Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
23 gennaio 2026
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
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1. (1)Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, incluse le assicurazioni sulla vita. 2. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre, alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto a distanza; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59 …
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