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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 8120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8120 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AC EN n. in Albania il 5/4/1995 (alias IK EN n. 1/9/1996) avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Perugia in data 5/11/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al ritenuto pericolo di fuga e per il rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Perugia, in accoglimento dell'appello del P.m. avverso il provvedimento del Gip che, in data 5/10/2024, aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di AC NE, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8120 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 04/02/2025 indagato per il delitto di rapina aggravata in concorso, applicava al ricorrente la misura cautelare inframuraria, ritenendo sussistenti sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c), cod.proc.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Donatella Panzarola, deducendo: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. b) cod.proc.pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza del ravvisato pericolo di fuga. La difesa contesta la correttezza delle informazioni poste a base del pericolo di fuga del prevenuto, segnalando che egli aveva cambiato il proprio nome e la data di nascita in Albania con una procedura del tutto legale, facendo rientro in Italia - paese dal quale era stato espulso nel gennaio 2017- con un nuovo passaporto rilasciato a nome di IK EN;
che con tali generalità veniva identificato sul territorio nazionale sia nel gennaio 2018 che nell'ottobre 2021, circostanze dalle quali si desume che l'indagato non ha fatto ricorso al cambio delle generalità per rendersi irreperibile ma piuttosto per aggirare il provvedimento di espulsione. Milita in senso contrario all'addotta irreperibilità sostanziale il fatto che l'indagato è stato rintracciato il giorno successivo all'emissione dell'ordinanza impugnata ai fini della notifica del provvedimento;
2.2 l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e connessa carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente esposto le ragioni che rendono concreto ed attuale il rischio di recidiva ed ha trascurato che l'azione delittuosa traeva origine dalla peculiare situazione familiare e dallo specifico contesto culturale di origine dell'indagato, elementi che unitamente al tempo trascorso avrebbero dovuto condurre ad escludere il rischio di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita accoglimento in considerazione della manifesta infondatezza delle censure formulate. La difesa non contesta la gravità indiziaria in relazione al delitto di rapina pluriaggravata contestato all'indagato, limitando i propri rilievi alla sussistenza delle esigenze cautelari ritenute dal collegio del riesame. Deve al riguardo osservarsi che i giudici dell'appello cautelare hanno correttamente apprezzato le emergenze acquisite, rassegnando una motivazione giuridicamente corretta e priva di criticità giustificative. 1.1 Con riferimento al pericolo di fuga la difesa fornisce una lettura alternativa degli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata che non può trovare ingresso in questa sede a fronte di una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste. 2 Risultano incontestate le circostanze relative all'avvenuta espulsione dell'indagato nel gennaio 2017, al cambio di generalità e data di nascita effettuato in Albania, cui faceva seguito il rilascio di un nuovo passaporto, al rientro in Italia ove veniva controllato in almeno due occasioni nel periodo di interdizione, all'assenza di un domicilio o dimora sul territorio nazionale nel periodo di interesse e fino all'ottobre 2024, elementi che i giudici cautelari hanno criticamente scrutinato e posto a fondamento di una valutazione di sostanziale irreperibilità dell'indagato a seguito dei fatti delittuosi contestati, espressiva della volontà di sottrarsi alle conseguenze giudiziarie per gli addebiti ascrittigli. Si tratta di apprezzamento che sfugge a censura in questa sede in quanto valorizza dati specifici, persistenti nel tempo, sintomatici di disobbedienza alla legge e rivelatori di una tendenza elusiva rispetto ai provvedimenti statuali in quanto tali idonei a fondare il giudizio prognostico in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia. La trama argomentativa dell'ordinanza impugnata appare, infatti, connotata da coerenza logica e rispondente a canoni di ragionevolezza, oltre che allineata ai principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220 - 01; n. 16864 del 07/03/2018, Rv. 273011-01). 2. Il secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano criticamente all'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale ha efficacemente argomentato in ordine al c.d. tempo silente negativamente valorizzato dal Gip;
ha evidenziato la personalità vendicativa e spregiudicata dell'indagato, la gravità del fatto addebitato, commesso in pieno giorno in mezzo al traffico cittadino con il concorso di altri tre soggetti rimasti ignoti, per motivi futili;
la spiccata capacità criminale desumibile dalla pianificazione del delitto, indici convergenti nel sostanziare un elevato rischio cautelare. La difesa attesta la propria confutazione circa la ritenuta elevata pericolosità sociale del prevenuto sull'apodittico assunto che l'azione delittuosa trova esclusivo fondamento nel contesto culturale d'origine dell'imputato che ritiene intollerabile che " la madre del proprio figlio abbia una relazione con un'altra persona", movente che avrebbe dovuto condurre ad 3 escludere il pericolo di recidiva, senza alcun confronto critico con gli specifici indici prognostici richiamati dal collegio cautelare. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al ritenuto pericolo di fuga e per il rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Perugia, in accoglimento dell'appello del P.m. avverso il provvedimento del Gip che, in data 5/10/2024, aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di AC NE, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8120 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 04/02/2025 indagato per il delitto di rapina aggravata in concorso, applicava al ricorrente la misura cautelare inframuraria, ritenendo sussistenti sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c), cod.proc.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Donatella Panzarola, deducendo: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. b) cod.proc.pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza del ravvisato pericolo di fuga. La difesa contesta la correttezza delle informazioni poste a base del pericolo di fuga del prevenuto, segnalando che egli aveva cambiato il proprio nome e la data di nascita in Albania con una procedura del tutto legale, facendo rientro in Italia - paese dal quale era stato espulso nel gennaio 2017- con un nuovo passaporto rilasciato a nome di IK EN;
che con tali generalità veniva identificato sul territorio nazionale sia nel gennaio 2018 che nell'ottobre 2021, circostanze dalle quali si desume che l'indagato non ha fatto ricorso al cambio delle generalità per rendersi irreperibile ma piuttosto per aggirare il provvedimento di espulsione. Milita in senso contrario all'addotta irreperibilità sostanziale il fatto che l'indagato è stato rintracciato il giorno successivo all'emissione dell'ordinanza impugnata ai fini della notifica del provvedimento;
2.2 l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e connessa carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente esposto le ragioni che rendono concreto ed attuale il rischio di recidiva ed ha trascurato che l'azione delittuosa traeva origine dalla peculiare situazione familiare e dallo specifico contesto culturale di origine dell'indagato, elementi che unitamente al tempo trascorso avrebbero dovuto condurre ad escludere il rischio di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita accoglimento in considerazione della manifesta infondatezza delle censure formulate. La difesa non contesta la gravità indiziaria in relazione al delitto di rapina pluriaggravata contestato all'indagato, limitando i propri rilievi alla sussistenza delle esigenze cautelari ritenute dal collegio del riesame. Deve al riguardo osservarsi che i giudici dell'appello cautelare hanno correttamente apprezzato le emergenze acquisite, rassegnando una motivazione giuridicamente corretta e priva di criticità giustificative. 1.1 Con riferimento al pericolo di fuga la difesa fornisce una lettura alternativa degli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata che non può trovare ingresso in questa sede a fronte di una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste. 2 Risultano incontestate le circostanze relative all'avvenuta espulsione dell'indagato nel gennaio 2017, al cambio di generalità e data di nascita effettuato in Albania, cui faceva seguito il rilascio di un nuovo passaporto, al rientro in Italia ove veniva controllato in almeno due occasioni nel periodo di interdizione, all'assenza di un domicilio o dimora sul territorio nazionale nel periodo di interesse e fino all'ottobre 2024, elementi che i giudici cautelari hanno criticamente scrutinato e posto a fondamento di una valutazione di sostanziale irreperibilità dell'indagato a seguito dei fatti delittuosi contestati, espressiva della volontà di sottrarsi alle conseguenze giudiziarie per gli addebiti ascrittigli. Si tratta di apprezzamento che sfugge a censura in questa sede in quanto valorizza dati specifici, persistenti nel tempo, sintomatici di disobbedienza alla legge e rivelatori di una tendenza elusiva rispetto ai provvedimenti statuali in quanto tali idonei a fondare il giudizio prognostico in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia. La trama argomentativa dell'ordinanza impugnata appare, infatti, connotata da coerenza logica e rispondente a canoni di ragionevolezza, oltre che allineata ai principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220 - 01; n. 16864 del 07/03/2018, Rv. 273011-01). 2. Il secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano criticamente all'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale ha efficacemente argomentato in ordine al c.d. tempo silente negativamente valorizzato dal Gip;
ha evidenziato la personalità vendicativa e spregiudicata dell'indagato, la gravità del fatto addebitato, commesso in pieno giorno in mezzo al traffico cittadino con il concorso di altri tre soggetti rimasti ignoti, per motivi futili;
la spiccata capacità criminale desumibile dalla pianificazione del delitto, indici convergenti nel sostanziare un elevato rischio cautelare. La difesa attesta la propria confutazione circa la ritenuta elevata pericolosità sociale del prevenuto sull'apodittico assunto che l'azione delittuosa trova esclusivo fondamento nel contesto culturale d'origine dell'imputato che ritiene intollerabile che " la madre del proprio figlio abbia una relazione con un'altra persona", movente che avrebbe dovuto condurre ad 3 escludere il pericolo di recidiva, senza alcun confronto critico con gli specifici indici prognostici richiamati dal collegio cautelare. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025