Sentenza 12 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2019, n. 50384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50384 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/08/2019 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
e/sentite le conclusioni del PG
ELISABETTA CENICCOLA
Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. Nicola Quatrano si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'Avv. Claudio Davino si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale dell'appello cautelare di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta da OR OS avverso il provvedimento con cui la locale Corte di appello ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare applicata, motivata dall'asserita decorrenza dei termini di durata massima di custodia cautelare. Nei casi di cd. doppia conforme - il richiedente infatti è stato condannato in primo e in secondo grado con pena infine ridotta ad anni diciotto di reclusione - i termini di custodia cautelare sono fissati dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.; essi hanno riferimento alla pena edittale del reato per cui è titolo cautelare e per il quale è intervenuta condanna, quale che sia la pena irrogata e seppure questa sia stata ridotta in appello. Al termine ivi indicato devono poi essere sommati i periodi di sospensione di cui all'art. 304 cod. proc. pen., sia pure entro il limite massimo di cui al comma 6 dello stesso articolo. Nel caso in esame il reato associativo addebitato risulta aggravato ai sensi di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., oltre che ai sensi del successivo comma 6, sicché, dovendosi computare entrambi gli aumenti, la pena edittale risulta superiore ad anni venti di reclusione, e il termine massimo di custodia cautelare è quindi di sei anni, cui vanno sommati i periodi di sospensione ex art. 304 cod. proc. pen.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di OR OS, che hanno dedotto difetto di motivazione. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale o che stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria, la circostanza che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., soccombe si atteggia come circostanza aggravante facoltativa e ad effetto comune, sicché di essa non può tenersi conto per determinare la pena edittale ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. L'assunto di ricorso è errato. È stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che "ai fini della determinazione della pena rilevante per la individuazione dei termini di durata della misura cautelare personale disposta per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416-bis, cod. pen., devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le predette aggravanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la regola dettata dall'art. 63, comma 4, cod. pen. non opera nei casi in cui il criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia previsto dalla singola fattispecie criminosa, cui deve riconoscersi natura speciale)" - Sez. 6, n. 24431 del 28/02/2019, Messina, Rv. 276071 -.
3. Il principio di diritto appena evocato trova pieno fondamento nelle statuizioni delle Sezioni unite che di recente hanno chiarito come non possa trarre in equivoco, nella determinazione dei termini massimi di custodia cautelare, il loro pronunciamen0 - Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in proc. Indelicato, Rv. 249664 - in tema di circostanze aggravanti ad effetto speciale, per il quale, in caso di concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale, "la circostanza aggravante soccombente, che consente al giudice di applicare un ulteriore aumento di pena, si trasforma da circostanza ad effetto speciale in circostanza facoltativa comune, atteso che il legislatore non ha predeterminato l'entità della variazione di pena che il giudice può apportare". Hanno così precisato che non possono riconoscersi all'arresto da ultimo citato "valenze analogiche od estensive dell'individuata disciplina applicativa in punto di pena concreta da infliggere al colpevole per le ipotesi di concorso di contestate (e ovviamente ritenute dal giudice di merito) aggravanti ad effetto speciale, sì da farla assurgere a regola generale incidente anche sulla determinazione della pena agli effetti della applicazione di misure cautelari ex art. 278 cod. proc. pen." 4. E hanno pertanto stabilito il principio di diritto secondo cui "per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale e, segnatamente, della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod.pen., per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. non opera nella diversa ipotesi di concorso di più aggravanti ad effetto speciale per le quali l'incremento sanzionatorio è autonomamente indicato ex lege, trovando in tal caso applicazione il criterio cumulativo di calcolo a fini cautelari, previsto dall'art. 278, comma primo, cod.Trasmessa copia ex art. 23 n. i ter L. 8-8-95 n. 332 'R.oma, lì proc. peni'- Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674 - 5. Alla luce di tali considerazioni, è agevole rilevare come l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione della disciplina sui termini massimi di custodia cautelare.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda alle prescritte comunicazioni in favore del ricorrente detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12