente che questo tipo di lavorazioni, per entità dei pesi movimentati e per frequenza nell'arco del turno di lavoro, non integra neppure lontanamente il requisito normativo che prevede la “movimentazione manuale dei carichi svolta in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”.
Pertanto, dal punto di vista della lavorazione, la malattia “discopatie lombari” non può dirsi “tabellata”>>.
Né, secondo il prof. , la patologia al rachide può dirsi comunque di Per_2
origine professionale.
Egli ha infatti rilevato:
< singolo di lombosciatalgia (più verosimilmente, lombocruralgia) destra acuta, regredita dopo terapia medica, che ha successivamente dato luogo a qualche ulteriore manifestazione sintomatica minore, ed è attualmente quasi silente da un lungo periodo di tempo.
Il disturbo è stato causato pressoché certamente da un'ernia discale L2-L3 espulsa e migrata in alto, in un quadro di discopatie lombari diffuse. Con il favore della ancor giovane età dell'interessato, molto probabilmente l'ernia è stata in gran parte riassorbita nel corso dell'anno seguente e oggi non causa limitazioni funzionali. Anche in questo caso, l'analisi dei compiti svolti dal ricorrente individua una vera e propria movimentazione di carichi pesanti con frequenza del tutto occasionale nell'arco del turno di lavoro (con riferimento al secondo periodo e a tutti i componenti contenuti in colli aventi 20-25 kg all'origine, si tratta di un massimo di circa 10-15 movimentazioni in tutto il turno, di breve durata). I colli intorno ai 10 kg non possono essere considerati un peso sufficiente a cagionare lesioni in un giovane quarantenne in buona salute, anche perché la movimentazione è comunque diluita nel tempo e non comporta ritmi imposti o posizioni antiergonomiche di particolare impegno. Le restanti attività, che impegnano la parte di gran lunga maggioritaria del turno di lavoro, non comportano movimentazione di carichi.
A parziale conferma di ciò, l'episodio di blocco articolare risulta avvenuto durante un periodo di ferie, al mare.
Pertanto, il sottoscritto ritiene che la malattia denunciata non abbia origine professionale>>.
Il CTU ha quindi così concluso: <<… si ritiene che non sussista nesso causale né concausale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le patologie denunciate “Ernia inguinale destra” e “Discopatie lombari”>>.
3.1. Il prof. si è fatto anche carico di esaminare e confutare – in modo Per_2
convincente – le osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente, del seguente tenore:
< lavoro non sia, per entità dei pesi movimentati e per frequenza nell'arco del turno del lavoro, compatibile con i requisiti normativi che prevedono la movimentazione manuale di carichi svolta in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci.
Per quanto riguarda l'ernia lombare, qualsiasi ortopedico potrà confermarle che le attività svolte dall'assistito possono essere considerate quantomeno concausa della condizione morbosa al tratto lombare del rachide, proprio in funzione alla frequente movimentazione e prelevamento di impasti, svuotamento nell'impastatrice di sacchi di farina di 25 kg ed altre amenità simili che prevedono una sollecitazione della catena del rachide, sia come forza, sia come postura. In ognuna delle attività che Ella descrive alla pagina 22 della sua relazione, il torchio addominale e la cerniera del rachide sono sollecitate sicuramente in misura maggiore che un normale impiegato. Non può negare il rischio.
Per quanto riguarda entità e gravità dell'ernia, vedo che lei pone dei dubbi sulla sussistenza della lesione.
Rimando questi dubbi al clinico che ha posto la diagnosi: i casi sono due o l'ernia esiste o non esiste. Se sussistono dei dubbi, può essere legittimo da parte sua approfondirli ed eseguire quantomeno un'ecografia per constatare (o escludere) la condizione morbosa.
In ogni caso, se l'ernia esiste, è comunque espressione di quella sollecitazione del torchio addominale determinato dal sollevamento frequente di pesi, così come indicato dal mio assistito.
Anche in questo caso, Lei è ben a conoscenza che l'ernia inguinale corrisponde alla conseguenza di due meccanismi, la forza espulsiva del torchio addominale, come detto, e una debolezza del tessuto connettivo che sigilla l'anello inguinale e che normalmente impedisce la progressione dei visceri dall'intestino all'interno del canale inguinale.
Con queste motivazioni, non posso che respingere le sue conclusioni…>>.
Ha contrapposto il CTU i seguenti rilievi:
< vuole rimandare i Per_4 dubbi del sottoscritto al “clinico che ha posto la diagnosi”.
In realtà, pur essendosi espresso con prudenza, il sottoscritto non ha alcun dubbio, perché nessun clinico ha posto la diagnosi. Il medico di P.S. ha rilevato «Dolorabilità in ortostasi in regione pelvica/inguinale dx» (già questo reperto non sembra caratteristico di ernia inguinale); l'ecografista ha posto un dubbio («In regione inguinale dx pare apprezzarsi minima protrusione erniaria a contenuto omentale durante manovra di Valsalva»), sollecitando una visita specialistica chirurgica;
il chirurgo, in un «addome: globoso per adipe, trattabile, non dolente», afferma senza esitazioni «non evidenze di ernie in sedi tipiche». Nessun altro ha riproposto la questione.
L'ernia inguinale non c'è, il dolore era una cruralgia. Non si vede perché il CTU dovrebbe indagare su un'ipotesi diagnostica che in effetti non ha alcun reale fondamento, se l'interessato in oltre due anni se ne è disinteressato. Il fatto che si voglia attribuire all'INAIL… una certa natura assistenziale-sociale non giustifica il farne un uso poco meditato e responsabile, agganciato a pretesti deboli.
Per quanto riguarda il rischio nei confronti dell'ernia lombare, la movimentazione di carichi risulta del tutto occasionale, nell'ordine di non più 10-15 movimentazioni nell'arco del turno di lavoro, per tratti e tempi molto brevi, con colli di peso variabile (una latta di olio da
20 kg, una volta iniziato lo svuotamento, diventa rapidamente più leggera;
e così per tutti gli altri), senza necessità di porsi in posizioni antiergonomiche. Siamo molto lontani dalle
«Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci» che la norma richiede.
Non si deve dimenticare, a proposito dell'ernia discale, che si tratta di alterazioni frequenti a tutte le età
[…]
Come si vede dalla tabella qui sopra, tra i 40 e i 50 anni più della metà dei soggetti asintomatici presenta dei bulging discali (il disco appare ridotto in altezza e rigonfio circolarmente) e oltre un terzo presenta delle protrusioni (bulging in cui il nucleo polposo e la parte di anulus che lo contiene si spostano verso l'esterno). Un modesto bulging del disco L5-S1, in realtà, è considerato normale anche in giovane età>>.
4. Le conclusioni del CTU debbono essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Si rileva, in particolare, che la relazione non sembra meritare le critiche mosse dai difensori di parte ricorrente, perché il prof. vi ha valutato in modo semmai Per_2
favorevole al ricorrente le attività comportanti movimentazioni di carichi “significativi”, come reso evidente dal confronto con gli esiti della prova testimoniale.
Inoltre, il CTU ha considerato anche le altre attività, più frequenti, comportanti la movimentazione di carichi modesti, quali “ad es. formatura dei panetti, stesura delle focacce, farcitura delle brioches e così via”, ma anche la movimentazione delle teglie, attribuendo ad esse, di nuovo “generosamente” (v. supra), il peso di circa 3 kg.
Al di là del fatto che le stesse osservazioni critiche del Consulente tecnico di parte ricorrente sono incentrate attorno alle operazioni concernenti i carichi più significativi (“frequente movimentazione e prelevamento di impasti, svuotamento nell'impastatrice di sacchi di farina di 25 kg ed altre amenità simili che prevedono una sollecitazione della catena del rachide, sia come forza, sia come postura”).
Il CTU, invero, ha riportato con precisione, nella propria relazione, i contenuti delle deposizioni testimoniali, e non ha trascurato neppure di considerare le indicazioni di cui al
“questionario” compilato dall'attuale datore di lavoro e di cui al DVR del medesimo.
Ha altresì riportato, nel proprio elaborato, le “considerazioni mediche” , CP_1
secondo cui < movimentano non sono eccessivi… La forma e il volume dei carichi movimentati manualmente permettono di afferrarli con facilità. La frequenza del ciclo di lavoro ripetuto non è elevata (indicativamente inferiore a un'azione/minuto). La frequenza delle azioni di movimentazione manuale non è eccessiva in relazione alla durata del compito e alle caratteristiche del carico. La movimentazione dei carichi con frequenza non trascurabile sono effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici…”>>.
Pertanto, solo alla luce della corretta (e, semmai, nel dubbio, favorevole al lavoratore) disamina del compendio probatorio, il CTU ha concluso che le lavorazioni, “per entità dei pesi movimentati e per frequenza nell'arco del turno di lavoro” non integrano neppure lontanamente il requisito normativo che prevede la “movimentazione manuale dei carichi svolta in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”. E ha altresì escluso la necessità, per il lavoratore, di “porsi in posizioni antiergonomiche” di particolare impegno o di rispettare “ritmi imposti”.
Possono rammentarsi, a conferma di tali ultime circostanze, le risultanze della prova testimoniale, in specie in merito all'altezza da terra del fondo delle impastatrici, alla possibilità di utilizzare i carrelli, alla suddivisione dei compiti, all'ausilio ricevuto dai colleghi, senza dimenticare il peso (assai modesto) delle teglie infornate e sfornate.
Le altezze dei piani del forno - specie a fronte del posizionamento, non continuo, ma intervallato (dovendo provvedere il ricorrente alle prodromiche operazioni di preparazione degli impasti, prelievo, collocazione nelle teglie, realizzazione dei diversi formati di pane, ecc.) di teglie del peso di 2 o al più 3 Kg. - non paiono, neppure esse, comportare posizioni evidentemente “antiergonomiche” e potenzialmente nocive. Ancora, sia le teglie che le ceste contenenti i prodotti sfornati risultano facilmente maneggiabili.
Sotto altro aspetto, non si possono neppure ignorare le suggestioni, di cui all'elaborato del CTU, secondo cui (non a caso) “l'episodio di blocco articolare risulta avvenuto durante un periodo di ferie, al mare” e non durante il lavoro, e “l'interessato pratica il jogging su distanze significative, attività che [tra l'altro] sarebbe incompatibile con un quadro anche solo di lombalgia ricorrente”, potendo anzi - secondo la comune esperienza, prima ancora che secondo le indicazioni del CTU - sollecitare il rachide quanto e più di molte delle operazioni lavorative.
Pertanto, non vi è ragione per disporre la rinnovazione della CTU e le relative risultanze debbono essere poste a base della decisione della causa.
5. Conclusivamente, le patologie lamentate dal ricorrente o fanno del tutto difetto o non determinano conseguenze apprezzabili;
comunque, le lavorazioni, quali accertate in corso di causa, non corrispondono alle previsioni tabellari e non appaiono tali da poter costituire causa o concausa delle patologie stesse.
Le domande debbono essere pertanto rigettate, per l'insussistenza dei necessari presupposti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
Anche le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico del ricorrente, per il medesimo motivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di giudizio, spese che CP_1
liquida nell'importo di euro 4.638,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico del ricorrente.
Genova, il 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2600/2024 promossa dal sig.:
nato il [...] a [...], ivi residente in [...] (CF. Parte_1
), ivi elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio 2/39 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Giuliano Salernitano (pec: , Email_1 che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Giulia Salernitano
(pec: , come da procura stesa in calce al ricorso Email_2
-ricorrente-
CONTRO
l' Controparte_1
(codice fiscale: - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al Persona_1 repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76 (pec:
Email_3
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“CONCLUDE
Affinché il Tribunale di Genova:
1) accertata l'esposizione al rischio professionale durante l'attività lavorativa suindicata, nonché la sussistenza delle malattie professionali (ernia inguinale e ernia discale lombare), o come meglio individuate in corso di causa, connesse alla stessa, in caso positivo
2) quantifichi il danno complessivo previa CTU medico-legale;
3) condanni l' al pagamento di indennizzo e/o rendita ai sensi di legge, o come CP_1
veglio visto in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa nonché tutti i ratei maturati e non riscossi, oltre interessi.
Vinte le competenze e spese con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario oltre IVA e CPA”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché infondato.
Spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 28 maggio 2024 il sig. Pt_1
a convenuto in giudizio l' , chiedendo riconoscersi l'origine professionale
[...] CP_1
delle patologie “ernia inguinale” ed “ernia discale lombare”, da cui deduce di essere affetto, con conseguente condanna dell'Istituto all'indennizzo dei postumi, nelle forme di legge, previa unificazione degli stessi.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, a CP_1 causa dell'insussistenza delle patologie lamentate, della non riconducibilità delle stesse, comunque, a cause professionali, nonché dell'inidoneità del rischio professionale a provocare l'insorgenza delle patologie. La causa è stata istruita tramite prove testimoniali e con l'espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza di discussione, i difensori di parte ricorrente hanno contestato la CTU e ne hanno chiesto il rinnovo, “date le carenze che essa evidenzia nella valutazione delle attività quotidianamente svolte dal ricorrente nell'adempimento delle proprie mansioni, anche con riguardo a bassi carichi, ma con operazioni ripetitive come da normativa ISO
11228”; in subordine, hanno chiesto l'integrazione della CTU sul punto o la chiamata a chiarimenti del prof. . Per il resto, hanno insistito come in ricorso. Per_2
Il difensore dell' si è opposto alle richieste di controparte e ha insistito come CP_1
in memoria.
2. La domanda è infondata e deve essere respinta.
Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda, lo svolgimento di attività lavorativa di “panettiere”, precisamente: dal 2001 al gennaio 2011 presso Il Panettiere di T.
Calamari s.a.s.; nel 2011 presso Panificio Vernazza s.n.c.; dal 2012 ad oggi presso
Marinetta s.r.l.
2.1. Le deposizioni testimoniali (delle quali, in particolare, quelle dei testi e relative al periodo di lavoro presso Marinetta s.r.l.; Tes_1 Tes_2 Tes_3
quelle dei testi e relative al periodo di lavoro presso Il Panettiere di Tes_4 Tes_5
T. Calamari s.a.s.) hanno evidenziato che il ricorrente è stato impegnato nella movimentazione di “carichi” di un certo rilievo principalmente in relazione allo spostamento a mano (per alcuni metri, nell'ambito dei locali aziendali, tra magazzino e laboratorio, e poi in fase di versamento del contenuto) dei sacchi di farina, che nei primi anni e per determinate tipologie erano del peso di kg. 50 ciascuno (dich. , Tes_4
), poi, quanto meno dal 2012, del peso di 25 Kg. ciascuno (v. dich. Tes_5 Tes_1
, ), anzi di 20 Kg. secondo le indicazioni di cui al ricorso (pag. 2, cap. Tes_2 Tes_3
9).
Tale operazione, da ultimo - evidentemente dopo avere accusato problemi alla schiena (che risalgono, nella loro manifestazione più rilevante, all'agosto 2022, come meglio si vedrà nel seguito) - il ricorrente la effettua con l'aiuto di un collega (dich.
Tes_1 Il ricorrente, in base alle deposizioni testimoniali, si è occupato, inoltre, nel corso degli anni (in particolare presso Marinetta s.r.l.) del prelievo dell'impasto dalle impastatrici meccaniche, operazione che era solito compiere tagliando l'impasto, quando di un certo peso e ingombro, in diverse porzioni (v. dich. Tes_4 Tes_1
, nonché interrog. libero), del peso di 10/15 Kg. al massimo ( o Tes_2 Tes_1
meglio di 8/10 Kg. secondo lo stesso ricorrente (v. ancora interrog. libero).
Meritano menzione, ancora, la movimentazione di una scatola di strutto da 25 Kg., una volta a settimana circa (dich. , di scatole di burro di pari peso Tes_1
(dich.. ), di 2 o 4 latte d'olio alla volta, ciascuna da 5 litri. Incombenti condivisi, Tes_5
peraltro, con i colleghi (v. dich. ). Tes_1 Tes_2
Anzi, talune operazioni erano eseguite per lo più dai colleghi (v. dich. , Tes_2 che ha dichiarato di essere stato, di norma, l'addetto al trasporto dei sacchi di farina, nonché del sale e dello strutto, presso la Marinetta s.r.l.; il teste ha anche precisato che Tes_2
non venivano pesati sacchi interi, ma la farina veniva e viene posta sulla bilancia “con la sassola”).
Il ricorrente si è occupato anche, “al bisogno”, di movimentare a mano i sacchi di zucchero, del peso di 25 o 50 kg. (DI PASQUALE), ovvero di 15 kg. (CARA).
Il teste , da lungo tempo RSPP de ha riferito che “il Tes_3 Parte_2 rischio per movimentazione dei carichi, sia prima dell'aggiornamento [del DVR] che dopo,
è sempre risultato molto basso e basso solo per la fase di approvvigionamento della farina”.
Lo stesso ricorrente ha riferito, in sede di libero interrogatorio, che nel periodo di lavoro dal 2001 al gennaio 2011, presso Il Panettiere di T. Calamari s.a.s., si è occupato
“prettamente della distribuzione degli ordini del pane” e “solo per un periodo h[a] svolto attività di panificazione,… per qualche annetto”. Ciò che esclude lo svolgimento, per diversi anni, delle mansioni fisicamente più impegnative, dato anche che - secondo lo stesso ricorrente - le ceste che movimentava, nello svolgimento delle proprie principali incombenze, pesavano al massimo 10 Kg.
Il ricorrente ha riferito anche (v. libero interrogatorio) di avere prelevato i sacchi dai bancali, per svuotarli nelle impastatrici, da 1 a 5 volte per turno lavorativo (3 in media), nel periodo in cui si è occupato di panificazione, e che in talune giornate capitava che non effettuasse tali operazioni.
In ricorso si fa riferimento anche, con riguardo al periodo dal 2012 ad oggi, all'attività, che si potrebbe dire “ordinaria”, consistente nell'infornare (e sfornare) pane, focacce, pizze, in un forno a tre piani (con tre bocche per piano), dei quali il più basso posizionato a circa 80 cm. da terra e il più alto a circa 170 cm. da terra.
Il teste ha confermato il dato relativo alla posizione dei piani del Tes_1
forno e ha precisato che “il pane viene… infornato utilizzando un carrello che è molto leggero e viene posizionato a mano. Invece le teglie sono poste direttamente nel forno, a mano… Le teglie peseranno un chilo o un chilo e mezzo circa, oltre un chilo di pasta”.
Secondo il teste , “le teglie vengono infornate a mano e, prese Tes_2
singolarmente, non sono pesanti,… pesano circa due chili. Io, a volte, ne sposto 4 assieme e le posiziono davanti al forno”. Non risulta, tuttavia, che altrettanto facesse o faccia il ricorrente. Inoltre, secondo il , “nel laboratorio vi sono a disposizione dei Tes_2
carrelli che si possono utilizzare anche per trasportare le teglie nei pressi del forno. Il pane viene infornato o con teglie o per il tramite di un carrello”. Anche il detto teste ha confermato il posizionamento dei piani del forno ad altezze comprese tra 80 e 170 cm.
Entrambi i testi ( e ) hanno escluso che il fondo delle Tes_1 Tes_2
impastatrici, da cui prelevare l'impasto, si trovasse e si trovi all'altezza del pavimento, essendo posizionato ad almeno 50/60 cm da terra (secondo lo ovvero ad Tes_1
altezza cintura (dich. ). Tes_2
3. Espletata consulenza medico-legale, il CTU prof. dott. ha Persona_3
osservato che, quanto alla dedotta ernia inguinale <<… all'attuale visita peritale il sottoscritto non ha rilevato segni di ernia inguinale neppure inziale (ad es. “punta d'ernia” alla manovra di Valsalva).
L'interessato ha avuto ancora occasionalmente qualche disturbo doloroso in sede in- guinale, ma non più da oltre un anno.
In sintesi, l'esistenza di una vera ernia inguinale destra è quanto meno dubbia.
Deve essere osservato, al proposito, che un dolore in sede inguinale può avere, di per sé, molte origini diverse, sia osteoarticolari (cruralgia: da interessamento del nervo femorale;
coxalgia: artrosi, artrite, traumi dell'anca; pubalgia: tendinopatia inserzionale degli adduttori;
s. del piriforme: infiammazione del muscolo piriforme con intrappolamento del n. sciatico), sia addominali (del tratto urinario, del testicolo e organi adiacenti, dei linfonodi). In molti casi si tratta di condizioni transitorie.
Pur nella difficoltà di una diagnosi di certezza, anche sulla base dei reperti relativi al rachide, il sottoscritto propende per attribuire il dolore inguinale a una cruralgia, che ha l'irradiazione descritta dall'interessato e trova origine in fenomeni di irritazione o compressione del nervo femorale a livello delle vertebre lombari nel tratto L2-L4>>.
Comunque, <
Malattie Professionali né nell'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia.
In generale, nella quasi totalità dei casi l'ernia inguinale è dovuta a una predisposizione individuale, congenita o acquisita, che dipende da lassità della parete addominale, eccessiva ampiezza del canale inguinale, variazioni nella forma e nel decorso dello stesso, e così via. Anche se denunciata come infortunio, è eccezionale che possa essere riconosciuta come tale, perché di solito non vi è causa violenta e lo sforzo che conclude il processo patologico è solo l'ultimo anello slatentizzante nella catena di condizioni.
Pertanto, questa malattia non può dirsi “tabellata”>>.
Inoltre, < non francamente inesistente. L'entità dei carichi movimentati è decisamente molto contenuta, e quelli più pesanti (i 1-5 sacchi di farina da 50 kg) risalgono a prima del 2010.
Pertanto, il sottoscritto ritiene che la malattia denunciata, qualora confermata, non possa avere origine professionale>>.
Quanto alle denunciate discopatie lombari, <
Pronto Soccorso del 08/2022, inizialmente per addominalgie poi precisate in «dolore lombare dx irradiato anteriormente fino in regione inguinale», era presente dolorabilità in ortostasi in regione pelvica/inguinale destra.
L'Rx del rachide lombo-sacrale descrisse «Conservato l'allineamento dei muri somatici posteriori. Iniziali note spondilosiche. Riduzione d'ampiezza dello spazio intersomatico L5-S1 specie sul versante posteriore». Un mese dopo il ricorrente eseguì una RM, che rilevò atteggiamento scoliotico sinistro-convesso inferiore, inoltre: a livello L2-L3 rettilineizzazione del rachide sul piano sagittale e protrusione discale erniaria espulsa e migrata cranialmente intraforaminale destra con segni di conflitto discoradicolare destro;
protrusioni discali minima in L3-L4, più evi- denti in L4-L5 e L5-S1 con segni di conflitto discodurale.
Dopo l'evento iniziale, il disturbo si è presentato qualche altra volta in forma lieve e rapidamente transitoria.
Non sono presenti accertamenti strumentali più recenti.
Dal punto di vista obiettivo, già alla visita ortopedica del 06/2023 l'esame clinico era sostanzialmente negativo. Attualmente la flessione del busto è persino un po' migliore di allora. L'interessato pratica il jogging su distanze significative, attività che sarebbe incompatibile con un quadro anche solo di lombalgia ricorrente.
In sintesi, il ricorrente presenta un quadro di spondilodiscoartrosi del tratto lombare del rachide, con un'ernia discale L2-L3 rilevata nel 2022 (attualmente quasi asintomatica)>>.
La patologia del rachide - per quanto << potenzialmente regredibile, e ciò avviene piuttosto di frequente;
la storia clinica del ricorrente suggerisce che quasi certamente il reperto di allora non sarebbe oggi confermato, o non con la stessa morfologia>> -, <<…in linea di principio,… può dirsi “tabellata”>>.
Tuttavia, sempre secondo il CTU, < rischio, occorre precisarne le caratteristiche.
La storia lavorativa del sig. comprende i seguenti principali periodi: Pt_1
-2000-2010 (dai 23 ai 33 anni di età, per 11 anni) presso il panificio industriale “Il
Panettiere sas”;
- 2012- oggi (dai 35 ai 47 anni di età, per 12 anni) presso “Marinetta srl”.
Il primo periodo di lavoro (2000-2010) è stato caratterizzato da attività varie, tra le quali la preparazione e cottura degli impasti e, per una parte dell'orario di lavoro, il prelevamento degli impasti (tra gli 8 e i 13 kg circa) per formare il prodotto, la preparazione e movimentazione delle ceste del pane (ciascuna di peso fino a 10 kg) e, per una breve frazione del turno, il prelevamento e lo svuotamento nell'impastatrice dei sacchi di farina da 50 kg (1-5 volte per turno).
Nel secondo periodo (2012-oggi) l'attività è simile, anche se più strettamente legata alla produzione, e comprende, come nel caso precedente, il prelevamento degli impasti (per circa 10 volte, 8-10 kg per porzione), il prelevamento e lo svuotamento nell'impastatrice dei sacchi di farina da 25 kg (3 volte per turno), occasionalmente l'utilizzo di sacchi di sale da 25 kg, scatole di strutto da 20-25 kg, latte di malto da 25 kg, latte d'olio di circa 20 kg, infine il riempimento delle ceste del pane e lo spostamento nel negozio di vendita (da 7 a
13 kg da piene).
Le altre attività non comportano movimentazione di carichi di peso significativo (ad es. formatura dei panetti, stesura delle focacce, farcitura delle brioches e così via). Le teglie pesano circa 3 kg.
Sia pure con qualche maggior impegno fisico durante il primo periodo di lavoro, appare evidente che questo tipo di lavorazioni, per entità dei pesi movimentati e per frequenza nell'arco del turno di lavoro, non integra neppure lontanamente il requisito normativo che prevede la “movimentazione manuale dei carichi svolta in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”.
Pertanto, dal punto di vista della lavorazione, la malattia “discopatie lombari” non può dirsi “tabellata”>>.
Né, secondo il prof. , la patologia al rachide può dirsi comunque di Per_2
origine professionale.
Egli ha infatti rilevato:
< singolo di lombosciatalgia (più verosimilmente, lombocruralgia) destra acuta, regredita dopo terapia medica, che ha successivamente dato luogo a qualche ulteriore manifestazione sintomatica minore, ed è attualmente quasi silente da un lungo periodo di tempo.
Il disturbo è stato causato pressoché certamente da un'ernia discale L2-L3 espulsa e migrata in alto, in un quadro di discopatie lombari diffuse. Con il favore della ancor giovane età dell'interessato, molto probabilmente l'ernia è stata in gran parte riassorbita nel corso dell'anno seguente e oggi non causa limitazioni funzionali. Anche in questo caso, l'analisi dei compiti svolti dal ricorrente individua una vera e propria movimentazione di carichi pesanti con frequenza del tutto occasionale nell'arco del turno di lavoro (con riferimento al secondo periodo e a tutti i componenti contenuti in colli aventi 20-25 kg all'origine, si tratta di un massimo di circa 10-15 movimentazioni in tutto il turno, di breve durata). I colli intorno ai 10 kg non possono essere considerati un peso sufficiente a cagionare lesioni in un giovane quarantenne in buona salute, anche perché la movimentazione è comunque diluita nel tempo e non comporta ritmi imposti o posizioni antiergonomiche di particolare impegno. Le restanti attività, che impegnano la parte di gran lunga maggioritaria del turno di lavoro, non comportano movimentazione di carichi.
A parziale conferma di ciò, l'episodio di blocco articolare risulta avvenuto durante un periodo di ferie, al mare.
Pertanto, il sottoscritto ritiene che la malattia denunciata non abbia origine professionale>>.
Il CTU ha quindi così concluso: <<… si ritiene che non sussista nesso causale né concausale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le patologie denunciate “Ernia inguinale destra” e “Discopatie lombari”>>.
3.1. Il prof. si è fatto anche carico di esaminare e confutare – in modo Per_2
convincente – le osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente, del seguente tenore:
< lavoro non sia, per entità dei pesi movimentati e per frequenza nell'arco del turno del lavoro, compatibile con i requisiti normativi che prevedono la movimentazione manuale di carichi svolta in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci.
Per quanto riguarda l'ernia lombare, qualsiasi ortopedico potrà confermarle che le attività svolte dall'assistito possono essere considerate quantomeno concausa della condizione morbosa al tratto lombare del rachide, proprio in funzione alla frequente movimentazione e prelevamento di impasti, svuotamento nell'impastatrice di sacchi di farina di 25 kg ed altre amenità simili che prevedono una sollecitazione della catena del rachide, sia come forza, sia come postura. In ognuna delle attività che Ella descrive alla pagina 22 della sua relazione, il torchio addominale e la cerniera del rachide sono sollecitate sicuramente in misura maggiore che un normale impiegato. Non può negare il rischio.
Per quanto riguarda entità e gravità dell'ernia, vedo che lei pone dei dubbi sulla sussistenza della lesione.
Rimando questi dubbi al clinico che ha posto la diagnosi: i casi sono due o l'ernia esiste o non esiste. Se sussistono dei dubbi, può essere legittimo da parte sua approfondirli ed eseguire quantomeno un'ecografia per constatare (o escludere) la condizione morbosa.
In ogni caso, se l'ernia esiste, è comunque espressione di quella sollecitazione del torchio addominale determinato dal sollevamento frequente di pesi, così come indicato dal mio assistito.
Anche in questo caso, Lei è ben a conoscenza che l'ernia inguinale corrisponde alla conseguenza di due meccanismi, la forza espulsiva del torchio addominale, come detto, e una debolezza del tessuto connettivo che sigilla l'anello inguinale e che normalmente impedisce la progressione dei visceri dall'intestino all'interno del canale inguinale.
Con queste motivazioni, non posso che respingere le sue conclusioni…>>.
Ha contrapposto il CTU i seguenti rilievi:
< vuole rimandare i Per_4 dubbi del sottoscritto al “clinico che ha posto la diagnosi”.
In realtà, pur essendosi espresso con prudenza, il sottoscritto non ha alcun dubbio, perché nessun clinico ha posto la diagnosi. Il medico di P.S. ha rilevato «Dolorabilità in ortostasi in regione pelvica/inguinale dx» (già questo reperto non sembra caratteristico di ernia inguinale); l'ecografista ha posto un dubbio («In regione inguinale dx pare apprezzarsi minima protrusione erniaria a contenuto omentale durante manovra di Valsalva»), sollecitando una visita specialistica chirurgica;
il chirurgo, in un «addome: globoso per adipe, trattabile, non dolente», afferma senza esitazioni «non evidenze di ernie in sedi tipiche». Nessun altro ha riproposto la questione.
L'ernia inguinale non c'è, il dolore era una cruralgia. Non si vede perché il CTU dovrebbe indagare su un'ipotesi diagnostica che in effetti non ha alcun reale fondamento, se l'interessato in oltre due anni se ne è disinteressato. Il fatto che si voglia attribuire all'INAIL… una certa natura assistenziale-sociale non giustifica il farne un uso poco meditato e responsabile, agganciato a pretesti deboli.
Per quanto riguarda il rischio nei confronti dell'ernia lombare, la movimentazione di carichi risulta del tutto occasionale, nell'ordine di non più 10-15 movimentazioni nell'arco del turno di lavoro, per tratti e tempi molto brevi, con colli di peso variabile (una latta di olio da
20 kg, una volta iniziato lo svuotamento, diventa rapidamente più leggera;
e così per tutti gli altri), senza necessità di porsi in posizioni antiergonomiche. Siamo molto lontani dalle
«Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci» che la norma richiede.
Non si deve dimenticare, a proposito dell'ernia discale, che si tratta di alterazioni frequenti a tutte le età
[…]
Come si vede dalla tabella qui sopra, tra i 40 e i 50 anni più della metà dei soggetti asintomatici presenta dei bulging discali (il disco appare ridotto in altezza e rigonfio circolarmente) e oltre un terzo presenta delle protrusioni (bulging in cui il nucleo polposo e la parte di anulus che lo contiene si spostano verso l'esterno). Un modesto bulging del disco L5-S1, in realtà, è considerato normale anche in giovane età>>.
4. Le conclusioni del CTU debbono essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Si rileva, in particolare, che la relazione non sembra meritare le critiche mosse dai difensori di parte ricorrente, perché il prof. vi ha valutato in modo semmai Per_2
favorevole al ricorrente le attività comportanti movimentazioni di carichi “significativi”, come reso evidente dal confronto con gli esiti della prova testimoniale.
Inoltre, il CTU ha considerato anche le altre attività, più frequenti, comportanti la movimentazione di carichi modesti, quali “ad es. formatura dei panetti, stesura delle focacce, farcitura delle brioches e così via”, ma anche la movimentazione delle teglie, attribuendo ad esse, di nuovo “generosamente” (v. supra), il peso di circa 3 kg.
Al di là del fatto che le stesse osservazioni critiche del Consulente tecnico di parte ricorrente sono incentrate attorno alle operazioni concernenti i carichi più significativi (“frequente movimentazione e prelevamento di impasti, svuotamento nell'impastatrice di sacchi di farina di 25 kg ed altre amenità simili che prevedono una sollecitazione della catena del rachide, sia come forza, sia come postura”).
Il CTU, invero, ha riportato con precisione, nella propria relazione, i contenuti delle deposizioni testimoniali, e non ha trascurato neppure di considerare le indicazioni di cui al
“questionario” compilato dall'attuale datore di lavoro e di cui al DVR del medesimo.
Ha altresì riportato, nel proprio elaborato, le “considerazioni mediche” , CP_1
secondo cui < movimentano non sono eccessivi… La forma e il volume dei carichi movimentati manualmente permettono di afferrarli con facilità. La frequenza del ciclo di lavoro ripetuto non è elevata (indicativamente inferiore a un'azione/minuto). La frequenza delle azioni di movimentazione manuale non è eccessiva in relazione alla durata del compito e alle caratteristiche del carico. La movimentazione dei carichi con frequenza non trascurabile sono effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici…”>>.
Pertanto, solo alla luce della corretta (e, semmai, nel dubbio, favorevole al lavoratore) disamina del compendio probatorio, il CTU ha concluso che le lavorazioni, “per entità dei pesi movimentati e per frequenza nell'arco del turno di lavoro” non integrano neppure lontanamente il requisito normativo che prevede la “movimentazione manuale dei carichi svolta in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”. E ha altresì escluso la necessità, per il lavoratore, di “porsi in posizioni antiergonomiche” di particolare impegno o di rispettare “ritmi imposti”.
Possono rammentarsi, a conferma di tali ultime circostanze, le risultanze della prova testimoniale, in specie in merito all'altezza da terra del fondo delle impastatrici, alla possibilità di utilizzare i carrelli, alla suddivisione dei compiti, all'ausilio ricevuto dai colleghi, senza dimenticare il peso (assai modesto) delle teglie infornate e sfornate.
Le altezze dei piani del forno - specie a fronte del posizionamento, non continuo, ma intervallato (dovendo provvedere il ricorrente alle prodromiche operazioni di preparazione degli impasti, prelievo, collocazione nelle teglie, realizzazione dei diversi formati di pane, ecc.) di teglie del peso di 2 o al più 3 Kg. - non paiono, neppure esse, comportare posizioni evidentemente “antiergonomiche” e potenzialmente nocive. Ancora, sia le teglie che le ceste contenenti i prodotti sfornati risultano facilmente maneggiabili.
Sotto altro aspetto, non si possono neppure ignorare le suggestioni, di cui all'elaborato del CTU, secondo cui (non a caso) “l'episodio di blocco articolare risulta avvenuto durante un periodo di ferie, al mare” e non durante il lavoro, e “l'interessato pratica il jogging su distanze significative, attività che [tra l'altro] sarebbe incompatibile con un quadro anche solo di lombalgia ricorrente”, potendo anzi - secondo la comune esperienza, prima ancora che secondo le indicazioni del CTU - sollecitare il rachide quanto e più di molte delle operazioni lavorative.
Pertanto, non vi è ragione per disporre la rinnovazione della CTU e le relative risultanze debbono essere poste a base della decisione della causa.
5. Conclusivamente, le patologie lamentate dal ricorrente o fanno del tutto difetto o non determinano conseguenze apprezzabili;
comunque, le lavorazioni, quali accertate in corso di causa, non corrispondono alle previsioni tabellari e non appaiono tali da poter costituire causa o concausa delle patologie stesse.
Le domande debbono essere pertanto rigettate, per l'insussistenza dei necessari presupposti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
Anche le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico del ricorrente, per il medesimo motivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di giudizio, spese che CP_1
liquida nell'importo di euro 4.638,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico del ricorrente.
Genova, il 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO