Articolo 13 della Legge 29 aprile 1976, n. 178
Articolo 12Articolo 14
Versione
22 maggio 1976
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Versione
31 marzo 1981
Art. 13.
Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 , per le distanze tra gli immobili da ricostruire, ((. . .)) si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684 .
Entrata in vigore il 31 marzo 1981
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