Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
L'ordinanza di convalida del fermo ha valore circoscritto al controllo di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, con esclusivo riferimento alle condizioni che disciplinano il fermo, e non costituisce titolo di detenzione essendo indispensabile perché permanga lo stato custodiale l'emanazione di uno specifico provvedimento impositivo di una misura coercitiva. Ne consegue che i piani su cui agiscono i due istituti (arresto e fermo da un lato e misura custodiale dall'altra) sono diversi sicché la convalida del fermo non necessariamente impone la protrazione dello stato di privazione della libertà del fermato (e viceversa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 18849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18849 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - del 27/02/2001
1. Dott. FRANCESCO MORELLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE COSENTINO - Consigliere - N. 1062
3. Dott. SECONDO CARMENINI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - N. 15285/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Brescia nei confronti di
1) BL RO UD CI, sedicente
2) AG SS MA SA, sedicente avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia dell'11-3-2000 Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione del Consigliere Dott. Carmenini
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con atto del 9.3.2000 il P.M. presso il Tribunale di Brescia richiedeva al Gip dello stesso Tribunale la convalida del fermo e l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della UL e della AK, sottoposta ad indagini in relazione ai reati ex art. 648 c.p. (capo A della rubrica), ex artt. 110 81 cpu, 468, 477 - 182 C.P. ed ex artt. 48, 480 C.P.. Il giudice adito, pur ritenendo che il titolo del reato (di cui al capo A) consentisse "la emissione della misura di cui all'art. 384 c.p.p." e che fossero stati "rispettati i termini di cui agli artt.
386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p.", tuttavia non convalidava il fermo ed applicava nei confronti delle imputate la misura cautelare dell'obbligo di dimora.
Ricorre per cassazione lo stesso P.M., limitatamente alla pronuncia sul fermo, deducendo il vizio di motivazione.
Il ricorso è fondato.
Dal contesto motivazionale del provvedimento impugnato, sembra potersi arguire che il giudicante abbia considerato unitariamente i presupposti della convalida del fermo e quelli dell'applicazione della misura cautelare;
dopo avere, infatti, valutato negativamente la situazione personale delle prevenute ed il loro collegamento con ambienti criminali, ha concluso "che, per altro, la considerazione della loro giovane età, del loro pregresso stato di incensuratezza e del ruolo tutto sommato marginale svolto nella vicenda degli assegni, induce a ritenere sufficiente una misura non custodiale"; di conseguenza ha negato la convalida.
La commissione degli elementi del fermo con quelli della misura cautelare ha comportato un errore di diritto, che non ha consentito al Gip di valutare la sussistenza o meno di tutti i presupposti del fermo.
Deve essere, invero, chiarito che l'accertamento dei presupposti del fermo è in buona misura indipendente dall'accertamento dei presupposti per l'applicazione della misura coercitiva eventualmente richiesta dal P.M.
L'ordinanza di convalida del fermo ha il valore circoscritto al controllo di legittimità dell'operato della P.G. o del P.M., con esclusivo riferimento alle condizioni che disciplinano il fermo, ma non costituisce titolo di detenzione;
per la permanenza dello stato di custodia cautelare occorre un provvedimento specifico impositivo della misura coercitiva.
I piani su cui agiscono i due istituti (arresto o fermo da una parte e misura custodiale cautelare dall'altra) sono diversi, si che la convalida del fermo non necessariamente impone la protrazione dello stato di privazione della libertà del fermato (e viceversa). Il Gip, pertanto, nel riconoscere o negare la convalida del fermo doveva tenere presenti esclusivamente i presupposti del fermo stesso, che sono: 1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
2) l'imputazione di un delitto specifico per entità della pena edittale o per la materia delle armi da guerra o degli esplosivi (art. 384, comma 1, c.p.p.); la sussistenza di elementi specifici che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga.
Nel provvedimento impugnato v'è la valutazione positiva della sussistenza dei primi due requisiti testè indicati, mentre manca qualsiasi concreta motivazione circa la eventuale sussistenza del prospettato pericolo di fuga, anche se si dà atto che le prevenute sono "clandestine nel territorio dello Stato e prive di alcuna occupazione lavorativa lecita".
L'omessa motivazione su un punto essenziale del percorso argomentativo concernente la richiesta di convalida del fermo comporta l'annullamento dell'impugnata ordinanza sul punto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per un nuovo esame, che tenga conto dei principi di diritto dianzi affermati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2001