Art. 29.
Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione, nella misura del 30 per cento della quota stessa.
Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione, nella misura del 30 per cento della quota stessa.