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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3706/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000316000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000316000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000316000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 residente in [...](cs) , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 giusta procura in atti , elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Indirizzo_1 di Mirto SI, ha proposto ricorso avverso la CO Preventiva di Fermo amministrativo n.
03480202300000316000, notificata ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – SI , riferita alla propria autovettura HYUNDAI 120 1.4. CRDI targata Targa_1, conseguente a presunto mancato pagamento di due cartelle per l'importo complessivo di €.1.148,82 per SS AU .
Ha eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica della cartella n. 03420200013888556000 di euro 441,81, mentre relativamente all'altra portante il n. 03420220002039110000, ha dichiarato di aver impugnato la stessa con ricorso in opposizione e della quale ne ha eccepito in quella sede la prescrizione , il cui giudizio iscritto al n. RGR 2160/23 pende dinanzi a questa Corte di Giustizia di Primo Grado .
Ha eccepito altresì, la prescrizione del credito.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso in tali termini .
L'Agenzia delle Entrate SI si è costituita regolarmente in giudizio ed ha contestato il ricorso del quale ne ha chiesto il rigetto .
Ha depositato copia della Sentenza relativa alla cartella n. 03420220002039110000, nonché atti relativi alla notifica di entrambe le suddette cartelle , prodromiche alla CO AT .
Ha concluso per la inammissibilità e rigetto del ricorso .
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto in appresso .
La Cartella n. 03420220002039110000, AT dal ricorrente è stata ritenuta valida e legittima , giusta la Sentenza n. 8968/2024 depositata il 5.12.2024 che ha rigettato la eccezione di prescrizione del credito in essa portato .
Nessuna pronuncia sulla cartella suddetta è consentita a questa Corte , atteso il precedente giudicato .
Relativamente alla cartella n. 03420200013888556000 di euro 441,81, l'Agenzia delle Entrate ha depositato attestato di Consegna “a persona di famiglia” con data 14.2.2022 .
Risulta che la cartella sia stata consegnata a persona di famiglia , senza che della stessa ne venga dichiarata la qualifica di familiare convivente , cosi come specificatamente prevede l'art. 7 Legge 20/11/1982, n. 890.
Ne può ritenersi che la notifica sia stata effettuata ai sensi dell'art . 139 II° co. cpc , risultando l'attestato suddetto privo di qualsiasi riferimento allele condizioni che devono sussistere per la notifica di cui alla predetta norma .
La notifica della cartella deve ritenersi pertanto nulla per avvenuta prescrizione del relativo credito per il decorso del termine triennale ex 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53 .
L'anno di imposizione è il 2015 e la CO AT risulta notificata l'11.3.2024 .
Le spese di lite , atteso il parziale accoglimento, possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte , in funzione di giudice monocratico, annulla parzialmente la CO Preventiva di Fermo amministrativo n. 03480202300000316000 relativamente alla cartella di pagamento n.
03420200013888556000 di euro 441,81, il cui credito dichiara prescritto .
Resta ferma per il resto .
Compensa fra le parti le spese del giudizio .
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3706/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000316000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000316000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300000316000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 residente in [...](cs) , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 giusta procura in atti , elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Indirizzo_1 di Mirto SI, ha proposto ricorso avverso la CO Preventiva di Fermo amministrativo n.
03480202300000316000, notificata ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – SI , riferita alla propria autovettura HYUNDAI 120 1.4. CRDI targata Targa_1, conseguente a presunto mancato pagamento di due cartelle per l'importo complessivo di €.1.148,82 per SS AU .
Ha eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica della cartella n. 03420200013888556000 di euro 441,81, mentre relativamente all'altra portante il n. 03420220002039110000, ha dichiarato di aver impugnato la stessa con ricorso in opposizione e della quale ne ha eccepito in quella sede la prescrizione , il cui giudizio iscritto al n. RGR 2160/23 pende dinanzi a questa Corte di Giustizia di Primo Grado .
Ha eccepito altresì, la prescrizione del credito.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso in tali termini .
L'Agenzia delle Entrate SI si è costituita regolarmente in giudizio ed ha contestato il ricorso del quale ne ha chiesto il rigetto .
Ha depositato copia della Sentenza relativa alla cartella n. 03420220002039110000, nonché atti relativi alla notifica di entrambe le suddette cartelle , prodromiche alla CO AT .
Ha concluso per la inammissibilità e rigetto del ricorso .
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto in appresso .
La Cartella n. 03420220002039110000, AT dal ricorrente è stata ritenuta valida e legittima , giusta la Sentenza n. 8968/2024 depositata il 5.12.2024 che ha rigettato la eccezione di prescrizione del credito in essa portato .
Nessuna pronuncia sulla cartella suddetta è consentita a questa Corte , atteso il precedente giudicato .
Relativamente alla cartella n. 03420200013888556000 di euro 441,81, l'Agenzia delle Entrate ha depositato attestato di Consegna “a persona di famiglia” con data 14.2.2022 .
Risulta che la cartella sia stata consegnata a persona di famiglia , senza che della stessa ne venga dichiarata la qualifica di familiare convivente , cosi come specificatamente prevede l'art. 7 Legge 20/11/1982, n. 890.
Ne può ritenersi che la notifica sia stata effettuata ai sensi dell'art . 139 II° co. cpc , risultando l'attestato suddetto privo di qualsiasi riferimento allele condizioni che devono sussistere per la notifica di cui alla predetta norma .
La notifica della cartella deve ritenersi pertanto nulla per avvenuta prescrizione del relativo credito per il decorso del termine triennale ex 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53 .
L'anno di imposizione è il 2015 e la CO AT risulta notificata l'11.3.2024 .
Le spese di lite , atteso il parziale accoglimento, possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte , in funzione di giudice monocratico, annulla parzialmente la CO Preventiva di Fermo amministrativo n. 03480202300000316000 relativamente alla cartella di pagamento n.
03420200013888556000 di euro 441,81, il cui credito dichiara prescritto .
Resta ferma per il resto .
Compensa fra le parti le spese del giudizio .