Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 79
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Omessa notifica avviso di accertamento sotteso

    Il ricorso è stato notificato alla NE CA all'indirizzo di posta elettronica non corretto, mentre la cartella indicava un indirizzo PEC specifico per la notifica all'ente impositore. La corretta notifica all'ente impositore è prescritta a pena di inammissibilità.

  • Inammissibile
    Prescrizione del tributo

    La questione della prescrizione non è stata affrontata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione passiva

    La questione del difetto di legittimazione passiva non è stata affrontata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Nullità della notifica della cartella

    La questione della nullità della notifica della cartella non è stata affrontata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione dell'atto

    La questione del difetto di motivazione non è stata affrontata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 79
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo