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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 427 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Pase
e
CARTA TO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Serini e Fiorello Zaupa
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
I ricorrenti hanno presentato congiuntamente il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dimostrando la comune volontà di addivenire alla cessazione definitiva del vincolo matrimoniale.
Gli stessi ribadiscono che non vi è alcuna intenzione di riconciliarsi.
Si confermano pertanto le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, di seguito ribadite, e se ne chiede l'accoglimento:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vicenza in data
20.09.2003 tra i SI.ri RT TO e , atto trascritto nel registro degli Parte_1
Atti di Matrimonio di detto Comune all'anno 2003, n. 209, Parte II, Serie A;
2) ordinarsi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ad ogni altra incombenza prevista dall'art. 10 legge n. 898/1970;
3) disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con stabile residenza presso l'abitazione della madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta egli ovvero la figlia stessa lo desiderino,
previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici-ricreativi della ragazza e con quelli lavorativi dei genitori, e in ogni caso quantomeno nei seguenti termini: tutti i fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera, la metà
delle vacanze di Natale, la metà delle vacanze di Pasqua e un mese durante le vacanze estive;
4) disporsi l'obbligo a carico del SI. RT TO di provvedere al mantenimento dei figli mediante contributo mensile di euro 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, importo
2 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno, da versarsi entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla SI.ra
. Le spese straordinarie dei figli di carattere sanitario (medico Parte_1
specialistiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal SSN), educativo scolastiche (tasse, imposte e costi di iscrizione, anche universitari, materiale didattico,
cancelleria, libri di testo, gite, trasporti), sportive (attività sportiva, anche agonistica,
abbigliamento, abbonamenti ed equipaggiamenti sportivi), ludico ricreative (centri estivi), debitamente documentate e preventivamente concordate laddove necessario,
in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, verranno equamente ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5) assegnarsi l'abitazione coniugale, in comproprietà fra i coniugi, sita in Vicenza, via
Spinelli n. 4, comprensiva degli arredi, alla SI.ra , la quale continuerà Parte_1
ad abitarvi assieme ai figli. Le spese ordinarie inerenti all'abitazione familiare saranno a carico esclusivo della SInora , mentre quelle straordinarie saranno a Parte_1
carico di entrambi i coniugi;
6) ribadirsi e confermarsi l'obbligo a carico della SI.ra di versare al SI. Parte_1
RT TO euro 200,00 mensili entro il 15 di ogni mese sul conto corrente a lui intestato fino al 15 luglio 2028, e precisamente quanto ad euro 110,00 a titolo di rimborso della propria quota di mutuo che è stato estinto anticipatamente dal SI. RT
TO e quanto ad euro 90,00 per il rimborso delle spese del finanziamento dell'autovettura Ford Cmax tg EW173DE rimasta di proprietà della SInora
[...]
; Pt_1
7) disporsi la ripartizione dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali tra i genitori in
3 ragione del 50% ciascuno;
8) nulla a titolo di assegni divorzili tra i coniugi, essendo entrambi autosufficienti ed economicamente indipendenti, e difettandone ogni ulteriore presupposto;
9) autorizzare entrambi i coniugi al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per loro stessi e per la figlia minore;
10) spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 20.09.2003.
All'esito dell'udienza del 06.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 03/02/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza
4 interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Persona_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RT TO l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Persona_2
mensile di euro 300,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
5 Vicenza, via Spinelli n.4, in favore di , quale genitore convivente con la Parte_1
figlia minore e con il figlio maggiorenne , economicamente non Per_1 Persona_2
autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e /o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per loro stessi e per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da CARTA TO in Vicenza il 20.09.2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 209, parte II, serie A, anno 2003;
c) compensa le spese.
6 Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio dell'8.7.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 427 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Pase
e
CARTA TO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Serini e Fiorello Zaupa
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
I ricorrenti hanno presentato congiuntamente il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dimostrando la comune volontà di addivenire alla cessazione definitiva del vincolo matrimoniale.
Gli stessi ribadiscono che non vi è alcuna intenzione di riconciliarsi.
Si confermano pertanto le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, di seguito ribadite, e se ne chiede l'accoglimento:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vicenza in data
20.09.2003 tra i SI.ri RT TO e , atto trascritto nel registro degli Parte_1
Atti di Matrimonio di detto Comune all'anno 2003, n. 209, Parte II, Serie A;
2) ordinarsi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ad ogni altra incombenza prevista dall'art. 10 legge n. 898/1970;
3) disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con stabile residenza presso l'abitazione della madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta egli ovvero la figlia stessa lo desiderino,
previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici-ricreativi della ragazza e con quelli lavorativi dei genitori, e in ogni caso quantomeno nei seguenti termini: tutti i fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera, la metà
delle vacanze di Natale, la metà delle vacanze di Pasqua e un mese durante le vacanze estive;
4) disporsi l'obbligo a carico del SI. RT TO di provvedere al mantenimento dei figli mediante contributo mensile di euro 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, importo
2 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno, da versarsi entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla SI.ra
. Le spese straordinarie dei figli di carattere sanitario (medico Parte_1
specialistiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal SSN), educativo scolastiche (tasse, imposte e costi di iscrizione, anche universitari, materiale didattico,
cancelleria, libri di testo, gite, trasporti), sportive (attività sportiva, anche agonistica,
abbigliamento, abbonamenti ed equipaggiamenti sportivi), ludico ricreative (centri estivi), debitamente documentate e preventivamente concordate laddove necessario,
in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, verranno equamente ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5) assegnarsi l'abitazione coniugale, in comproprietà fra i coniugi, sita in Vicenza, via
Spinelli n. 4, comprensiva degli arredi, alla SI.ra , la quale continuerà Parte_1
ad abitarvi assieme ai figli. Le spese ordinarie inerenti all'abitazione familiare saranno a carico esclusivo della SInora , mentre quelle straordinarie saranno a Parte_1
carico di entrambi i coniugi;
6) ribadirsi e confermarsi l'obbligo a carico della SI.ra di versare al SI. Parte_1
RT TO euro 200,00 mensili entro il 15 di ogni mese sul conto corrente a lui intestato fino al 15 luglio 2028, e precisamente quanto ad euro 110,00 a titolo di rimborso della propria quota di mutuo che è stato estinto anticipatamente dal SI. RT
TO e quanto ad euro 90,00 per il rimborso delle spese del finanziamento dell'autovettura Ford Cmax tg EW173DE rimasta di proprietà della SInora
[...]
; Pt_1
7) disporsi la ripartizione dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali tra i genitori in
3 ragione del 50% ciascuno;
8) nulla a titolo di assegni divorzili tra i coniugi, essendo entrambi autosufficienti ed economicamente indipendenti, e difettandone ogni ulteriore presupposto;
9) autorizzare entrambi i coniugi al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per loro stessi e per la figlia minore;
10) spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 20.09.2003.
All'esito dell'udienza del 06.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 03/02/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza
4 interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Persona_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RT TO l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Persona_2
mensile di euro 300,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
5 Vicenza, via Spinelli n.4, in favore di , quale genitore convivente con la Parte_1
figlia minore e con il figlio maggiorenne , economicamente non Per_1 Persona_2
autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e /o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per loro stessi e per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da CARTA TO in Vicenza il 20.09.2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 209, parte II, serie A, anno 2003;
c) compensa le spese.
6 Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio dell'8.7.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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