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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8385/2024 vertente
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv. ti Striano M. Annunziata e Savastano Bernardo, ed elettivamente domiciliato in Santa Maria
Capua Vetere alla via Irlanda P.co Anfiteatro, giusta procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida
Verrengia che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Luca Cuzzupoli,
e Davide Catalano, tutti in virtù di procura generale alle liti in atti
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto giudizio di opposizione avverso l'atto di precetto, notificato dall' in data 31.10.2024, per il pagamento CP_1 dell'importo di € 763,30, in forza della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1378/2023, con la quale il Tribunale in funzione del giudice del lavoro rigettava il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. e lo condannava al pagamento della metà delle spese di lite in favore dell' CP_1
per € 600,00.
Ha dedotto l'adempimento della propria obbligazione in data antecedente la notifica del precetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' chiedendo dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere, preso atto dell'intervenuto pagamento di quanto spettante.
Lette le note depositate dalla sola parte opponente parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con sentenza.
1 In ragione della prova del pagamento offerta dalla parte ricorrente e del venir meno delle ragioni di contesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si
2 giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, come provato da bollettino n. 40033978 del 31.07.2023, il sig. ha provveduto a pagare le spese legali Parte_1
di sentenza n. 1378/23 pari ad euro 690,00 a seguito della diffida di pagamento del 26.07.2023, in data 31.07.2023, quindi prima dell'emissione del precetto notificato (cfr. bollettino n. 40033978, allegato alla memoria di costituzione e risposta).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
In ordine alle spese di lite, nel caso di specie, va rilevato che il pagamento delle spese giudiziarie, da parte del ricorrente opponente, in virtù della sentenza n. 1378/2023, è intervenuto precedentemente alla notifica del precetto.
Ciò induce a ritenere che le spese vadano poste a carico dell' in virtù del principio di CP_1
soccombenza virtuale in ragione della fondatezza del ricorso, a fronte della prova dell'intervenuto pagamento di tutto quanto dovuto in ragione del titolo esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
3 b) condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1
€ 320,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 11.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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