Art. 4.
La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'articolo 1, e' concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.
La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'articolo 1, e' concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.