Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2006, n. 26907
CASS
Sentenza 7 giugno 2006

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Per la integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. (In motivazione la Corte ha precisato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata in relazione alla fattispecie di irregolare tenuta delle scritture contabili, connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che configuri il dolo specifico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2006, n. 26907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26907
    Data del deposito : 7 giugno 2006

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