Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 82
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato abusivo e al ripristino dello stato dei luoghi

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, evidenziando che né il Tribunale né la Corte d'appello hanno fornito adeguata motivazione sulla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo. Pertanto, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto.

  • Rigettato
    Mancata revoca dell'ordine di demolizione

    La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, precisando che l'estinzione per prescrizione del reato edilizio non comporta la revoca dell'ordine di demolizione se questo non è stato espressamente emesso in primo grado. Nel caso di specie, l'ordine di demolizione era subordinato alla sospensione condizionale della pena e non una statuizione autonoma.

  • Rigettato
    Mancata concessione della sospensione condizionale della pena senza subordinazione

    La censura è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo alla necessità di motivazione specifica sulla subordinazione del beneficio.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento psicologico del reato di invasione di terreni

    La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e generica, evidenziando che la volontarietà dell'invasione non può essere negata, dato che i manufatti abusivi erano su terreno altrui e gli imputati, in quanto assegnatari e non proprietari, non potevano ignorare l'occupazione illecita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 82
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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