Art. 13.
Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 , per le distanze tra gli immobili da ricostruire, ((. . .)) si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684 .
Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 , per le distanze tra gli immobili da ricostruire, ((. . .)) si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684 .