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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2024, n. 9905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9905 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
letta la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9905 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 9 luglio 2020, ha rideterminato la pena irrogata a AV SF in anni uno e mesi sei di reclusione, con il beneficio della non menzione e, a seguito della rinuncia alla costituzione delle parti civili, con eliminazione degli effetti civili della pronuncia impugnata, che ha confermato nel resto. 2. All'imputato era stato contestato il reato previsto dall'art. 589, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., perché alla guida dell' autovettura Opel Corsa tg.ta EB909KZ, nel percorrere la Strada Provinciale 2 Lungofino con senso di marcia mare/monti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione degli artt. 141, secondo comma, e 145, secondo comma, d.lgs. del 30/04/1992, n. 285 (cod. strada), cagionava la morte di NO SC, che viaggiava quale conducente a bordo della Renault GA tg. DA943FE, e lesioni personali a Di CO EV, trasportata a bordo della stessa autovettura. In particolare, dopo aver superato l'intersezione denominatair. Strada Fonte Zecca, effettuava una manovra di svolta a sinistra, oltrepassando la linea bianca di mezzeria ed invadendo l'opposta corsia di marcia, senza avvedersi e, quindi, senza concedere la prescritta precedenza all'autovettura Renault condotta da NO SC che, viaggiando nell'opposto senso di marcia, ad una velocità di circa 115 Km/h ed in prossimità del centro della carreggiata, non riusciva ad evitare l'urto con la predetta Opel Corsa. A causa del violento impatto, NO SC decedeva immediatamente, mentre la trasportata EV Di CO riportava politrauma da incidente stradale, con fratture guaribili in 40 giorni. In Elice, il 7 febbraio 2016. 3. I fatti sono stati così ricostruiti dai giudici di merito. Al momento in cui avvenne l'impatto, lo SF aveva già parzialmente impegnato la semicarreggiata opposta, ivi trovandosi ancora in fase dinamica ancorché a velocità estremamente moderata, nel momento in cui venne a collidere con l'auto condotta dal SC. Risultava dirimente la testimonianza di EU Di TE, che aveva assistito in prima persona all'incidente ed aveva riferito di aver visto l'imputato intraprendere la manovra di svolta a sinistra, finendo per tagliare la strada alla Renault, che procedeva nel senso di marcia opposto, per entrare nel parcheggio del bar. Il Tribunale ha ritenuto che la deposizione fosse confermata dai rilievi dei Carabinieri, esaminati dai consulenti, che avevano appurato la presenza, sulla corsia di pertinenza della Renault, dello scarrocciamento lungo e ben marcato ascrivibile agli pneumatici del lato sinistrorso della Opel, che non avrebbe potuto essere giustificato, se non per il superamento della linea di mezzeria da parte della stessa Opel. Tali elementi, uniti alla distribuzione delle deformazioni sui veicoli, avevano condotto il consulente Colarusso a concludere in maniera condivisibile che la collisione era avvenuta tra la parte anteriore (prevalentemente sinistra) della Renault e quella (prevalentemente destra) della Opel, ove quest'ultima risultava inclinata di circa 15° sulla corsia di pertinenza della prima, in prossimità della linea discontinua di mezzeria e, precisamente, a circa 70 cm. dalla stessa. La ricostruzione era persuasivamente fondata su leggi scientifiche di copertura, compiutamente descritte attraverso una chiara e puntuale rappresentazione grafica dei fattori che avevano concorso a determinare la posizione finale statica dei mezzi e si mostrava coerente con quanto riferito dal teste Di TE. Di contro, le testimonianze di CO Di ZO e NA SF si erano mostrate incerte e contraddittorie. Dunque, lo SF aveva omesso di arrestare la propria marcia una volta avvedutosi che la svolta a sinistra non avrebbe potuto essere compiuta in condizioni di sicurezza, così invadendo l'opposta corsia di marcia, mentre era in transito con diritto di precedenza la Renault GA condotta dal SC e ciò realizzava il profilo colposo della violazione delle regole cautelari speciali previste dal codice della strada ed oggetto di contestazione. Era pure stato provato il particolare profilo colposo del contegno di guida tenuto dalla vittima del sinistro, che procedeva, anche a voler considerare il più basso tra i calcoli elaborati dalle parti, ad una andatura superiore di qualche decina di chilometri orari al limite di 40 Km/h orari consentito, non indossava la cintura di sicurezza e procedeva in posizione orientata verso il centro della carreggiata e non rigorosamente a destra. Tali circostanze, pur non elidendo il nesso di causalità della colpa in capo all'imputato, potevano però influire sul giudizio di determinazione della pena. 4. La Corte di appello, nel confermare l'accertamento dei fatti del Tribunale, dopo aver ammesso l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini difensive da MA OI e IA NE e dopo aver respinto le altre richieste istruttorie, ha disatteso il motivo d'appello tendente a svalutare perché falsa la testimonianza del Di EN sulla posizione di marcia dello SF, trattandosi di diversa percezione dello stesso accadimento. Ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio, ritenendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate ed ha eliminato le statuizioni civili emesse dal Tribunale, essendo state revocate le costituzioni di parte civile. 4. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione AV SF a mezzo del proprio difensore, sulla base di due motivi: 2 - nullità della sentenza (art, 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.) per mancata assunzione di una prova decisiva e per l'omessa rinnovazione istruttoria dibattimentale, che aveva chiesto ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., al fine di ottenere la rinnovazione delle prove già acquisite al dibattimento di primo grado, ovvero l'escussione di NA SF, EA BA, CO Di ZO, AD AN ed EU Di TE, oltre l'esame del c.t.p. Gianluca Ciofani. Sostiene il ricorrente che nell'atto di appello era stata sollecitata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ragione del sospetto mendacio del teste Di TE e che il rifiuto dell'istanza, oltre che collidere con i principi di diritto sovranazionale espressi dalla CGUE, nella sentenza Dan VI e con quelli enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, aveva minato l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, in quanto i fatti andavano accertati secondo quanto riferito dalla teste NA SF. Inoltre, era stata ingiustificatamente trascurata l'incidenza del cd. principio di affidamento sulla correttezza del comportamento altrui, con conseguente responsabilità del soggetto che assume un comportamento imprudente, stante l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali ed all'obbligo del conducente di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, secondo quanto affermato, da ultimo, da Sez. 4 del 16/02/2018, n. 2018; - nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli atti risultanti dal processo sulla dinamica del sinistro stradale, sulla posizione effettiva dell'autoveicolo condotto da AV SF nell'impatto e sulle gravi e plurime violazioni commesse dal SC nella causazione dell'evento in via esclusiva. 5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte / chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza perché la Corte di appello non ha disposto la rinnovazione della prova dichiarativa;
il vizio sarebbe provato dalle lacune dell'apparato motivazionale e Mlle manifeste illogicità, ricavabili dal testo della sentenza e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state evitate mediante l'assunzione delle prove dichiarative richieste dall'appellante. 3 Va evidenziato che la pronuncia impugnata, alle pagine 4 e 5, riferisce i contenuti delle richieste formulate dall'appellante, esaminando in primo luogo gli stralci delle dichiarazioni rese, in seno alle indagini difensive svolte dal difensore dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, da testi già escussi nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. A tal proposito, in applicazione del principio espresso da Sez.2, n. 21596 del 18/02/2016, Tronchetti Provera, Rv. 267163-01, la Corte di appello ha ritenuto non acquisibili i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini difensive da CO Di ZO, NA SF, EA BA e AD AN, in quanto già esaminati nel corso del dibattimento. Il diritto del difensore a svolgere proprie indagini avrebbe dovuto coordinarsi con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova, portando i risultati delle indagini all'attenzione del giudice dell'impugnazione secondo la scansione stabilita, nel dibattimento, dagli artt. 568 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21005 dell'1/04/2016, Tresoldi, Rv. 266851-01). Sono stati invece acquisiti i verbali difensivi relativi alle dichiarazioni rese da MA TT e da IA NE, in quanto non escusse in dibattimento. 2. A fronte di tale motivazione, di natura evidentemente processuale, il motivo del ricorso per cassazione denuncia esclusivamente la ingiustificata ed irragionevole scelta del giudice dell'impugnazione di non aderire alla richiesta dell'appellante tesa alla << [...] rinnovazione delle prove acquisite nel dibattimento di primo grado e, specificamente, per l'escussione testimoniale di SF NA, BA EA, Di ZO CO, AN AD e Di TE EU, oltre che l'esame del C.T.P. Ing. Ciofani Gianluca, oltre che per l'assunzione di nuove prove, ovvero l'audizione testimoniale delle sigg.re TT MA e NE IA [...]», incentrando dunque la doglianza solo sul momento valutativo della affermazione di completezza del compendio probatorio acquisito, contestando la scelta di non ritenere necessarie le acquisizione difensive proposte in appello, al fine di provare in modo decisivo che la testimonianza di EU Di TE fosse mendace. 3. Il motivo, non supera il vaglio di ammissibilità perché non è idoneo ad incrinare la decisione. La disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 cod.proc.pen.) ha la funzione di integrare in tutto o solo in parte il compendio probatorio fissato nel corso del giudizio di primo grado, mediante la conseguente acquisizione di altre richieste probatorie delle parti. pt- 4 L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria i per il giudice dell'impugnazione . è funzionale al controllo della sentenza di primo grado, nel rispetto del principio devolutivo dell'appello. Pertanto, le prove dichiarative oggetto della rinnovazione devono essere considerate nel contesto probatorio già esistente, previa idonea rappresentazione della lacuna della sentenza appellata da parte dei motivi di ricorso, secondo le previsioni dell'art. 581 cod. proc. pen. La disposizione dì cui all'art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento,t da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearne , l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari elS- processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento ( Sez. 6, n. 48093 del 2018, Barbetta, Rv. 274230 - 01). La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998, Masone e altri, Rv. 210217). Nella specie, risulta incensurabile la motivazione fondata sulla specifica disamina del compendio probatorio acquisito in primo grado e sulla esclusione esplicita del sospetto di mendacio del teste Di TE, contenute nelle pagine 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata, con le quali la Corte di appello ha negato, in positivo, la necessità del mezzo di prova da assumere al fine di superare la presunzione di completezza del compendio probatorio acquisito dalla sentenza di condanna di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta ai dubbi espressi dall'appellante in ordine alle posizioni assunte in loco dai testi, facendo riferimento anche all'esito del confronto disposto Di TE e Di ZO. 4. Anche il profilo del primo motivo con il quale si lamenta la violazione del principio di affidamento è manifestamente infondato. Il motivo evoca il principio di affidamento nell'ambito della circolazione stradale, in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma può riporre un ragionevolmente affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano osservando le regole di diligenza proprie (Sez. 4, 22/11/2023, (dep.2024), n.1929 Blushaj, Rv. 285635 - 01). Tale principio va contemperato con l'opposto principio secondo cui l'agente può essere responsabile dell'evento seppur dovuto anche al comportamento imprudente altrui purché questo sia stato ragionevolmente 5 prevedibile nelle condizioni concrete;
di talché la colpa della vittima rientrando nella normale prevedibilità, non elide la colpa dell'agente per quanto residuale (Sez. 4, n. 492:3 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del 6/05/2021, Busdraghi, Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 6/12/2017, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 5691 del 2/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 12260 del 9/01/2015, Moccia, Rv. 263010; Sez. 4, n. 46741 del 8/10/2009, Minunno, Rv. 245563). In proposito, la menzionata giurisprudenza di legittimità ha pure evidenziato che nel caso di convergenza delle colpe di agente e vittima la valutazione sull'affidamento del primo riposto sulle condotte altrui, vittime o cooperanti, presuppone un ruolo causale materiale e psicologico nel caso in cui l'agente abbia anche in minima parte contribuito alla causazione dell'evento con una propria violazione cautelare. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato con linearità logica che l'imputato si è reso responsabile della violazione cautelare costituita dalla effettuazione della svolta a sinistra, con attraversamento della opposta corsia di marcia percorsa in quel momento dalla autovettura condotta dal SC, senza arrestare la marcia e quindi senza dare la precedenza, e ciò costituisce una concausa dell'evento. L'apporto causale di tale condotta ha rivestito nella dinamica dell'impatto tra i due veicoli una effettiva (e non ipotetica) concausa dell'evento, tale da addebitarlo eziologicamente anche all'imputato, oltre che alla vittima. 5. Il secondo motivo è pure manifestamente infondato e per molti aspetti inammissibile. In primo luogo, il motivo va sfrondato dagli aspetti che evocano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per le ragioni sopra esposte e che lo rendono, per tali aspetti inammissibile. La sentenza non è peraltro affetta dal vizio di contraddittorietà ed illogicità sul punto essenziale della individuazione del punto d'urto dei mezzi, come riprodotto alla pagina 9. Se è vero che il punto d'urto non è quello individuato dai Carabinieri, perché in effetti i giudici di merito concordano sull'arretramento di circa 6,30 o 6,50 metri, va osservato che la sentenza della Corte di appello dà atto di tale accertamento. Inoltre, stante la sostanziale conformità di accertamento, la sentenza qui in esame va integrata con le pagine 5 e 7 di quella del Tribunale, che ha affermato che < < la collisione era avvenuta tra la parte anteriore (prevalentemente sinistra) della Renault e (prevalentemente destra) della Opel, ove quest'ultima risultava inclinata di circa 15° sulla corsia di pertinenza della prima, in prossimità della linea discontinua di mezzeria e, precisamente, a circa 70 cm. dalla stessa», e che ha 6 esplicitamente condiviso <‹[...] l'osservazione dei consulenti di Procura e difesa, che ritengono di anticipare il punto d'urto di circa 6,5 metri rispetto a quello inizialmente segnalato dalla p.g. sulla scorta della scalfittura impressa sull'asfalto dal braccio oscillante sinistro della Renault, considerando, con argomentazione ragionevole, che la componente meccanica de qua non poteva aver ceduto simultaneamente all'impatto, ma nel corso del tragitto percorso dal mezzo sulla spinta dell'energia liberata dalla collisione». Così determinato l'intero tessuto motivazionale, non vi è alcun contrasto logico nella motivazione della sentenza impugnata derivante da travisamenti della prova, unico vizio che legittimerebbe il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non essendo stato rappresenton specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Si tratta infatti di sentenza di appello basata sulla conferma dell'accertamento in fatto posto in essere dalla sentenza di primo grado, cd. doppia conforme. (vd. ex multis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 Rv. 283777). 6. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sento n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presideqtfé?
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
letta la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9905 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 9 luglio 2020, ha rideterminato la pena irrogata a AV SF in anni uno e mesi sei di reclusione, con il beneficio della non menzione e, a seguito della rinuncia alla costituzione delle parti civili, con eliminazione degli effetti civili della pronuncia impugnata, che ha confermato nel resto. 2. All'imputato era stato contestato il reato previsto dall'art. 589, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., perché alla guida dell' autovettura Opel Corsa tg.ta EB909KZ, nel percorrere la Strada Provinciale 2 Lungofino con senso di marcia mare/monti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione degli artt. 141, secondo comma, e 145, secondo comma, d.lgs. del 30/04/1992, n. 285 (cod. strada), cagionava la morte di NO SC, che viaggiava quale conducente a bordo della Renault GA tg. DA943FE, e lesioni personali a Di CO EV, trasportata a bordo della stessa autovettura. In particolare, dopo aver superato l'intersezione denominatair. Strada Fonte Zecca, effettuava una manovra di svolta a sinistra, oltrepassando la linea bianca di mezzeria ed invadendo l'opposta corsia di marcia, senza avvedersi e, quindi, senza concedere la prescritta precedenza all'autovettura Renault condotta da NO SC che, viaggiando nell'opposto senso di marcia, ad una velocità di circa 115 Km/h ed in prossimità del centro della carreggiata, non riusciva ad evitare l'urto con la predetta Opel Corsa. A causa del violento impatto, NO SC decedeva immediatamente, mentre la trasportata EV Di CO riportava politrauma da incidente stradale, con fratture guaribili in 40 giorni. In Elice, il 7 febbraio 2016. 3. I fatti sono stati così ricostruiti dai giudici di merito. Al momento in cui avvenne l'impatto, lo SF aveva già parzialmente impegnato la semicarreggiata opposta, ivi trovandosi ancora in fase dinamica ancorché a velocità estremamente moderata, nel momento in cui venne a collidere con l'auto condotta dal SC. Risultava dirimente la testimonianza di EU Di TE, che aveva assistito in prima persona all'incidente ed aveva riferito di aver visto l'imputato intraprendere la manovra di svolta a sinistra, finendo per tagliare la strada alla Renault, che procedeva nel senso di marcia opposto, per entrare nel parcheggio del bar. Il Tribunale ha ritenuto che la deposizione fosse confermata dai rilievi dei Carabinieri, esaminati dai consulenti, che avevano appurato la presenza, sulla corsia di pertinenza della Renault, dello scarrocciamento lungo e ben marcato ascrivibile agli pneumatici del lato sinistrorso della Opel, che non avrebbe potuto essere giustificato, se non per il superamento della linea di mezzeria da parte della stessa Opel. Tali elementi, uniti alla distribuzione delle deformazioni sui veicoli, avevano condotto il consulente Colarusso a concludere in maniera condivisibile che la collisione era avvenuta tra la parte anteriore (prevalentemente sinistra) della Renault e quella (prevalentemente destra) della Opel, ove quest'ultima risultava inclinata di circa 15° sulla corsia di pertinenza della prima, in prossimità della linea discontinua di mezzeria e, precisamente, a circa 70 cm. dalla stessa. La ricostruzione era persuasivamente fondata su leggi scientifiche di copertura, compiutamente descritte attraverso una chiara e puntuale rappresentazione grafica dei fattori che avevano concorso a determinare la posizione finale statica dei mezzi e si mostrava coerente con quanto riferito dal teste Di TE. Di contro, le testimonianze di CO Di ZO e NA SF si erano mostrate incerte e contraddittorie. Dunque, lo SF aveva omesso di arrestare la propria marcia una volta avvedutosi che la svolta a sinistra non avrebbe potuto essere compiuta in condizioni di sicurezza, così invadendo l'opposta corsia di marcia, mentre era in transito con diritto di precedenza la Renault GA condotta dal SC e ciò realizzava il profilo colposo della violazione delle regole cautelari speciali previste dal codice della strada ed oggetto di contestazione. Era pure stato provato il particolare profilo colposo del contegno di guida tenuto dalla vittima del sinistro, che procedeva, anche a voler considerare il più basso tra i calcoli elaborati dalle parti, ad una andatura superiore di qualche decina di chilometri orari al limite di 40 Km/h orari consentito, non indossava la cintura di sicurezza e procedeva in posizione orientata verso il centro della carreggiata e non rigorosamente a destra. Tali circostanze, pur non elidendo il nesso di causalità della colpa in capo all'imputato, potevano però influire sul giudizio di determinazione della pena. 4. La Corte di appello, nel confermare l'accertamento dei fatti del Tribunale, dopo aver ammesso l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini difensive da MA OI e IA NE e dopo aver respinto le altre richieste istruttorie, ha disatteso il motivo d'appello tendente a svalutare perché falsa la testimonianza del Di EN sulla posizione di marcia dello SF, trattandosi di diversa percezione dello stesso accadimento. Ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio, ritenendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate ed ha eliminato le statuizioni civili emesse dal Tribunale, essendo state revocate le costituzioni di parte civile. 4. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione AV SF a mezzo del proprio difensore, sulla base di due motivi: 2 - nullità della sentenza (art, 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.) per mancata assunzione di una prova decisiva e per l'omessa rinnovazione istruttoria dibattimentale, che aveva chiesto ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., al fine di ottenere la rinnovazione delle prove già acquisite al dibattimento di primo grado, ovvero l'escussione di NA SF, EA BA, CO Di ZO, AD AN ed EU Di TE, oltre l'esame del c.t.p. Gianluca Ciofani. Sostiene il ricorrente che nell'atto di appello era stata sollecitata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ragione del sospetto mendacio del teste Di TE e che il rifiuto dell'istanza, oltre che collidere con i principi di diritto sovranazionale espressi dalla CGUE, nella sentenza Dan VI e con quelli enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, aveva minato l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, in quanto i fatti andavano accertati secondo quanto riferito dalla teste NA SF. Inoltre, era stata ingiustificatamente trascurata l'incidenza del cd. principio di affidamento sulla correttezza del comportamento altrui, con conseguente responsabilità del soggetto che assume un comportamento imprudente, stante l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali ed all'obbligo del conducente di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, secondo quanto affermato, da ultimo, da Sez. 4 del 16/02/2018, n. 2018; - nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli atti risultanti dal processo sulla dinamica del sinistro stradale, sulla posizione effettiva dell'autoveicolo condotto da AV SF nell'impatto e sulle gravi e plurime violazioni commesse dal SC nella causazione dell'evento in via esclusiva. 5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte / chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza perché la Corte di appello non ha disposto la rinnovazione della prova dichiarativa;
il vizio sarebbe provato dalle lacune dell'apparato motivazionale e Mlle manifeste illogicità, ricavabili dal testo della sentenza e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state evitate mediante l'assunzione delle prove dichiarative richieste dall'appellante. 3 Va evidenziato che la pronuncia impugnata, alle pagine 4 e 5, riferisce i contenuti delle richieste formulate dall'appellante, esaminando in primo luogo gli stralci delle dichiarazioni rese, in seno alle indagini difensive svolte dal difensore dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, da testi già escussi nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. A tal proposito, in applicazione del principio espresso da Sez.2, n. 21596 del 18/02/2016, Tronchetti Provera, Rv. 267163-01, la Corte di appello ha ritenuto non acquisibili i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini difensive da CO Di ZO, NA SF, EA BA e AD AN, in quanto già esaminati nel corso del dibattimento. Il diritto del difensore a svolgere proprie indagini avrebbe dovuto coordinarsi con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova, portando i risultati delle indagini all'attenzione del giudice dell'impugnazione secondo la scansione stabilita, nel dibattimento, dagli artt. 568 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21005 dell'1/04/2016, Tresoldi, Rv. 266851-01). Sono stati invece acquisiti i verbali difensivi relativi alle dichiarazioni rese da MA TT e da IA NE, in quanto non escusse in dibattimento. 2. A fronte di tale motivazione, di natura evidentemente processuale, il motivo del ricorso per cassazione denuncia esclusivamente la ingiustificata ed irragionevole scelta del giudice dell'impugnazione di non aderire alla richiesta dell'appellante tesa alla << [...] rinnovazione delle prove acquisite nel dibattimento di primo grado e, specificamente, per l'escussione testimoniale di SF NA, BA EA, Di ZO CO, AN AD e Di TE EU, oltre che l'esame del C.T.P. Ing. Ciofani Gianluca, oltre che per l'assunzione di nuove prove, ovvero l'audizione testimoniale delle sigg.re TT MA e NE IA [...]», incentrando dunque la doglianza solo sul momento valutativo della affermazione di completezza del compendio probatorio acquisito, contestando la scelta di non ritenere necessarie le acquisizione difensive proposte in appello, al fine di provare in modo decisivo che la testimonianza di EU Di TE fosse mendace. 3. Il motivo, non supera il vaglio di ammissibilità perché non è idoneo ad incrinare la decisione. La disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 cod.proc.pen.) ha la funzione di integrare in tutto o solo in parte il compendio probatorio fissato nel corso del giudizio di primo grado, mediante la conseguente acquisizione di altre richieste probatorie delle parti. pt- 4 L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria i per il giudice dell'impugnazione . è funzionale al controllo della sentenza di primo grado, nel rispetto del principio devolutivo dell'appello. Pertanto, le prove dichiarative oggetto della rinnovazione devono essere considerate nel contesto probatorio già esistente, previa idonea rappresentazione della lacuna della sentenza appellata da parte dei motivi di ricorso, secondo le previsioni dell'art. 581 cod. proc. pen. La disposizione dì cui all'art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento,t da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearne , l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari elS- processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento ( Sez. 6, n. 48093 del 2018, Barbetta, Rv. 274230 - 01). La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998, Masone e altri, Rv. 210217). Nella specie, risulta incensurabile la motivazione fondata sulla specifica disamina del compendio probatorio acquisito in primo grado e sulla esclusione esplicita del sospetto di mendacio del teste Di TE, contenute nelle pagine 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata, con le quali la Corte di appello ha negato, in positivo, la necessità del mezzo di prova da assumere al fine di superare la presunzione di completezza del compendio probatorio acquisito dalla sentenza di condanna di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta ai dubbi espressi dall'appellante in ordine alle posizioni assunte in loco dai testi, facendo riferimento anche all'esito del confronto disposto Di TE e Di ZO. 4. Anche il profilo del primo motivo con il quale si lamenta la violazione del principio di affidamento è manifestamente infondato. Il motivo evoca il principio di affidamento nell'ambito della circolazione stradale, in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma può riporre un ragionevolmente affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano osservando le regole di diligenza proprie (Sez. 4, 22/11/2023, (dep.2024), n.1929 Blushaj, Rv. 285635 - 01). Tale principio va contemperato con l'opposto principio secondo cui l'agente può essere responsabile dell'evento seppur dovuto anche al comportamento imprudente altrui purché questo sia stato ragionevolmente 5 prevedibile nelle condizioni concrete;
di talché la colpa della vittima rientrando nella normale prevedibilità, non elide la colpa dell'agente per quanto residuale (Sez. 4, n. 492:3 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del 6/05/2021, Busdraghi, Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 6/12/2017, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 5691 del 2/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 12260 del 9/01/2015, Moccia, Rv. 263010; Sez. 4, n. 46741 del 8/10/2009, Minunno, Rv. 245563). In proposito, la menzionata giurisprudenza di legittimità ha pure evidenziato che nel caso di convergenza delle colpe di agente e vittima la valutazione sull'affidamento del primo riposto sulle condotte altrui, vittime o cooperanti, presuppone un ruolo causale materiale e psicologico nel caso in cui l'agente abbia anche in minima parte contribuito alla causazione dell'evento con una propria violazione cautelare. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato con linearità logica che l'imputato si è reso responsabile della violazione cautelare costituita dalla effettuazione della svolta a sinistra, con attraversamento della opposta corsia di marcia percorsa in quel momento dalla autovettura condotta dal SC, senza arrestare la marcia e quindi senza dare la precedenza, e ciò costituisce una concausa dell'evento. L'apporto causale di tale condotta ha rivestito nella dinamica dell'impatto tra i due veicoli una effettiva (e non ipotetica) concausa dell'evento, tale da addebitarlo eziologicamente anche all'imputato, oltre che alla vittima. 5. Il secondo motivo è pure manifestamente infondato e per molti aspetti inammissibile. In primo luogo, il motivo va sfrondato dagli aspetti che evocano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per le ragioni sopra esposte e che lo rendono, per tali aspetti inammissibile. La sentenza non è peraltro affetta dal vizio di contraddittorietà ed illogicità sul punto essenziale della individuazione del punto d'urto dei mezzi, come riprodotto alla pagina 9. Se è vero che il punto d'urto non è quello individuato dai Carabinieri, perché in effetti i giudici di merito concordano sull'arretramento di circa 6,30 o 6,50 metri, va osservato che la sentenza della Corte di appello dà atto di tale accertamento. Inoltre, stante la sostanziale conformità di accertamento, la sentenza qui in esame va integrata con le pagine 5 e 7 di quella del Tribunale, che ha affermato che < < la collisione era avvenuta tra la parte anteriore (prevalentemente sinistra) della Renault e (prevalentemente destra) della Opel, ove quest'ultima risultava inclinata di circa 15° sulla corsia di pertinenza della prima, in prossimità della linea discontinua di mezzeria e, precisamente, a circa 70 cm. dalla stessa», e che ha 6 esplicitamente condiviso <‹[...] l'osservazione dei consulenti di Procura e difesa, che ritengono di anticipare il punto d'urto di circa 6,5 metri rispetto a quello inizialmente segnalato dalla p.g. sulla scorta della scalfittura impressa sull'asfalto dal braccio oscillante sinistro della Renault, considerando, con argomentazione ragionevole, che la componente meccanica de qua non poteva aver ceduto simultaneamente all'impatto, ma nel corso del tragitto percorso dal mezzo sulla spinta dell'energia liberata dalla collisione». Così determinato l'intero tessuto motivazionale, non vi è alcun contrasto logico nella motivazione della sentenza impugnata derivante da travisamenti della prova, unico vizio che legittimerebbe il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non essendo stato rappresenton specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Si tratta infatti di sentenza di appello basata sulla conferma dell'accertamento in fatto posto in essere dalla sentenza di primo grado, cd. doppia conforme. (vd. ex multis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 Rv. 283777). 6. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sento n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presideqtfé?