Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
02 8 6 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.8438/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron. 5921 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Ud. 13.12.00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI UFFICIO COPIE Consigliere Richiesta copia studio Dott. Maura LA TERZA dal Sig. _IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente: per diritt 1.27 FEB. 2001 il. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: DI ME TA, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n.2, presso l'avv. Sante Assennato che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
ricorrente
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale to comprom Con gli avvocato Giorgio Starmoni Пять раного, در Roma via della Fri 17. 5411 1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.8949 del 6.5.1997 reg. gen. n.27873/89 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.12.2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Sante Assenato;
,Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6.3.1997 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di Di CL CE e sull'appello incidentale di costei, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello principale rigettando la domanda della Di CL, diretta al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, e l'appello incidentale Osservava in motivazione che le malattie riscontrate, limitazione funzionale dolorosa di entità non rilevante della colonna vertebrale da artrosi ed insufficienza venosa del -2- circolo superficiale, erano coerenti ai normali processi evolutivi dell'età e non erano invalidanti. Propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo la Di CL, l'INPS ha depositato procura al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo denunciando, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.10 R.D.L. n. 636 del 1939 e 2 1. n.222 del 1984 ed il vizio di motivazione, la ricorrente censura in due punti la sentenza impugnata. In primo luogo per avere escluso, sulla scorta della consulenza di secondo grado, la sussistenza di un pregresso vissuto menomativo e disabilitante senza motivare sul contrasto tra la seconda consulenza e quella di primo grado che aveva affermato l'esibizione di certificazioni mediche specialistiche attestanti una persistente lombosciatalgia. Censura, poi, il giudizio sull'origine e gravità dell'artrosi perché in contrasto con 1'anamnesi e il dato radiologico e non conseguente necessariamente all'età. Le censure sono prive del requisito della decisività, richiesto dall'art.360 n.5 c.p.c. perché si configuri il vizio della motivazione che comporta la cassazione della sentenza. -3- L'omesso rilievo, infatti, di una pregressa e persistente sciatalgia, ma non sussistente all'atto della consulenza, neldel tutto irrilevante ai fini del giudizio di invalidità, quale rilevano, non la storia clinica del soggetto, ma le sue condizioni attuali. Quanto alle malattie accertate, il rilievo, che esse conseguano o meno necessariamente all'età del soggetto, è del pari irrilevante atteso che il consulente prima ed il Tribunale poi dato hanno atto della loro sussistenza. L'accertamento, infine, della non gravità dell'artrosi lombare appare logicamente condotto, nella indagine diretta all'accertamento del requisito della attitudine al lavoro, sul dato funzionale, riduzione di un terzo, e non è in contrasto con il dato radiologico, marcato restringimento del passaggio lombosacrale con superfici articolari intensamente sclerotiche con cercini osteofitari, essendo notorio che spesso il dato funzionale non è coerente con quello radiologico. Quanto poi al diverso accertamento delle due consulenze sul dato di anamnesi della lombartrosi evidenziando la prima dolori minimi sforzi in sede lombare co n irradiazioni sciatalgiche e la seconda che la flessione era ridotta solo di -4- ! un terzo e con riflesso antalgico solo alla pressione profonda, da esso non può logicamente trarsi elemento di svalutazione della seconda consulenza in quanto i due accertamenti, svolti a distanza di anni, potevano avere ad oggetto condizioni sanitarie diverse per essere avvenuto il one primo in periodo acutizzati il secondo in un periodo di remissione delle due malattie. Si deve concludere che la motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l'affidamento alla valutazione del CTU di secondo grado, è immune dai vizi denunciati e che deve rigettarsi il ricorso. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di l'attrice legittimità essendo soccombente e l'intimato non costituito.
P Q M
3 La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. 3 5 . 0 1 N . T 3 A R 7 S - A S ' 8 Così deciso in Roma il 13.12.2000 - L A 1 L T I , E 1 D D A , S E I O E S L G P L N S G E O I E S B Il Consigliere est. Il Presidente N L I I G A D O A A O L A T L T D S Anglielm brianl E T I E O D , R P I O M D R I I T A S A O I D D S G , E E S R T ShillIL COLLABORATORE DI CANCELLERIA N O A E L S T E L , A O B S Depositata in Cancelleria E I D D 27 FEB. 2001 1 I A oggi, T H S C O CA IL COLLABORATORE O A M DI P E A R DI CANCELLERMA M D P I SU E S A E T D O R O R E C T T S I N E G S E E R -5-