CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32091 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Xu XI, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 23-05-2022 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la reazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Nicola Rigobello, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32091 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 novembre 2020, il Tribunale di Rovigo condannava Xu XI alla pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato per avere, nella qualità di titolare della ditta "Confezioni Bruno di Xu XI", al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'iva, occultato e/o distrutto le fatture attive richiamate in rubrica, in guisa da non consentire la ricostruzione del volume di affari;
fatto accertato in Badia Polesine il 16 maggio 2018. Con sentenza del 23 maggio 2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosceva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento delle imposte evase nella misura di 140.310,55 euro, da eseguire entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia di secondo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lagunare, Xu, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l'inosservanza dell'art. 2 cod. pen. e la mancata applicazione del principio del favor rei: si evidenzia in proposito che la Corte di appello ha erroneamente confermato il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 nella versione antecedente alla riforma del 2015, non considerando che al ricorrente sono state contestate, in alternativa tra loro e senza alcun accertamento sul fatto effettivamente accaduto, le due condotte sanzionate dalla norma incriminatrice, ovvero l'occultamento, che ha natura di reato permanente, e la distruzione, che ha natura di reato istantaneo. Pertanto, in assenza di accertamento sulla condotta effettivamente posta in essere dall'imputato, occorreva, in applicazione del principio del favor rei, applicare il regime sanzionatorio antecedente al 21 ottobre 2015, non gravando sull'imputato alcun onere probatorio sul tipo di condotta da lui realizzata. 2.1. Con memoria trasmessa il 14 marzo 2023, il difensore di Xu, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'indeterminatezza del capo di imputazione, rimasta tale anche all'esito dei giudizi di merito, che avrebbe imposto l'applicazione del trattamento sanzionatorio meno afflittivo, non essendo onere dell'imputato dimostrare di aver compiuto l'una o l'altra condotta contestata, perché entrambe costituenti reato, confliggendo l'assunto della decisione impugnata con il principio fondamentale del nostro ordinamento "nemo tenetur se detegere". CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Occorre premettere che, in base all'imputazione elevata dal P.M., il ricorrente è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché "occultava e/o distruggeva" le fatture attive compiutamente indicate in rubrica, "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per il periodo di imposta riferito agli anni 2013, 2014 e 2015". Viene dunque un rilievo una condotta alternativa, la cui data di accertamento è indicata nella contestazione nel 16 maggio 2018, il che rende non dirimenti le obiezioni difensive circa l'individuazione dello specifico comportamento ascritto all'imputato, posto che sia che si tratti di occultamento, sia che si tratti di distruzione, l'epoca del fatto è senz'altro successiva alla riformulazione della norma operata dall'art. 6, comma 1, d. Igs. n. 158 del 2015 (che ha elevato l'originaria cornice edittale da 6 mesi a 5 anni di reclusione alla forbice compresa da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione) e antecedente alla previsione di cui all'art. 39 del decreto legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019 (che ha portato la nuova cornice edittale da 3 e 7 anni di reclusione). Il fatto che la condotta illecita sia stata finalizzata a evadere le imposte relative agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 non consente di retrodatare i fatti di causa, posto che oggetto di imputazione rimangono pur sempre l'occultamento e/o la distruzione delie fatture, eventi questi collocati nel maggio del 2018, senza che, nel corso del procedimento, siano stati forniti dall'imputato elementi idonei a consentire di circoscrivere i fatti a un'epoca antecedente a quella contestata, che a sua volta è stata desunta dall'accertamento della Guardia di Finanza di Lendinara, scaturito da un controllo fiscale intrapreso nell'aprile 2018 nei confronti dell'impresa di cui Xu XI è risultato essere legale rappresentante (gli esiti della verifica compiuta dalla P.G. non sono peraltro oggetto di censura, per cui il mancato rinvenimento delle fatture attive è circostanza pacifica). Dunque, ove pure la condotta di cui è reso autore il ricorrente fosse consistita nella distruzione (reato istantaneo) e non nell'occultamento (reato permanente), rimane il fatto che entrambi i fatti risultano collocati in una ben precisa dimensione temporale, rispetto alla quale non è stato operato alcun trattamento deteriore in danno dell'imputato, né in punto di prescrizione (che per il reato in esame è decennale in forza della previsione di cui all'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000), né in punto di pena: al riguardo deve infatti osservarsi che il Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte di appello, ha irrogato a Xu (cui sono state negate le attenuanti generiche) la pena finale di anni 1 e 7 mesi di reclusione, pena ritenuta "sensibilmente superiore al minimo edittale in ragione della pluralità di annualità coinvolte, ma anche dell'ammontare complessivo elevato delle fatture occultate/distrutte che si è tradotto in un cospicutie indebito risparmio di imposta" (pag. 3 della pronuncia di primo grado). 3 Tale motivazione (non contestata dalla difesa) induce peraltro a ritenere che il Tribunale abbia fatto riferimento non alla cornice edittale vigente al momento del fatto (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione), ma a quella anteriore alla novella del 2015 (ossia da 6 mesi a 5 anni di reclusione), il che consente a maggior ragione di escludere la dedotta violazione dell'art. 2 cod. pen., atteso che la pena, pur a fronte della gravità del fatto (valutazione di merito questa non censurata dalla difesa), è stata fissata nell'ambito della forbice edittale non più vigente all'epoca del fatto, ma per l'imputato indubbiamente più favorevole. 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Xu deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la reazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Nicola Rigobello, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32091 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 novembre 2020, il Tribunale di Rovigo condannava Xu XI alla pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato per avere, nella qualità di titolare della ditta "Confezioni Bruno di Xu XI", al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'iva, occultato e/o distrutto le fatture attive richiamate in rubrica, in guisa da non consentire la ricostruzione del volume di affari;
fatto accertato in Badia Polesine il 16 maggio 2018. Con sentenza del 23 maggio 2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosceva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento delle imposte evase nella misura di 140.310,55 euro, da eseguire entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia di secondo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lagunare, Xu, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l'inosservanza dell'art. 2 cod. pen. e la mancata applicazione del principio del favor rei: si evidenzia in proposito che la Corte di appello ha erroneamente confermato il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 nella versione antecedente alla riforma del 2015, non considerando che al ricorrente sono state contestate, in alternativa tra loro e senza alcun accertamento sul fatto effettivamente accaduto, le due condotte sanzionate dalla norma incriminatrice, ovvero l'occultamento, che ha natura di reato permanente, e la distruzione, che ha natura di reato istantaneo. Pertanto, in assenza di accertamento sulla condotta effettivamente posta in essere dall'imputato, occorreva, in applicazione del principio del favor rei, applicare il regime sanzionatorio antecedente al 21 ottobre 2015, non gravando sull'imputato alcun onere probatorio sul tipo di condotta da lui realizzata. 2.1. Con memoria trasmessa il 14 marzo 2023, il difensore di Xu, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'indeterminatezza del capo di imputazione, rimasta tale anche all'esito dei giudizi di merito, che avrebbe imposto l'applicazione del trattamento sanzionatorio meno afflittivo, non essendo onere dell'imputato dimostrare di aver compiuto l'una o l'altra condotta contestata, perché entrambe costituenti reato, confliggendo l'assunto della decisione impugnata con il principio fondamentale del nostro ordinamento "nemo tenetur se detegere". CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Occorre premettere che, in base all'imputazione elevata dal P.M., il ricorrente è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché "occultava e/o distruggeva" le fatture attive compiutamente indicate in rubrica, "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per il periodo di imposta riferito agli anni 2013, 2014 e 2015". Viene dunque un rilievo una condotta alternativa, la cui data di accertamento è indicata nella contestazione nel 16 maggio 2018, il che rende non dirimenti le obiezioni difensive circa l'individuazione dello specifico comportamento ascritto all'imputato, posto che sia che si tratti di occultamento, sia che si tratti di distruzione, l'epoca del fatto è senz'altro successiva alla riformulazione della norma operata dall'art. 6, comma 1, d. Igs. n. 158 del 2015 (che ha elevato l'originaria cornice edittale da 6 mesi a 5 anni di reclusione alla forbice compresa da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione) e antecedente alla previsione di cui all'art. 39 del decreto legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019 (che ha portato la nuova cornice edittale da 3 e 7 anni di reclusione). Il fatto che la condotta illecita sia stata finalizzata a evadere le imposte relative agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 non consente di retrodatare i fatti di causa, posto che oggetto di imputazione rimangono pur sempre l'occultamento e/o la distruzione delie fatture, eventi questi collocati nel maggio del 2018, senza che, nel corso del procedimento, siano stati forniti dall'imputato elementi idonei a consentire di circoscrivere i fatti a un'epoca antecedente a quella contestata, che a sua volta è stata desunta dall'accertamento della Guardia di Finanza di Lendinara, scaturito da un controllo fiscale intrapreso nell'aprile 2018 nei confronti dell'impresa di cui Xu XI è risultato essere legale rappresentante (gli esiti della verifica compiuta dalla P.G. non sono peraltro oggetto di censura, per cui il mancato rinvenimento delle fatture attive è circostanza pacifica). Dunque, ove pure la condotta di cui è reso autore il ricorrente fosse consistita nella distruzione (reato istantaneo) e non nell'occultamento (reato permanente), rimane il fatto che entrambi i fatti risultano collocati in una ben precisa dimensione temporale, rispetto alla quale non è stato operato alcun trattamento deteriore in danno dell'imputato, né in punto di prescrizione (che per il reato in esame è decennale in forza della previsione di cui all'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000), né in punto di pena: al riguardo deve infatti osservarsi che il Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte di appello, ha irrogato a Xu (cui sono state negate le attenuanti generiche) la pena finale di anni 1 e 7 mesi di reclusione, pena ritenuta "sensibilmente superiore al minimo edittale in ragione della pluralità di annualità coinvolte, ma anche dell'ammontare complessivo elevato delle fatture occultate/distrutte che si è tradotto in un cospicutie indebito risparmio di imposta" (pag. 3 della pronuncia di primo grado). 3 Tale motivazione (non contestata dalla difesa) induce peraltro a ritenere che il Tribunale abbia fatto riferimento non alla cornice edittale vigente al momento del fatto (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione), ma a quella anteriore alla novella del 2015 (ossia da 6 mesi a 5 anni di reclusione), il che consente a maggior ragione di escludere la dedotta violazione dell'art. 2 cod. pen., atteso che la pena, pur a fronte della gravità del fatto (valutazione di merito questa non censurata dalla difesa), è stata fissata nell'ambito della forbice edittale non più vigente all'epoca del fatto, ma per l'imputato indubbiamente più favorevole. 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Xu deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023