Sentenza 19 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2018, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CQ AN, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 13/2/2017 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/2/2017, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 13/7/2015 dal Tribunale di Imperia, con la quale AN CQ era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; allo stesso - quale liquidatore della AB Immobiliare Marina ON & C. s.a.s. - era contestato di non aver presentato la dichiarazione dell'IVA per l'anno di imposta 2009. 2. Propone ricorso per cassazione l'CQ, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:- violazione degli artt. 125, comma 3, 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata in ordine ad una precisa doglianza contenuta nel gravame, con la quale si contestava al Tribunale di aver disposto la sospensione della prescrizione pur senza aver ammesso il ricorrente alla messa alla prova, che invece della prima avrebbe costituito presupposto;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L'imputato sarebbe stato condannato a titolo di responsabilità oggettiva, senza alcuna verifica quanto all'elemento psicologico del reato;
in particolare, sarebbe stata omessa qualsivoglia indagine in ordine alle condotte tenute dallo stesso nel breve periodo in cui aveva ricoperto la carica indicata, sì da non potersi ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Con la prima doglianza (della quale, invero, si scorge con difficoltà l'interesse sottostante), l'CQ contesta che il Tribunale - nel rinviare l'udienza in esito alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, ma senza decidere al riguardo - avrebbe comunque disposto la sospensione della prescrizione, pur potendo derivare tale effetto soltanto dall'ammissione dell'interessato all'istituto; orbene, di tutto ciò non si rinviene traccia nel verbale del 10/7/2014, nel quale, di seguito alla citata istanza, si legge soltanto che "il Giudice rinvia al 22/01/15, h. 9.30" (allorquando, peraltro, la riserva era stata sciolta in senso negativo, risultando che il ricorrente aveva già beneficiato della messa alla prova).
4. Alle medesime conclusioni di evidente infondatezza, poi, perviene la Corte anche quanto alla seconda censura, in punto di responsabilità; in tema, infatti, non può trovare accoglimento la tesi per la quale la sentenza avrebbe confermato la responsabilità del ricorrente sol in forza della carica ricoperta nell'ente, peraltro da brevissimo tempo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA in esame. Si osserva, infatti, che la Corte di merito, pronunciandosi sulla medesima questione, ha precisato che, al momento in cui l'imputato aveva assunto la carica di liquidatore della s.a.s. (15/7/2010), il debito IVA risultava per tabulas dalla contabilità della stessa società, «di talché non può neppure dubitarsi della consapevolezza dell'CQ di tale elemento». E fermo restando, peraltro, che la condotta qui contestata consiste nell'omessa dichiarazione ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, con riguardo alla quale occorre soltanto verificare la coscienza e volontà dell'inadempimento - sostenuto da dolo specifico - una volta che siano decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine fissato ex lege, da intendersi quale momento consumativo della fattispecie (per tutte, Sez. 3, n. 48304 del 20/9/2016, Gioia, Rv. 268576); senza alcun rilievo, dunque, del lasso di tempo, anche eventualmente breve, che sia decorso dall'assunzione della carica alla scadenza del debito fiscale.
6. Il gravame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso