CASS
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2024, n. 42324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42324 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42324 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a IO GA con sentenza del Tribunale di Catanzaro emessa in data 11 dicembre 2017, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza irrevocabile il 16 dicembre 2022. La revoca è stata pronunciata, «a mente dell'art. 168 c.p.», a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna del 25 novembre 2022, definitiva il 4 dicembre 2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IO GA, per mezzo del proprio difensore, Avv. Raffaele Bruno, articolando un motivo con il quale ha promiscuamente eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere state indicate le ragioni della revoca della sospensione condizionale della pena. Lamenta, il ricorrente, la mancata illustrazione del presupposto, fra i diversi ai quali l'art. 168 cod. pen. subordina la revocabilità della sospensione condizionale della pena, ricorrente nella fattispecie. Difetterebbe, quindi, la specificazione delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento impugnato. Né risulterebbe adeguatamente assolto l'onere motivazionale attraverso il mero richiamo alle risultanze del certificato del Casellario giudiziale. Viene segnalata la mancata indicazione dell'entità della pena inflitta per il nuovo reato e l'omessa verifica della possibilità di ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 168, comma primo, cod. pen.) che consente la reiterazione del beneficio al ricorrere dei presupposti ivi indicati. Peraltro, nel caso di specie, la prima condanna è relativa alla pena di sei mesi di reclusione e la seconda a un anno e quattro mesi, con la conseguenza che non sono stati superati i limiti di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. e che non si vette in alcuna delle ipotesi di revoca di diritto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Emerge dalla stessa disamina dell'ordinanza impugnata che si vede in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. Infatti, risulta specificato, proprio nel provvedimento, che la revoca trova ragione nella condanna riportata da GA a seguito di sentenza del 25 novembre 2022, laddove il beneficio era stato concesso con sentenza irrevocabile il 16 dicembre 2022, ossia in data successiva. Ne consegue che ricorre l'ipotesi della revoca intervenuta per avere riportato, il condannato, altra condanna per delitto anteriormente commesso. In tal caso, però, la revoca è subordinata alla circostanza che la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. La verifica compiuta sul certificato del Casellario giudiziale, con riferimento alle due sentenze oggetto del provvedimento impugnato, conferma che il reato per il quale è intervenuta la seconda condanna è stato commesso 1'8 novembre 2018, ossia prima che la sentenza contenente la condanna condizionalmente sospesa divenisse irrevocabile, ossia il 16 dicembre 2022. Ne consegue che, affinchè potesse essere disposta la revoca obbligatoria della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione sarebbe stato indispensabile verificare il superamento del limite di due anni della pena cumulata per i due reati. Nel caso di specie, il limite non è superato in quanto la somma delle due pene è di un anno e dieci mesi di reclusione (mesi sei di reclusione per la prima sentenza, un anno e quattro mesi per la seconda). Si vede, pertanto, in un caso di revoca facoltativa della sospensione condizionale di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen. che esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione e che è suscettibile di essere disposta dal solo giudice della cognizione implicando valutazioni discrezionali che riguardano l'indole e la gravità del reato. In tal senso, si richiama il principio per cui «competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod, pen. è unicamente il giudice della cognizione e non anche quello dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto». (Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142, conformi Sez. 1, n. 5451 del 22/10/1996, Dall'Igna, Rv. 207109; Sez. 1, n. 907 del 16/02/1995, Meluzzi, Rv. 200505; Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912; Sez. 1, n. 2 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329). 3. Per tale rilievo assorbente di ogni ulteriore profilo sollevato con il ricorso, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, non ricorrendo, in relazione alle due sentenze esaminate, le condizioni per la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 19/09/2024
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42324 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a IO GA con sentenza del Tribunale di Catanzaro emessa in data 11 dicembre 2017, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza irrevocabile il 16 dicembre 2022. La revoca è stata pronunciata, «a mente dell'art. 168 c.p.», a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna del 25 novembre 2022, definitiva il 4 dicembre 2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IO GA, per mezzo del proprio difensore, Avv. Raffaele Bruno, articolando un motivo con il quale ha promiscuamente eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere state indicate le ragioni della revoca della sospensione condizionale della pena. Lamenta, il ricorrente, la mancata illustrazione del presupposto, fra i diversi ai quali l'art. 168 cod. pen. subordina la revocabilità della sospensione condizionale della pena, ricorrente nella fattispecie. Difetterebbe, quindi, la specificazione delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento impugnato. Né risulterebbe adeguatamente assolto l'onere motivazionale attraverso il mero richiamo alle risultanze del certificato del Casellario giudiziale. Viene segnalata la mancata indicazione dell'entità della pena inflitta per il nuovo reato e l'omessa verifica della possibilità di ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 168, comma primo, cod. pen.) che consente la reiterazione del beneficio al ricorrere dei presupposti ivi indicati. Peraltro, nel caso di specie, la prima condanna è relativa alla pena di sei mesi di reclusione e la seconda a un anno e quattro mesi, con la conseguenza che non sono stati superati i limiti di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. e che non si vette in alcuna delle ipotesi di revoca di diritto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Emerge dalla stessa disamina dell'ordinanza impugnata che si vede in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. Infatti, risulta specificato, proprio nel provvedimento, che la revoca trova ragione nella condanna riportata da GA a seguito di sentenza del 25 novembre 2022, laddove il beneficio era stato concesso con sentenza irrevocabile il 16 dicembre 2022, ossia in data successiva. Ne consegue che ricorre l'ipotesi della revoca intervenuta per avere riportato, il condannato, altra condanna per delitto anteriormente commesso. In tal caso, però, la revoca è subordinata alla circostanza che la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. La verifica compiuta sul certificato del Casellario giudiziale, con riferimento alle due sentenze oggetto del provvedimento impugnato, conferma che il reato per il quale è intervenuta la seconda condanna è stato commesso 1'8 novembre 2018, ossia prima che la sentenza contenente la condanna condizionalmente sospesa divenisse irrevocabile, ossia il 16 dicembre 2022. Ne consegue che, affinchè potesse essere disposta la revoca obbligatoria della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione sarebbe stato indispensabile verificare il superamento del limite di due anni della pena cumulata per i due reati. Nel caso di specie, il limite non è superato in quanto la somma delle due pene è di un anno e dieci mesi di reclusione (mesi sei di reclusione per la prima sentenza, un anno e quattro mesi per la seconda). Si vede, pertanto, in un caso di revoca facoltativa della sospensione condizionale di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen. che esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione e che è suscettibile di essere disposta dal solo giudice della cognizione implicando valutazioni discrezionali che riguardano l'indole e la gravità del reato. In tal senso, si richiama il principio per cui «competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod, pen. è unicamente il giudice della cognizione e non anche quello dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto». (Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142, conformi Sez. 1, n. 5451 del 22/10/1996, Dall'Igna, Rv. 207109; Sez. 1, n. 907 del 16/02/1995, Meluzzi, Rv. 200505; Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912; Sez. 1, n. 2 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329). 3. Per tale rilievo assorbente di ogni ulteriore profilo sollevato con il ricorso, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, non ricorrendo, in relazione alle due sentenze esaminate, le condizioni per la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 19/09/2024