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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verbania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TERZI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Verbania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12953 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi controversia oramai seriale in ordine al diniego di rimborso della addizionale provinciale al consumo di energia elettrica-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la giurisprudenza orami consolidata trattandosi di tributo erariale la obbligazione del rimborso è in capo allo Stato e non alla Provincia che pertanto difetta di legittimazione.
Atteso che al momneto della proposizione del ricorso la questione era di dubbia interpretazione vanno comunqu compensate la spese di lite
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione della Provincia . Spese compensate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TERZI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Verbania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12953 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi controversia oramai seriale in ordine al diniego di rimborso della addizionale provinciale al consumo di energia elettrica-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la giurisprudenza orami consolidata trattandosi di tributo erariale la obbligazione del rimborso è in capo allo Stato e non alla Provincia che pertanto difetta di legittimazione.
Atteso che al momneto della proposizione del ricorso la questione era di dubbia interpretazione vanno comunqu compensate la spese di lite
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione della Provincia . Spese compensate