CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI AR EL BO R.G.N. 28468/2025 ES RI SENTENZA Sui ricorsi proposti da: MA SS nato a [...] il [...] Lo IA IA RT nato a [...] il [...] ON RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere IA Daniela Borsellino;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino statuizioni che andranno eliminate;
il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Vibo Valentia il 29 maggio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MA SS, Lo IA IA RT e ON RI in ordine ai reati loro ascritti ai capi A, E, F, E e G perché estinti per intervenuta prescrizione;
ha confermato la responsabilità dei predetti in ordine al reato di invasione abusiva contestato al capo H, rideterminando la pena inflitta;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata, che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione dei manufatti abusivi e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di due mesi. Si addebita ai tre imputati di avere realizzato delle costruzioni abusive, in assenza delle prescritte autorizzazioni e su terreno adiacente all’appartamento loro assegnato di proprietà dell’ente ATERP.
2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i tre imputati, con atti distinti ma dal contenuto sovrapponibile, deducendo quanto segue.
2.1. Violazione degli artt. 163 e 165 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla dedotta illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione nel fabbricato abusivo e al ripristino dello Stato dei luoghi. Osservano i ricorrenti che la Corte di appello ha omesso di prendere in considerazione i rilievi sollevati con il gravame in ordine alla indebita subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, statuizione che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica motivazione nella sentenza di primo grado;
la Corte non ha risposto alla relativa Penale Sent. Sez. 2 Num. 82 Anno 2026 Presidente: GA GI Relatore: BO AR EL Data Udienza: 19/11/2025 censura. Rileva la difesa che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena, può subordinare il beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, ma deve fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui ritiene di applicarla nei confronti di un soggetto che non abbia mai fruito del relativo beneficio. Nel caso in esame, era stato formulato uno specifico motivo di appello ribadito nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, lamentando l’omessamotivazione da parte del giudice di primo grado sul punto.
2.2. Violazione dell'art. 31 comma 9 d.p.r. 380/2001 e dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 in ordine alla mancata revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo a seguito della dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato relativo all'abuso edilizio e alla violazione in tema di tutela del paesaggio;
la Corte di appello pur dichiarando l'intervenuta estinzione dei reati ha omesso di disporre la revoca dell'ordine di demolizione e di restituzione in pristino dello Stato dei luoghi.
2.3. Violazione degli artt. 163 e 165 cod.pen. in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena libera da oneri di fare, per non avere la Corte territoriale, in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, revocato la subordinazione del concesso beneficio alla demolizione dell'opera abusiva.
2.4. Violazione degli artt. 633 e 639 bis cod.pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici e con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, in quanto l'attività edificatoria abusiva è stata realizzata su un appezzamento di terreno appartenente all’ATERP, ma di fatto posseduto da lungo tempo da parte degli imputati che vengono indicati come possessori occupanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono in parte fondati per le ragioni che verranno esposte.
1.1 Il primo motivo dei ricorsi è fondato. L'art. 165 cod. pen. prevede la possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla riparazione del danno cagionato dal reato. In tema di invasione di terreni, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 cod. pen., perché la restituzione della res assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Peraltro, l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della collettività o l'utilizzazione secondo le finalità che la P.A. intende conseguire. (Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv. 233233 - 01) E’ stato precisato che in tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio. (Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, Di, Rv. 283655 - 01) In motivazione, la Corte di legittimità ha precisato che il giudizio prognostico può ricavarsi anche dai passaggi argomentativi relativi alla valutazione del fatto, ovvero ancora alla persistente inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal Comune. 2 In effetti, nel caso in esame, il Tribunale ha disposto la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di invasione alla demolizione del manufatto abusivo, senza fornire al riguardo alcuna motivazione e la Corte, sebbene con l'atto di appello fosse stata devoluta questa specifica doglianza,incorre nel medesimo vizio, non offrendo alcuna argomentazione sul punto, pur confermando la statuizione in dispositivo. Si impone di conseguenza l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello che provvederà a valutare la doglianza formulata con l’appello ed eventualmente ad esplicitare le ragioni a sostegno della subordinazione del beneficiodella sospensione della pena alla demolizione del manufatto abusivo, che continuando ad insistere sulla porzione di terreno altrui, determina la permanenza della condotta illecita.
1.2 La seconda censura è manifestamente infondata. E’ vero che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d'appello comporta la dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che tale statuizione consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall'art. 31, comma 9, del citato d.P.R. (Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616; Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907; Sez. 3, n. 9915 del 18/12/2020, dep. 2021, Polverino, non mass.) Tuttaviacon la sentenza di primo grado è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla demolizione del manufatto abusivo e al ripristino dello Stato dei luoghi nel termine di due mesi, ma non è stata ordinata la demolizione della costruzione, che pertanto non può essere oggetto di revoca.
1.3 La terza censura rimane assorbita dall’accoglimento del primo motivo in quanto, a sostegno della disposta subordinazione del beneficio ex art. 163 cod. pen. si rende necessaria una specifica motivazione.
1.4 La quartacensura, che, riguardando l’affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto avrebbe dovuto essere formulata per prima, è manifestamente infondata ed è generica poiché non si confronta con la specifica motivazione resa dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato che non può negarsi la volontarietà di invadere il bene poiché i manufatti abusivi esistevano su porzioni di terreno della Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica e i ricorrenti, assegnatari e non proprietari di alloggi inseriti in quel condominio, non potevano ignorare di stare occupando con la loro attività illecita una porzione di terreno altrui, avendo costruito dei manufatti abusivi sul terreno adiacente la loro abitazione, rispetto al quale erano meri detentori. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dei manufatti abusivi e al ripristino dello stato dei luoghi con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così è deciso, 19/11/2025 3 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EL BO GI GA 4
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino statuizioni che andranno eliminate;
il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Vibo Valentia il 29 maggio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MA SS, Lo IA IA RT e ON RI in ordine ai reati loro ascritti ai capi A, E, F, E e G perché estinti per intervenuta prescrizione;
ha confermato la responsabilità dei predetti in ordine al reato di invasione abusiva contestato al capo H, rideterminando la pena inflitta;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata, che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione dei manufatti abusivi e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di due mesi. Si addebita ai tre imputati di avere realizzato delle costruzioni abusive, in assenza delle prescritte autorizzazioni e su terreno adiacente all’appartamento loro assegnato di proprietà dell’ente ATERP.
2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i tre imputati, con atti distinti ma dal contenuto sovrapponibile, deducendo quanto segue.
2.1. Violazione degli artt. 163 e 165 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla dedotta illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione nel fabbricato abusivo e al ripristino dello Stato dei luoghi. Osservano i ricorrenti che la Corte di appello ha omesso di prendere in considerazione i rilievi sollevati con il gravame in ordine alla indebita subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, statuizione che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica motivazione nella sentenza di primo grado;
la Corte non ha risposto alla relativa Penale Sent. Sez. 2 Num. 82 Anno 2026 Presidente: GA GI Relatore: BO AR EL Data Udienza: 19/11/2025 censura. Rileva la difesa che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena, può subordinare il beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, ma deve fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui ritiene di applicarla nei confronti di un soggetto che non abbia mai fruito del relativo beneficio. Nel caso in esame, era stato formulato uno specifico motivo di appello ribadito nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, lamentando l’omessamotivazione da parte del giudice di primo grado sul punto.
2.2. Violazione dell'art. 31 comma 9 d.p.r. 380/2001 e dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 in ordine alla mancata revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo a seguito della dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato relativo all'abuso edilizio e alla violazione in tema di tutela del paesaggio;
la Corte di appello pur dichiarando l'intervenuta estinzione dei reati ha omesso di disporre la revoca dell'ordine di demolizione e di restituzione in pristino dello Stato dei luoghi.
2.3. Violazione degli artt. 163 e 165 cod.pen. in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena libera da oneri di fare, per non avere la Corte territoriale, in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, revocato la subordinazione del concesso beneficio alla demolizione dell'opera abusiva.
2.4. Violazione degli artt. 633 e 639 bis cod.pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici e con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, in quanto l'attività edificatoria abusiva è stata realizzata su un appezzamento di terreno appartenente all’ATERP, ma di fatto posseduto da lungo tempo da parte degli imputati che vengono indicati come possessori occupanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono in parte fondati per le ragioni che verranno esposte.
1.1 Il primo motivo dei ricorsi è fondato. L'art. 165 cod. pen. prevede la possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla riparazione del danno cagionato dal reato. In tema di invasione di terreni, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 cod. pen., perché la restituzione della res assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Peraltro, l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della collettività o l'utilizzazione secondo le finalità che la P.A. intende conseguire. (Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv. 233233 - 01) E’ stato precisato che in tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio. (Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, Di, Rv. 283655 - 01) In motivazione, la Corte di legittimità ha precisato che il giudizio prognostico può ricavarsi anche dai passaggi argomentativi relativi alla valutazione del fatto, ovvero ancora alla persistente inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal Comune. 2 In effetti, nel caso in esame, il Tribunale ha disposto la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di invasione alla demolizione del manufatto abusivo, senza fornire al riguardo alcuna motivazione e la Corte, sebbene con l'atto di appello fosse stata devoluta questa specifica doglianza,incorre nel medesimo vizio, non offrendo alcuna argomentazione sul punto, pur confermando la statuizione in dispositivo. Si impone di conseguenza l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello che provvederà a valutare la doglianza formulata con l’appello ed eventualmente ad esplicitare le ragioni a sostegno della subordinazione del beneficiodella sospensione della pena alla demolizione del manufatto abusivo, che continuando ad insistere sulla porzione di terreno altrui, determina la permanenza della condotta illecita.
1.2 La seconda censura è manifestamente infondata. E’ vero che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d'appello comporta la dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che tale statuizione consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall'art. 31, comma 9, del citato d.P.R. (Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616; Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907; Sez. 3, n. 9915 del 18/12/2020, dep. 2021, Polverino, non mass.) Tuttaviacon la sentenza di primo grado è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla demolizione del manufatto abusivo e al ripristino dello Stato dei luoghi nel termine di due mesi, ma non è stata ordinata la demolizione della costruzione, che pertanto non può essere oggetto di revoca.
1.3 La terza censura rimane assorbita dall’accoglimento del primo motivo in quanto, a sostegno della disposta subordinazione del beneficio ex art. 163 cod. pen. si rende necessaria una specifica motivazione.
1.4 La quartacensura, che, riguardando l’affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto avrebbe dovuto essere formulata per prima, è manifestamente infondata ed è generica poiché non si confronta con la specifica motivazione resa dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato che non può negarsi la volontarietà di invadere il bene poiché i manufatti abusivi esistevano su porzioni di terreno della Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica e i ricorrenti, assegnatari e non proprietari di alloggi inseriti in quel condominio, non potevano ignorare di stare occupando con la loro attività illecita una porzione di terreno altrui, avendo costruito dei manufatti abusivi sul terreno adiacente la loro abitazione, rispetto al quale erano meri detentori. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dei manufatti abusivi e al ripristino dello stato dei luoghi con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così è deciso, 19/11/2025 3 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EL BO GI GA 4