Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3288 del 2025, proposto da
Consorzio Lido S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paolo Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società “Flora di ME SE e C. Sas”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Pieraccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
del silenzio e l'inerzia del Comune di Camaiore nel procedimento avviato per l'assegnazione della concessione demaniale marittima sede dello stabilimento balneare de-nominato "Bagno Flora";
e per l'accertamento,
dell'illegittimità del silenzio e dell'inerzia comunale nell'omesso avvio e conclusione del procedimento, con conseguente accertamento dell'obbligo di concluderlo,
nonché per la conseguente condanna del Comune a concludere il procedimento con provvedimento espresso ex art. 117, comma 2, c.p.a. entro un termine fissato da Codesto Tribunale; anche per il tramite, ove occorra, della nomina di un commissario ad acta che a ciò provveda in via sostitutiva ex art. 117, comma 3, c.p.a., con finale assegnazione della concessione al miglior offerente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore e della Società 'Flora di ME SE e C. Sas';
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società cooperativa Consorzio Lido ha proposto un ricorso, ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa, diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’inerzia del Comune di Camaiore sulla procedura comparativa avviata per l’assegnazione per l’assegnazione della concessione demaniale marittima sede dello stabilimento balneare denominato “Bagno Flora”.
Con avviso pubblicato il 17 aprile 2024 il Comune di Camaiore ha reso noto che la società “Bagno Flora di ME SE & C. S.a.s.”, titolare dell’omonimo stabilimento balneare “Bagno Flora”, aveva presentato istanza per il rinnovo ventennale della propria concessione “ per investimenti già eseguiti e da eseguire ”.
Con lo stesso avviso il Comune aveva invitato chiunque fosse interessato a presentare, entro i successivi 30 giorni, una domanda per manifestare l’interesse all’assegnazione della medesima concessione;
La stessa società ricorrente ha evidenziato che malgrado la pubblicazione dell’avviso pubblico del 7 febbraio 2024, la presentazione della domanda di partecipazione e le successive diffide, il Comune di Camaiore ha da affermato di trovarsi nell’impossibilità di concluderla fino a quando non fossero perfezionati “ i criteri per poter valutare le diverse offerte ”, e ancora, in ragione dell’assenza di una chiara disciplina statale relativamente all’indennizzo spettante al concessionario uscente (in questo senso sono le note del 23 ottobre 2024 e 10 marzo 2015).
Nel proporre l’azione di accertamento sopra citata, con un’unica ma articolata censura, si sostiene la violazione degli artt. 1 e 2 della legge 241/1990, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 97 della Costituzione, dei principi di giustizia e di equità, di correttezza e di buona amministrazione, in quanto il Comune non avrebbe concluso il procedimento avviato per l’assegnazione della concessione demaniale marittima sopra citata.
Si è costituito il Comune di Camaiore e la società Società “Flora di ME SE e C. Sas”, quest’ultima in qualità di controinteressata.
Nel contestare le argomentazioni proposte e oltre a proporre alcune eccezioni di inammissibilità, entrambe le parti resistenti hanno evidenziato come il Comune di Camaiore non fosse rimasto inerte, avendo rilevato l’esistenza di motivi ostativi e di incertezza in ordine alla prosecuzione del procedimento di comparazione.
A seguito della camera di consiglio del 29 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 È da respingere l’unica censura proposta e con la quale si sostiene il venire in essere di un’inerzia del Comune di Camaiore che, malgrado le diffide proposte, non avrebbe portato avanti e concluso la procedura comparativa.
1.2 Come si è avuto modo di anticipare il Comune di Camaiore ha costantemente interloquito con la società ricorrente, emanando un primo provvedimento il 23 ottobre 2024, con il quale ha rilevato l’incertezza del quadro normativo e affermato di essere nell’impossibilità di concludere la procedura.
In particolare l’Amministrazione aveva comunicato alla ricorrente che la procedura non poteva essere conclusa in assenza della definizione degli indennizzi, degli obiettivi e dei criteri da considerarsi necessari e propedeutici per lo svolgimento delle procedure selettive.
1.3 Ancora più chiaramente e con il provvedimento del 10 marzo 2025 lo stesso Comune ha manifestato inequivocabilmente il non accoglimento delle istanze/diffide alla conclusione della procedura, dichiarando espressamente l’impossibilità di concludere il procedimento avviato, non sussistendo gli elementi e i criteri necessari per la comparazione tra le società concorrenti.
Si è affermato, infatti, che la richiesta non poteva essere accolta “.. atteso che ... viste le tempistiche previste nella citata legge n. 118 del 5.8.2022 come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024 n. 166, non consentono una conclusione entro la stagione balneare 2025 ”.
1.4 Si consideri, inoltre, che il Comune di Camaiore aveva in precedenza adottato la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 30 dicembre 2024 (anch’essa non impugnata dalla società ricorrente) con la quale erano stati approvati i nuovi criteri omogenei per l’affidamento delle aree in concessione, nonché erano stati definiti gli obiettivi e i criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive.
Nella stessa delibera è stato stabilito che “ le procedure di evidenza pubblica avviate / da avviare per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime sono subordinate: a. alla definizione degli obiettivi e dei criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali secondo le vigenti normative; b. alla definizione delle procedure previste dall’art. 49 C.N. c. alla definizione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti secondo le norme vigenti e sulla base dei criteri da stabilire con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro il 31 marzo 2025; d. all’aggiornamento del PUA comunale quale strumento urbanistico attuativo necessario a consentire ai soggetti partecipanti ai bandi di gara di proporre investimenti in linea con gli obiettivi, i criteri e le finalità del PUA stesso e dei criteri generali stabiliti nel bando di gara per l’affidamento delle concessioni ”.
1.5 È evidente che detti provvedimenti, a prescindere dalla condivisibilità delle motivazioni e argomentazioni in esso contenute, hanno di fatto interrotto la procedura di selezione attivata dallo stesso Comune, manifestando l’intento dell’Amministrazione comunale di non procedere nella fase di comparazione delle domande, in assenza di quegli elementi espressamente indicati dallo stesso ente e ritenuti necessari per addivenire ad una effettiva comparazione tra le due istanze.
L’esistenza di una volontà manifestata così chiaramente dall’Amministrazione, argomentata in relazione e precisi presupposti (che siano o meno condivisibili) consente di escludere che gli atti emanati dall’Amministrazione integrino il carattere di un provvedimento soprassessorio.
1.6 Precedenti pronunce hanno chiarito che “ va definito soprassessorio l'atto che solo apparentemente configura una spendita di potere, ma che sostanzialmente elude l'obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell'istanza del privato o sospendono l'iter procedimentale in casi non previsti dalla legge ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11/07/2024, n. 4193).
1.7 Niente di tutto ciò è presente nell’atto del 10 marzo 2025 dove si sancisce espressamente la volontà di non concludere la procedura (quanto meno entro i termini della stagione balneare 2025) e, ancora, un principio di “indispensabilità” della previa determinazione dell’indennizzo per svolgere la procedura comparativa, circostanze queste ultime hanno chiaramente un effetto lesivo e che non possono essere relegate ad un contenuto meramente interlocutorio.
1.8 Questo Tribunale in un caso del tutto analogo a quello in esame ha affermato che “.. la semplice lettura dei due atti sopra richiamati evidenzia, infatti e con assoluta chiarezza, la volontà dell’Amministrazione resistente di non indire nell’immediato le gare richieste dalla società ricorrente e pertanto, in applicazione dei tradizionali principi affermati dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 10485; 27 novembre 2024, n. 9543; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 novembre 2024, n. 6387), si tratta di atti che non possono essere inquadrati nella categoria dell’atto soprassessorio (destinata a ricomprendere solo gli atti che, per definizione, assumano carattere meramente dilatorio e non esprimano sostanzialmente la volontà dell’Amministrazione di accogliere o respingere l’istanza del privato). In buona sostanza, i due atti emanati dall’Amministrazione comunale di Pietrasanta estrinsecano, per la verità in maniera assolutamente chiara, la volontà dell’Ente di non indire per il momento le due procedure di gara richieste dalla ricorrente e, soprattutto, per quello che riguarda la parte rientrante nel demanio marittimo, di indire le procedure di gara non nell’immediato, ma in un termine da individuare secondo una propria valutazione discrezionale (deve ritenersi, nel rispetto del termine massimo di cui all’art. 4, 3° comma della l. 5 agosto 2022, n. 118) condotta in misura tale da non turbare la proroga del rapporto concessorio in essere già concessa fino al 30 settembre 2027 (TAR Toscana n. 2101/2025 del 16 dicembre 2025)”.
1.9 Anche in questo caso (come nel precedente citato) si è in presenza di una volontà dell’Amministrazione di non proseguire lo svolgimento di una procedura comparativa per l’assegnazione di una concessione balneare, volontà quest’ultima che avrebbe dovuto essere contestata attraverso la rituale impugnazione del provvedimento sopra richiamato.
2. Ne consegue che risulta dimostrato il fatto che non vi è stata un’inerzia del Comune tale da determinare un’ipotesi di silenzio-inadempimento, censurabile con il proponimento di un giudizio di cui al rito disciplinato dagli artt. 31 e 117 del cpa.
2.1 Proprio per tali ragioni in questa sede non possono essere esaminate le argomentazioni dirette e sostenere l’inapplicabilità della proroga di cui alla L. 166/2024 alla luce delle pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, essendosi in presenza di contestazioni che vengono ad individuare dei (possibili) motivi di illegittimità degli atti di risposta emanati dall’Amministrazione comunale.
2.2 In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, mentre la particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | AR IA |
IL SEGRETARIO