Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 3 marzo 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10383 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istat Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota della Commissione esaminatrice n. -OMISSIS- del 17/06/2024 contenente il “Diario ammessi al colloquio”, pubblicata in data 24.6.2024 sulla pagina web del sito istituzionale dell'ISTAT, da cui si evince che il ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase (colloquio orale) del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale per l'area C) – Area tecnica per la comunicazione (DIR-TEC-2022-C);
- dell’estratto dal verbale n. -OMISSIS- del 25/11/2022, prot. n. -OMISSIS- del 12/12/2022, della Commissione esaminatrice (Deliberazione DOP/802/2022 del 05/10/20) reso pubblico attraverso la pubblicazione sulla menzionata pagina web soltanto in data 16.9.2024, con il quale la Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l'Area C;
- della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 16.9.2024 sul sito dell'Istituto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\11\2024:
- del verbale n. -OMISSIS- del 25/11/2022, prot. n. -OMISSIS- del 12/12/2022, della Commissione esaminatrice (Deliberazione DOP/802/2022 del 05/10/20) con il quale la medesima Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l'Area C;
- del verbale n. 62 del 22 maggio 2024, prot. n. -OMISSIS- del 29/05/2024, della Commissione con la quale la medesima ha eseguito la valutazione della domanda di partecipazione del candidato, odierno ricorrente, dott. -OMISSIS-;
- nei limiti dell’interesse fatto valere, del bando di “concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022)” nella parte in cui ha consentito l’erronea valutazione dei titoli posseduti dal candidato dott. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istat Istituto Nazionale di Statistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa IL EM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente chiede l’annullamento degli atti in epigrafe con riferimento alla sua mancata ammissione al colloquio orale del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi sei posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale, bandito dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat). In particolare il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale poiché ha ottenuto per la valutazione dei titoli un punteggio di 44,41 a fronte dei 56 minimi necessari per accedere alla successiva prova.
1.1 Adduce i seguenti vizi di legittimità dei provvedimenti gravati:
I. “ Violazione e falsa applicazione del DPR n. 171 del 12 febbraio 1991 e degli artt. 1,2,5 e 6 del Bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell’art. 3 e 97 Cost. Violazione della L. 165/2001. Violazione della L. 241/1990. Eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta .”
Sostiene il ricorrente il difetto di istruttoria, essendo lo stesso, come emergerebbe dal curriculum, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando de quo .
II. “ Violazione dell’art. 6 della L. 241/1990 per omessa attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione procedente. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità.”
La Commissione esaminatrice, in violazione dell’art. 6 della l. n. 241 del 1990, avrebbe omesso di attivare il soccorso istruttorio.
2. Si è costituito l’Istat per resistere al ricorso chiedendo il rigetto in quanto infondato.
3. A seguito di accesso documentale, il ricorrente con ricorso per motivi aggiunti ha proposto ulteriori doglianze con particolare riferimento al verbale n. -OMISSIS- del 2022 con il quale la Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati ed al verbale n. 62 del 2024 relativamente alla sua valutazione, formulando i seguenti ulteriori motivi:
III. “ Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di accesso nella p.a. anche in relazione all’art. 97 cost. - violazione dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione dei titoli”.
La Commissione giudicatrice avrebbe violato il principio di imparzialità poiché avrebbe determinato due nuovi elementi di valutazione dei titoli (la valutabilità dell’attività professionale limitatamente a quella avente durata minima di un anno e la previsione di un coefficiente algebrico per ogni anno di incarico) solo dopo aver preso conoscenza dei nominativi dei candidati e dei loro rispettivi curriculum vitae .
IV. “ Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti in ordine alla definizione dei criteri per la valutazione dei titoli e per la determinazione del punteggio attribuibile al titolo valutabile” .
La Commissione avrebbe errato nella valutazione di numerose attività lavorative svolte dal ricorrente; nello specifico l’attività indicata come A1 “Addetto stampa e comunicazione presso l'Ufficio Stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” sarebbe stata -senza ragioni comprensibili- valutata nell’ambito dell’attività contrassegnata come A2, “Social media strategist presso Cassa Depositi e Prestiti SpA”, pur essendo distinta da quest’ultima, ed inoltre sarebbero state completamente omesse numerose altre attività indicate nella domanda del ricorrente (“ A5 “Consulente per la realizzazione di progetti di comunicazione online (design siti, organizzazione editoriale contenuti, testing intranet)”, A6 “Incarico di coordinatore editoriale del sito web del Governo www.governo.it.”, A9 “Redattore e conduttore per la trasmissione e-Cubo, in onda su Rai Uno, Rai Tre, Rai Educational”, A14 “collaborazione con la Direzione Generale della RAI per le attività della Comunità Radiotelevisiva Italofona”, A16 “redazione articoli e interviste per l'edizione cartacea del quotidiano La Repubblica” e A18 “Collaborazione con la casa di produzione AL come assistente sceneggiatore e redattore web per il programma di Rai Due SMS amiche per caso ”).
Rileverebbero, infine, sotto altro profilo l’illegittimità e l’incongruità del punteggio attribuito dalla Commissione al giudizio complessivo sul percorso professionale e formativo del ricorrente, in quanto questi possiederebbe senza dubbio una elevata professionalità ed un’approfondita conoscenza della materia, acquisita con gli studi e maturata anche nel corso del suo lungo percorso lavorativo, particolarmente aderente al profilo ricercato dal bando di concorso.
La mancata valutazione di tutta l’esperienza professionale avrebbe pertanto influito negativamente sul giudizio complessivo attribuito all’odierno ricorrente.
3.1 Formula pertanto il ricorrente domanda di annullamento degli atti impugnati chiedendo l’ammissione al colloquio orale del concorso pubblico de quo “ all’uopo disponendo la riconvocazione della Commissione esaminatrice ”, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento per equivalente dei danni ingiusti subiti e subendi .
4. Nel corso del giudizio è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti degli altri candidati inseriti nella graduatoria finale impugnata, cui ha adempiuto parte ricorrente.
5. Con ordinanza del 3 marzo 2025 n. 1363 è stata respinta l’istanza cautelare: “ Rilevato che il pregiudizio paventato da parte ricorrente non presenta i caratteri di gravità e irreparabilità, in quanto il “consolidamento” della posizione lavorativa dei vincitori del concorso o il mancato scorrimento della graduatoria che nelle more potrebbero determinarsi afferiscono a mere valutazioni di opportunità, peraltro eventuali, dell’Amministrazione senza che ne risulti definitivamente pregiudicato l’effetto derivante dall’invocato annullamento degli atti in epigrafe indicati;
Rilevato altresì, ad un sommario esame, che alla luce della difesa dell’Amministrazione ed in particolare dell’allegata nota della commissione esaminatrice del 23 dicembre 2024 anche eliminando il contestato criterio relativo al fattore di moltiplicazione “0.7” il punteggio del ricorrente si attesterebbe su 52,60 punti, comunque insufficienti per raggiungere la soglia di 56 punti necessari per accedere agli orali, e che pertanto il ricorso appare non superare la necessaria prova di resistenza ”.
6. In vista dell’udienza di merito le parti con memoria hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive ragioni e da ultimo con memoria di replica il ricorrente ha contraddetto in particolare sull’eccezione, sollevata dall’Istat, in ordine alla prova di resistenza.
7. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono infondati e non meritano accoglimento.
9. Il bando di concorso in questione prevedeva all’art. art. 5 “Valutazione dei titoli” la ripartizione dei punteggi da attribuirsi a ciascun candidato. In particolare il punteggio era così suddiviso:
A) Valutazione del percorso professionale e formativo: max 10 punti
B) Titoli: max 70 punti
C) Colloquio: max 20 punti
“ A) Per quanto riguarda la valutazione del percorso professionale e formativo, la Commissione provvederà ad attribuire il punteggio previsto (max 10 punti) sulla base delle informazioni complessivamente dichiarate dai candidati nel curriculum vitae e nella domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto di elementi quali attinenza e continuità del percorso, attitudine all’innovazione, arricchimento professionale maturato.
B) Per quanto riguarda i titoli, verranno prese in considerazione le seguenti categorie: b1) Attività professionale - max 45 punti: Posizioni ricoperte nel corso dell’attività lavorativa svolta (massimo 20 titoli), con particolare riferimento ad incarichi dirigenziali, ad attività di direzione o di coordinamento, oppure alla partecipazione alle attività di: ( strutture organizzative complesse; ( progetti di innovazione presso enti pubblici di ricerca, Università, pubbliche amministrazioni, sia in ambito nazionale che europeo; ( commissioni, task force, comitati, gruppi di lavoro, anche interistituzionali. b2) Pubblicazioni e lavori - max 15 punti: Monografie a stampa, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti tecnici, relazioni ed interventi pubblicati in atti di convegni e congressi, contributi individuali a rapporti scientifici, note/relazioni tecniche, linee guida, disciplinari, manuali, working paper, sottoposti alla valutazione della Commissione mediante Abstract utilizzando per ciascuno dei lavori/pubblicazioni (massimo 10 documenti) gli appositi spazi a disposizione nel modulo informatico di candidatura. b3) Titoli formativi e abilitazioni professionali – max 10 punti: È possibile inserire nel modulo informatico di candidatura complessivamente massimo 10 titoli, per i quali verranno attribuiti i seguenti punteggi: ( Formazione post-lauream (Dottorato di ricerca in materie attinenti all’area concorsuale prescelta; Master di I e II livello) – max 5 punti ( Altri corsi di formazione, abilitazioni e iscrizioni ad albi professionali, ulteriore laurea – max 5 punti.”
Al ricorrente sono stati assegnati 6 punti per la valutazione complessiva del percorso formativo e professionale (A); mentre per la valutazione dei titoli (B) il punteggio è stato così assegnato: 16,91 punti per la valutazione dell’attività professionale; 13 punti per la valutazione delle pubblicazioni e dei lavori; 8,5 punti per la valutazione dei titoli formativi e delle abilitazioni professionali.
Pertanto avendo complessivamente conseguito il punteggio di 44,41, inferiore rispetto alla soglia di sufficienza (56 punti) per accedere alla successiva prova, il ricorrente non ha potuto sostenere il colloquio finale e non è stato inserito nella graduatoria impugnata.
9.1 Con un primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene il difetto d’istruttoria in cui sarebbe incorsa la Commissione, la quale non avrebbe adeguatamente valutato il curriculum vitae dello stesso.
Per vero il motivo è piuttosto generico e ad ogni modo infondato in ragione di quanto emerso nel corso del giudizio con riferimento alle modalità di valutazione dei titoli.
9.2 Neppure può trovare accoglimento la doglianza con cui il ricorrente sostiene l’illegittimità dell’operato della Commissione per aver omesso di attivare il soccorso istruttorio in suo favore.
Osserva preliminarmente il Collegio come la giurisprudenza abbia più volte affermato con riferimento all’ampiezza del soccorso istruttorio, che “ nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non possa essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ” (Cons. Stato Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236, id 24 novembre 2016, n. 4932; n. 4931; Ad. Plen. 25 febbraio 2014 n. 9, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2402).
Ne consegue che non può ritenersi sussistente con riferimento alla procedura concorsuale in questione un tale obbligo da parte dell’Amministrazione di richiedere documentazione integrativa, rispetto alla quale comunque parte ricorrente non indica quale diverso e più favorevole contributo alla valutazione dei titoli avrebbe potuto apportare.
10. Il ricorso introduttivo si palesa pertanto infondato e deve essere respinto.
11. Con i successivi motivi aggiunti parte ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe illegittimamente aggiunto un criterio di valutazione dei titoli, riferendosi in particolare a quanto disposto dalla Commissione nella seduta del 25 novembre 2022 (verbale n. -OMISSIS-), ove si legge: “ Con riferimento alla valutazione dell’attività professionale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lett. b1) del bando, la Commissione stabilisce che le posizioni ricoperte nel corso dell’attività lavorativa svolta verranno valutate tenendo conto del grado di connessione ad almeno uno degli ambiti di competenza associati all’area concorsuale, come individuati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) del bando; della rilevanza e dell’articolazione della struttura in cui è stata svolta l'attività professionale; del livello di autonomia decisionale e di responsabilità correlato alla posizione ricoperta; dei risultati raggiunti in termini di innovazione di processo e/o di prodotto; della rilevanza (nazionale/internazionale) e della finalità degli organi collegiali a cui il candidato ha partecipato . Relativamente alle posizioni dirigenziali e/o organizzative verranno valutate quelle aventi durata minima di un anno; per ogni anno di incarico verrà attribuito un coefficiente pari a 0,7 ”.
11.1 In via preliminare osserva il Collegio che l’illegittimità prospettata non potrebbe determinare comunque l’accoglimento della domanda formulata dal ricorrente tesa ad ottenere una nuova e diversa valutazione da parte della Commissione esaminatrice, trattandosi di vizio che inficerebbe l’intera procedura.
11.2 Ad ogni modo priva di qualunque supporto probatorio è la deduzione, di parte ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di imparzialità determinando due nuovi elementi di valutazione dei titoli (“ stabilendo la valutabilità dell’attività professionale svolta in posizioni dirigenziali e organizzative solo se avente durata minima di un anno ed attribuendo un coefficiente algebrico per ogni anno di incarico ”) allorchè erano passati alcuni mesi rispetto al termine di presentazione delle domande per il concorso, e dunque avendo avuto modo nelle more di conoscere il nominativo dei canditati e i loro curriculum vitae.
Oltre ad essere carente sul piano probatorio la deduzione è altresì contraddetta in punto di fatto da quanto specificato nella difesa dell’Amministrazione, poiché tra la data di nomina della Commissione (5 ottobre 2022) e la riunione in questione (25 novembre 2022) è intercorso un lasso temporale contenuto e del tutto fisiologico e soprattutto la Commissione è potuta “ entrare in possesso della documentazione concorsuale in data 13/12/2022, solo dopo aver trasmesso il 12/12/2022 all’Amministrazione il verbale n. -OMISSIS- contenente i criteri. ”
Pertanto la prospettata violazione dell’imparzialità e la generica agevolazione di determinati candidati a svantaggio di altri sono palesemente infondate.
11.3 Neppure può ritenersi, come afferma parte ricorrente con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, che i criteri ( rectius le specificazioni) legati alla durata dell’incarico fissati dalla Commissione sarebbero meramente formali, con il solo effetto di restringere l’accesso.
In realtà auto-vincolare l’attribuzione del punteggio a dati oggettivi, come la durata degli incarichi, appare al contrario garanzia di una maggiore imparzialità nella valutazione delle esperienze professionali.
Neppure sussiste l’asserita violazione dell’art. 5 del bando, essendosi limitata la Commissione nell’esercizio della sua discrezionalità ed in maniera che non appare illogica a specificare in modo più analitico i criteri indicati nel bando ripartendo il punteggio ivi previsto per l’attività professionale (b1 max 45 punti) in base ad una griglia riferita alla tipologia di incarico e indicando pe le posizioni dirigenziali e/o organizzative la durata minima di un anno ed il coefficiente pari a 0,7 per ogni anno di incarico.
La giurisprudenza ha avuto infatti più volte modo di chiarire che “ nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi - limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, III, n. 2091 del 2019) ” (Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2024, n. 7684).
12. Posta la legittimità della specificazione effettuata dalla Commissione con il verbale n. -OMISSIS- sulle modalità di attribuzione dei punteggi con riferimento alle diverse tipologie di incarico di cui si componeva il criterio b1 “attività professionale” previsto dal bando, infondate sono altresì le doglianze con cui parte ricorrente afferma l’illegittimità della propria valutazione per violazione dell’art. 5 del bando della omessa valutazione di alcune attività indicate nel proprio curriculum vitae ed in particolare quelle riportate sotto le voci:
-A1 “Addetto stampa e comunicazione presso l'Ufficio Stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”
- A5 “Consulente per la realizzazione di progetti di comunicazione online (design siti, organizzazione editoriale contenuti, testing intranet)”,
- A6 “Incarico di coordinatore editoriale del sito web del Governo www.governo.it.”,
-A9 “Redattore e conduttore per la trasmissione e-Cubo, in onda su Rai Uno, Rai Tre, Rai Educational”, A14 “collaborazione con la Direzione Generale della RAI per le attività della Comunità Radiotelevisiva Italofona”,
- A16 “redazione articoli e interviste per l'edizione cartacea del quotidiano La Repubblica”
- A18 “Collaborazione con la casa di produzione AL come assistente sceneggiatore e redattore web per il programma di Rai Due SMS amiche per caso”.
12.1 Fondate al riguardo si palesano le controdeduzioni dell’Amministrazione, anche in ordine all’assenza di prova di resistenza.
L’attività indicata come A1 “Addetto stampa e comunicazione presso l'Ufficio Stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” risulta afferire all’incarico decorrente da ottobre 2021 ed in corso al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ossia quella indicata in realtà al punto A2 (Social media strategist presso Cassa Depositi e Prestiti SpA) con distacco da ottobre 2021 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Pertanto in termini più favorevoli al ricorrente la Commissione ha considerato unitariamente il periodo riferito a questa attività che altrimenti per il periodo di distacco valutabile (ottobre 2021 - giugno 2022), non raggiungendo la soglia minima di un anno, non avrebbe potuto essere computato.
Le ulteriori attività non superano la durata infra-annuale e pertanto non erano valutabili e tanto rende le doglianze palesemente infondate.
12.2 Ad ogni modo le doglianze si palesano prima ancora che infondate, inammissibili per carenza della prova di resistenza, poiché anche una valutazione estremamente favorevole al ricorrente, che non avesse tenuto conto della soglia della durata almeno annuale dell’incarico e del coefficiente di 0,7 per ciascun anno di attività, non avrebbe consentito allo stesso di raggiungere la soglia minima di 56 punti per accedere alla prova orale.
Difatti in base alla griglia di punteggi massimi approvata dalla Commissione nel verbale n. -OMISSIS- per cinque attività (A5, A9, A14, A16 e A 18) si tratterebbe di esperienza al più riconducibili (se dovesse risultare la responsabilità anche di risorse di cui comunque nulla si dice nella domanda) sotto l’unitaria categoria “Posizioni organizzative/ruolo di coordinamento con responsabilità di processo e/o prodotto”, cui era assegnabile un punteggio massimo di 1 punto all’anno.
Per l’attività A6 riferita ad una qualifica di dirigente di II fascia rivestita per soli due mesi il punteggio massimo assegnabile era di 4 punti per anno.
Anche senza l’applicazione dell’abbattimento dovuto al coefficiente 0,7 e valorizzando tutti i periodi, anche quelli infra-annuali, il punteggio astrattamente conseguibile, complessivamente ed in via meramente ipotetica, dal ricorrente risulterebbe pari a 54,35 come riportato nella difesa dell’Amministrazione.
Né a tale punteggio potrebbe astrattamente aggiungersi un ulteriore punteggio per la valutazione dell’esperienza professionale che secondo il ricorrente sarebbe incongrua.
Quest’ultima doglianza si palesa difatti come un’inammissibile e generica sostituzione del giudizio svolto dalla Commissione sul profilo complessivo del ricorrente, che, peraltro, ha comunque conseguito un punteggio positivo di 6/10.
12.3 Con riferimento alla dimostrazione della prova di resistenza, ricorrente propone nella memoria da ultimo depositata l’applicazione di una formula alternativa che egli sembra dedurre implicitamente dall’analisi dei punteggi dei candidati e che “ porterebbe il punteggio per l’attività professionale a 30,93 punti ed il punteggio totale (in considerazione della rivalutazione del percorso professionale del titolo A4 ritenuta necessaria alla luce del ricalcolo dei 5 anni trascorsi come dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e non come posizione organizzativa, supportata ulteriormente dall’illustrazione degli incarichi non considerati dalla Commissione, tra cui quello che ha portato all’attribuzione del titolo di preferenza del lodevole servizio di cui si allega copia protocollata della lettera del Presidenza del Consiglio dei Ministri) a 59,5 punti, validi alla fine dell’ammissione all’orale .”
Si tratta tuttavia di conclusioni che non trovano alcuna corrispondenza nei criteri del bando come specificati dalla Commissione e che muovono da ulteriori vizi dell’operato della Commissione inammissibilmente prospettati solo con la memoria da ultimo depositata da parte ricorrente.
13. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Istat, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila,00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA ST UI, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
IL EM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL EM | IA ST UI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.