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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1238/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
COSTA EP, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1157/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saponara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze S.r.l. - 03033940788
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400699104 VARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
1.nel merito, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste ed indicate nell'avviso di intimazione opposto e negli atti ad esso sottesi, con ogni e qualsiasi statuizione e, per l'effetto, annullare l'avviso di intimazione opposto e ogni atto in esso contenuto, presupposto e/o conseguenziale.
2. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Resistenti: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina l'avviso di intimazione n.202400699104 del 18/11/2024, con cui l'Agente di riscossione richiede la complessiva somma di €.2.149,67, per il ritenuto mancato pagamento degli importi indicati negli avvisi di accertamento nn. 195/2015, 31/2017 e 418/2016, aventi ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALTRI, per gli anni 2015-2017-2016, ente impositore COMUNE
DI SAPONARA. Rassegnava i motivi di cui in ricorso.
Benchè ritualmente citate le parti convenute non si sono costituite.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto poichè, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, non v'è prova da una parte della notifica degli avvisi di accertamento prodromici richiamati nell'intimazione impugnata
(con conseguente invalidità derivata di quest'ultima, mentre dall'altra parte, in virtù dell'ulteriore carenza di prova di atti interruttivi, tutti i crediti risultano ormai estinti per il decorso del termine quinquennale di prescrizione attese le remote annualità d'imposta (anni 2015,2016 e 2017).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del ricorrente, liquidate in complessivi € 600,00 oltre IVA e CA come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.US CO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
COSTA EP, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1157/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saponara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze S.r.l. - 03033940788
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400699104 VARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
1.nel merito, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste ed indicate nell'avviso di intimazione opposto e negli atti ad esso sottesi, con ogni e qualsiasi statuizione e, per l'effetto, annullare l'avviso di intimazione opposto e ogni atto in esso contenuto, presupposto e/o conseguenziale.
2. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Resistenti: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina l'avviso di intimazione n.202400699104 del 18/11/2024, con cui l'Agente di riscossione richiede la complessiva somma di €.2.149,67, per il ritenuto mancato pagamento degli importi indicati negli avvisi di accertamento nn. 195/2015, 31/2017 e 418/2016, aventi ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALTRI, per gli anni 2015-2017-2016, ente impositore COMUNE
DI SAPONARA. Rassegnava i motivi di cui in ricorso.
Benchè ritualmente citate le parti convenute non si sono costituite.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto poichè, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, non v'è prova da una parte della notifica degli avvisi di accertamento prodromici richiamati nell'intimazione impugnata
(con conseguente invalidità derivata di quest'ultima, mentre dall'altra parte, in virtù dell'ulteriore carenza di prova di atti interruttivi, tutti i crediti risultano ormai estinti per il decorso del termine quinquennale di prescrizione attese le remote annualità d'imposta (anni 2015,2016 e 2017).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del ricorrente, liquidate in complessivi € 600,00 oltre IVA e CA come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.US CO