Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
Per la integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. (In motivazione la Corte ha precisato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata in relazione alla fattispecie di irregolare tenuta delle scritture contabili, connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che configuri il dolo specifico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2006, n. 26907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26907 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI IU - Presidente - del 07/06/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1155
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 035127/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL LV N. 02/05/1936;
2) BA PP N. 09/12/1939;
3) MA PP N. 04/10/1940;
4) TI ZO N. 11/02/1965;
avverso SENTENZA del 10/02/2005 CORTE APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI V. che ha concluso per la correzione dell'errore mat.le per il 1^ ric.te. Rigetto nel resto;
uditi i difensori avv.: per il 2^: AT e LE;
per il 3^:
AT e SO;
per il 4^: LE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AL LV, RD IU, NZ IU e IN NZ, sono stati condannati a seguito di rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Trapani quali membri del c.d.a. (il NZ come presidente) della CO.FI.PO, società cooperativa fallita il 16.7.96, per falso in bilancio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale con le generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 prevalenti per tutti, ad eccezione del NZ (per il quale il riconoscimento della seconda attenuante dava luogo a giudizio di equivalenza).
Sul gravame del P.M. e degli imputati, la Corte di appello dichiarava ndp in ordine al delitto di cui all'art. 2621 c.c. per difetto di querela, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 61 del 2002;
in ordine al delitto di cui alla L. Fall., artt. 224 e 217 - così modificata la imputazione sub A - siccome estinto per prescrizione. La Corte applicava la pena richiesta ai sensi dello art. 599 c.p.p. al AL;
confermava la responsabilità degli altri imputati quanto alla bancarotta documentale, riducendo la pena. Ricorrono gli imputati.
A) Il AL lamenta che nel dispositivo della sentenza impugnata non sia fatta menzione del beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto nella parte motiva.
B) Il RD lamenta vizio di motivazione circa il dolo del reato, che è specifico e che non sussiste, essendo già stato escluso in riferimento alla bancarotta patrimoniale. Essendo componente di un organo collegiale senza poteri esecutivi di gestione, non gli si può fare addebito della mancata tenuta delle scritture contabili. Egli ha violato, se mai, un dovere di vigilanza, che integra l'ipotesi prevista dalla L. Fall., art. 224. C) Il NZ, presidente del cda, evidenzia che l'addebito riguarda solo sei mesi dell'anno 1996 e che l'omissione non dimostra di per sè l'intento di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Con evidente contraddizione logica la Corte di merito esclude il disegno di provocare il dissesto della cooperativa ed afferma, nel contempo, la finalità lesiva da parte degli amministratori nei confronti dei creditori.
La mancanza di contabilità è stata surrogata nella specie da un prospetto nel quale erano elencate, con la tecnica di prima nota contabile, le esigue variazioni economico-patrimoniali del periodo delle generiche, giustificato erroneamente col ruolo e con la carica dell'imputato, trascurando l'incensuratezza e la mancanza di ogni preordinato disegno criminoso.
D) Il IN deduce anch'egli vizio di motivazione, poiché la Corte di Palermo non avrebbe considerato che il consulente di parte ha rinvenuto e depositato in giudizio le scritture riguardanti il periodo in contestazione.
Non è acquisita la prova della consapevolezza del disordine della contabilità. La mancante o insufficiente indagine sulla strumentalità soggettiva e sulla finalizzazione oggetti della condotta comportano l'individuazione della meno grave ipotesi della bancarotta semplice documentale.
Il ricorrente lamenta poi il diniego dell'attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, u.c., sulla scorta di un danno patrimoniale di rilevante entità, corrispondente al passivo fallimentare. Ma non esiste alcun collegamento eziologico fra tale elemento e la mancanza di contabilità, poiché esso può essere determinato solo da operazioni finanziarie errate o imprudenti.
Fondata è la doglianza del AL trattasi di menda dovuta a mera dimenticanza, ove si consideri che il beneficio è stato espressamente riconosciuto nel corpo della motivazione, di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei suoi confronti, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che concede. Va disattesa la censura formulata dagli altri ricorrenti in ordine al dolo della fattispecie gravata.
Per l'interazione della bancarotta documentale è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa o caotica tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.
Non può essere condivisa l'opinione secondo la quale la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione ..." designa non solo un aspetto obiettivo della fattispecie, ma anche lo scopo cui tende l'agente e postula, quindi, il dolo specifico (Cass., sez. 5^, 22.1.1992, n. 6650). Si tratta, invero, d'una locuzione avverbale che connota la condotta, senza implicare in alcun modo un particolare atteggiamento dei motivi o degli scopi avuti di mira dall'agente.
Non occorre, dunque, che la volontà sia protesa ad impedire la conoscenze relative al patrimonio od al movimento degli affari, essendo sufficiente la consapevolezza che la disordinata od inesistente tenuta dei libri e delle scritture è suscettibile di produrre quel risultato (Cass. Sez. 5^ 22/8/01, n. 31356, Feroleto). Nè giova, per individuare il dolo specifico, rimarcare la "pregnanza" della locuzione sotto il duplice profilo soggettivo ed oggettivo. Le suggestioni semantiche, invero, non possono travolgere il dato letterale, che conclama l'inesistenza, nella figura delittuosa che ne occupa, di un fine ulteriore ed estrinseco rispetto alla condotta.
Occorre, in proposito, guardarsi dal confondere la figura del dolo specifico con quella del dolo particolarmente qualificato dai caratteri obiettivi della condotta finalisticamente orientata verso un determinato risultato.
È pacifico che l'obbligo della tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. incombe personalmente all'imprenditore ovvero ai rappresentati legali in caso di società, di regola agli amministratori, all'institore (art. 2205 c.c.) e ai liquidatori (artt. 2276, 2277 e 2278 c.c.), i quali non sono esentati dalla correlativa responsabilità per effetto dello eventuale affidamento a terzi dell'incarico di curare la detta contabilità e la tenuta dei libri e delle scritture.
È versata in fatto la deduzione del NZ e del IN che assumono (peraltro in contrasto di enunciati) l'uno che la contabilità mancante è stata "surrogata" da un prospetto redatto con la forma della prima nota contabile, l'altro che il consulente di parte avrebbe rinvenuto e prodotto il giudizio la contabilità mancante. Nè va taciuto che la Corte territoriale non ha preso in esame la deduzione, che sembra, quindi, tardivamente formulata in questa sede. Non esiste alcuna contraddizione, sul piano logico, fra l'esclusione di un disegno preordinato al dissesto e la affermata consapevolezza che la mancanza e l'irregolare tenuta delle scritture è suscettibile di ostacolare o impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio.
Infondata è la censura del NZ circa il diniego delle generiche, ineccepibilmente argomentato con la qualifica di vertice rivestita dall'imputato che comporta un maggior carico di responsabilità nell'adempimento degli obblighi di legge.
Nè può essere condivisa la doglianza del IN concernente il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 3, ove si consideri che la Corte di merito ha indicato, come ragione ostativa, il danno di rilevante entità cagionato - come si desume dal contesto - ai creditori (Cass. Sez. 1^ 10.10.2000, n. 12087, Di Muni), e non il passivo fallimentare.
I ricorsi di RD, NZ e IN vanno, dunque, rigettati, con la condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese processuali.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AL LV, limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che concede. Rigetta i ricorsi del RD, del NZ e del IN, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2006