Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2026, proposto da
IT NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Michela Cammarino, Bartolomeo Emilio Biuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Am.Terr. di Ancona, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza nr. 228-2025 del Tribunale di Ancona sez. lavoro per riconoscimento retribuzione professionale docenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. AN IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo della somma di € 1.620,90 oltre rivalutazione e interessi come per legge a titolo di retribuzione professionale docenti
Ha altresì posto a carico della parte resistente le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sulla citata sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce, con la presente iniziativa giudiziaria, per il pagamento delle somme liquidate in sentenza.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria formale.
All’udienza camerale del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe.
2.2 Difatti, in presenza dei presupposti di legge e, in particolare, in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
2.3. Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine, va assegnato il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
2.4. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando ogni atto (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc.) necessario all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
3. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe e condanna l’Amministrazione resistente a darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si reputa congruo liquidare nell’importo di € 800,00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM NI, Presidente
AN IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN IU | Renata EM NI |
IL SEGRETARIO