TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2026, n. 1061
TAR
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 3 marzo 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del DPR n. 171 del 1991 e degli artt. 1,2,5 e 6 del Bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell’art. 3 e 97 Cost. Violazione della L. 165/2001. Violazione della L. 241/1990. Eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta

    Il motivo è generico e infondato in ragione delle modalità di valutazione dei titoli emerse nel corso del giudizio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 6 della L. 241/1990 per omessa attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione procedente. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità.

    Il soccorso istruttorio non può essere invocato quando si configurano obblighi di correttezza e cooperazione in capo al partecipante, quali il dovere di fornire informazioni complete e compilare moduli. Il ricorrente non indica quale diverso e più favorevole contributo alla valutazione dei titoli avrebbe potuto apportare.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di accesso nella p.a. anche in relazione all’art. 97 cost. - violazione dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione dei titoli

    La deduzione è priva di supporto probatorio e contraddetta dai fatti. La Commissione è stata nominata il 5 ottobre 2022 e la riunione si è tenuta il 25 novembre 2022, ricevendo la documentazione concorsuale solo il 13 dicembre 2022. La prospettata violazione dell’imparzialità è infondata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti in ordine alla definizione dei criteri per la valutazione dei titoli e per la determinazione del punteggio attribuibile al titolo valutabile

    L’auto-vincolo del punteggio a dati oggettivi come la durata degli incarichi è garanzia di maggiore imparzialità. La Commissione ha specificato analiticamente i criteri del bando, ripartendo il punteggio previsto per l’attività professionale. La giurisprudenza limita il sindacato del giudice amministrativo alla discrezionalità tecnica della commissione.

  • Rigettato
    Valutazione erronea di attività lavorative e omessa valutazione di altre attività

    L’attività A1 è stata considerata unitariamente con l’attività A2 per il periodo di distacco, altrimenti non valutabile per la durata minima. Le altre attività non superano la durata infra-annuale e non sono valutabili. Le doglianze sono infondate e inammissibili per carenza della prova di resistenza, poiché anche una valutazione più favorevole non avrebbe consentito di raggiungere la soglia minima di 56 punti.

  • Rigettato
    Illegittimità e incongruità del punteggio attribuito al giudizio complessivo sul percorso professionale e formativo

    La doglianza costituisce un’inammissibile e generica sostituzione del giudizio svolto dalla Commissione, che ha comunque attribuito un punteggio positivo di 6/10 per il percorso professionale e formativo.

  • Rigettato
    Mancata ammissione al colloquio orale per punteggio insufficiente

    Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e non meritano accoglimento in quanto le doglianze relative alla legittimità della procedura e della valutazione dei titoli sono state respinte. La mancata ammissione al colloquio è conseguenza diretta del punteggio insufficiente ottenuto.

  • Rigettato
    Danno ingiusto subito e subendo

    La domanda risarcitoria è correlata all'accoglimento delle domande di annullamento. Poiché il ricorso è stato rigettato, anche la domanda risarcitoria viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2026, n. 1061
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1061
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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