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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10233/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Primavera -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010552149000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate RI.
Ricorrente_1La ricorrente si è costituita in giudizio il 30/5/25. L'Agenzia delle Entrate RI si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 21/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
Rilevata l'omessa citazione della NE CA, ente impositore, è stata ordinata al ricorrente l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 co. 6 D.L.vo 542/96, con termine di gg. 30, e il procedimento è stato rinviato al 9/12/25
Il ricorrente ha depositato in data 17/11/25 la prova della notifica del ricorso alla NE (effettuata in pari data), la quale è rimasta contumace. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo, il proprio difetto di legittimazione passiva, la nullità della notifica della cartella e il difetto di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate RI evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che il ricorso è stato notificato alla NE CA all'indirizzo di posta elettronica Email_3. Orbene, detta notifica va considerata irrituale in quanto nella cartella di pagamento è chiaramente specificato che “nei confronti dell'ente impositore il ricorso è proposto mediante notifica alla NE CA …indirizzo PEC Email_4 ...”.
Orbene, osserva questo Giudice che l'art. 14 D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso (come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche alla NE CA e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Pertanto, il rilevato difetto di notifica alla NE CA determina l'inammissibilità del ricorso. La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
EM PR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10233/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Primavera -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010552149000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate RI.
Ricorrente_1La ricorrente si è costituita in giudizio il 30/5/25. L'Agenzia delle Entrate RI si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 21/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
Rilevata l'omessa citazione della NE CA, ente impositore, è stata ordinata al ricorrente l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 co. 6 D.L.vo 542/96, con termine di gg. 30, e il procedimento è stato rinviato al 9/12/25
Il ricorrente ha depositato in data 17/11/25 la prova della notifica del ricorso alla NE (effettuata in pari data), la quale è rimasta contumace. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo, il proprio difetto di legittimazione passiva, la nullità della notifica della cartella e il difetto di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate RI evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che il ricorso è stato notificato alla NE CA all'indirizzo di posta elettronica Email_3. Orbene, detta notifica va considerata irrituale in quanto nella cartella di pagamento è chiaramente specificato che “nei confronti dell'ente impositore il ricorso è proposto mediante notifica alla NE CA …indirizzo PEC Email_4 ...”.
Orbene, osserva questo Giudice che l'art. 14 D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso (come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche alla NE CA e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Pertanto, il rilevato difetto di notifica alla NE CA determina l'inammissibilità del ricorso. La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
EM PR