Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 EL 2024, proposto dalla sig.ra LA AN, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Magione, in persona EL Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Fantusati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA RA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- ELl’atto di notifica prot. 0026375 EL 29 agosto 2024, sottoscritto dalla responsabile ELl’Area governo EL territorio, SUAPE e cultura EL Comune di Magione e notificato all’odierna ricorrente il 16 settembre 2024, ELl’ordinanza di demolizione e remissione in pristino n. 78 EL 19 maggio 2021 e ELl’ordinanza di demolizione e remissione in pristino n. 79 EL 19 maggio 2021;
e per quanto occorrer possa:
1) ELl’ordinanza n. 78 EL 19 maggio 2021 EL Comune di Magione, avente ad oggetto “Rimozione, demolizione e remissione in pristino di opere edilizie eseguite in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica in Località ON EL GO (FG. 35 P.lle 261) Sig. LI AS”, notificata con raccomandata AG 78776631887-7 EL 4 giugno 2021;
2) ELl’ordinanza n. 79 EL 19 maggio 2021 EL Comune di Magione, avente ad oggetto “Rimozione, demolizione e remissione in pristino di opere edilizie eseguite in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica in Località ON EL GO (FG. 35 P.lle 261, 275) Sig. LI AS e CA RA”, notificata con raccomandata AG 78778027820-7 EL 4 giugno 2021;
3) di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al decreto e alla nota anzidetti, ancorché ignoto a parte ricorrente, e, in particolare, per quanto occorrer possa, ELl’art. 25 ELla N.T.A., parte strutturale EL P.R.G. EL Comune di Magione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio EL Comune di Magione;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell’udienza pubblica EL giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa NI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con il ricorso in epigrafe la sig.ra LA AN ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’atto EL 29 agosto 2024 con cui il Comune di Magione ha notificato alla stessa, quale proprietaria in qualità di erede EL sig. AS LI, le ordinanze di demolizione e remissione in pristino nn. 78 e 79 EL 19 maggio 2021, già notificate al de cuius in data 4 giugno 2021. Unitamente al richiamato atto, la ricorrente ha gravato le citate ordinanze nn. 78 e 79 EL 2021, nonché, per quanto occorrer possa, l’art. 25 ELle N.T.A. EL P.R.G.- parte strutturale EL Comune di Magione.
2. L’odierna ricorrente riferisce di avere ereditato dal cugino sig. AS LI (deceduto in data 20 febbraio 2023), la proprietà una rata di terreno sita nel Comune di Magione, località San Feliciano (censita catastalmente al N.C.T. al foglio 35 part.lla 261).
Detto terreno è ubicato in una zona che, oltre a essere sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi EL d.lgs. n. 42 EL 2004 a seguito ELl’emanazione EL d.m. 30 aprile 1965, ricade all’interno ELl’area EL Parco EL GO RA (istituita ex art. 25 ELla l.r. n. 9 EL 1995) e, dal punto di vista urbanistico, è classificata come zona “Aree agricole di tutela EL bacino EL RA” sottoposta alla disciplina di cui all’art. 25 N.T.A. EL P.R.G. - parte strutturale EL Comune di Magione.
3. Emerge dagli atti di causa che con ordinanze 110 e 111 EL 5 agosto 2019 il Comune di Magione ordinava la demolizione e remissione in pristino con riferimento ad una pluralità di opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica e di titolo abilitativo edilizio realizzate sulla citata particella 261, nonché sul confine con la particella 275 (di proprietà EL sig. CA RA) e sulle particelle 89 e 59 EL medesimo foglio 35 (di proprietà EL Demanio ELlo Stato).
Dette ordinanze, gravate dal sig. LI con ricorso n.r.g. 923/2019, sono state annullate da questo Tribunale amministrativo regionale con sentenza 24 novembre 2020 n. 528, evidenziando che « pur individuando la proprietà dei singoli soggetti, le ordinanze contengono un ordine indistinto alla demolizione e remissione in pristino con in più la comunicazione ELle conseguenze in termini di sanzioni pecuniarie e di acquisizione gratuita dei beni in caso di inottemperanza. I provvedimenti gravati non consentono, pertanto, di effettuare una distinzione tra i soggetti chiamati ad ottemperare, introducendo una anomala responsabilità solidale tra proprietari di fondi limitrofi. Né può essere giustificato un siffatto modus operandi in ragione ELl’attribuzione di una responsabilità ai ricorrenti per le opere realizzate sulle aree demaniali in quanto, da un lato, permane la contraddizione di aver posto in capo a ciascun ricorrente anche la responsabilità per la demolizione di opere poste sulla proprietà privata altrui, dall’altro, entrambi i provvedimenti gravati non giustificano a quale titolo i sig.ri LI e RA sono chiamati a rispondere degli abusi realizzati sul pubblico demanio ».
Va evidenziato che la richiamata pronuncia ha rigettato le censure proposte con riferimento alla violazione ELl’art. 6 d.P.R. n. 380 EL 2001, evidenziando che « [l]a richiamata disposizione nel prevedere espressamente la salvezza ELle previsioni ELla pianificazione urbanistico-edilizia implicitamente consente alla sussistenza di previsioni più stringenti, quali nel caso in esame, quelle poste dall’art. 25, ELle N.T.A. EL PRG parte strutturale poste a tutela ELle aree ricadenti nell’Area naturale protetta – Parco EL GO RA, nelle more ELl’approvazione EL Piano EL Parco. Va, altresì, evidenziato che, dal punto di vista paesaggistico, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, molte ELle opere realizzate non possano essere neanche ricondotte alle ipotesi “liberalizzate” in virtù EL combinato disposto ELl’art. 2 e ELla Tabella A EL d.P.R. n. 31 EL 2017 » (cfr. § 8); inoltre, con specifico riferimento all’edificio di civile abitazione presente sulla citata proprietà, è stato rilevato che « [l]’abusività ELl’immobile è pacifica, essendo affermata dallo stesso ricorrente » (cfr. § 10). Infine, è stato espressamente « fatto salvo il potere dovere ELl’Amministrazione di riesercizio ELle proprie competenze in materia di repressione ELl’abusivismo edilizio ».
La sentenza n. 528 EL 2020 è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello.
3.1. Con ordinanza n. 78 EL 19 maggio 2021 il Comune di Magione ordinava al sig. AS LI la rimozione entro 90 giorni:
- ELle seguenti opere insistenti sulla particella n. 261 EL foglio 35 di proprietà ELlo stesso in quanto eseguite « in assenza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire e in difformità alle norme tecniche di attuazione EL PRG parte strutturale » e quindi in « violazione degli art. 167 e 181 EL d.lgs. 42/04, ELl’art. 143 ELla l.r. 1/2015 e ELl’art. 25 ELle N.T.A. ELla parte strutturale EL PRG »: « 1a - presenza di edificio di abitazione ELle dimensioni esterne di circa m 7.00 x 9.50 e altezza di circa m 3.00, portico contiguo realizzato con struttura in ferro a cui sono avvinghiate piante rampicanti ELle dimensioni planimetriche di circa m 3.50 x 7.00 e altezza di circa m 3.00 poggianti entrambi su sottostante piano di calpestio rifinito con mattonelle in cotto avente la dimensione di circa m 13.00 x 16.00; 1b - manufatto edilizio in legno con copertura in eternit; 1d - struttura in ferro senza manto di copertura; 1e - barbecue; 1f - recinzione in rete metallica e cancello carrabile prospicienti la via pubblica; 1g - terminali per l’erogazione di acqua che presuppongono l’esistenza di rete impiantistica sotterranea; 1h - cisterna in plastica; 1i - punti di illuminazione; 1l - struttura di sostegno per ombrellone »;
- nonché di un pozzo (1c) insistente sulla medesima particella 261, in quanto eseguito « in assenza o in difformità dalla S.C.I.A., dall’autorizzazione paesaggistica e in difformità alle norme tecniche di attuazione EL PRG parte strutturale» e quindi in presunta «violazione degli art. 167 e 181 EL d.lgs. 42/04, ELl’art. 146 ELla l.r. 1/2015 e ELl’art. 25 ELle N.T.A. ELla parte strutturale EL PRG ».
Con la coeva ordinanza n. 79, il Comune di Magione ordinava altresì congiuntamente e in solido al sig. LI e al sig. RA la rimozione entro 90 giorni ELl’opera « 5a recinzione in rete metallica su cui sono agganciati in alcuni tratti pannelli di canna palustre e telo ombreggiante plastificato fino al confine con la particella 89/r », insistente sul “confine” tra le particelle 261 e 275 EL foglio 35.
3.2. Avverso dette sopravvenute ordinanze nn. 78 e 79 EL 2021 il sig. LI proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Umbria, rubricato n.r.g. 594/2021.
Il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito EL decesso EL ricorrente LI con ordinanza 20 ottobre 2023 n. 575.
Stante la mancata riassunzione nel termine di legge, con decreto presidenziale 2 agosto 2024 n. 33 il giudizio veniva dichiarato estinto.
3.3. Il Comune di Magione con atto prot. 0026375 EL 29 agosto 2024 – notificato all’odierna ricorrente il 16 settembre 2024 – ingiungeva alla sig.ra LA AN, in qualità di erede di AS LI, di eseguire, entro novanta giorni dal ricevimento ELla medesima notifica, le ordinanze di demolizione n. 78 e 79 EL 19 maggio 2021, che venivano allegate alla medesima notificazione.
3.4. La parte ricorrente ha evidenziato che nelle more alcuni degli abusi contestati sarebbero stati rimossi. In particolare, per quanto attiene alle opere di cui all’ordinanza n. 78 EL 2021, gli interventi di remissione in pristino avrebbero riguardato il manufatto edilizio in legno con copertura in eternit (1b), il barbecue (1.e) e la struttura di sostegno per ombrellone (1.l).
Per quanto attiene all’ordinanza n. 79 EL 2021, la recinzione posta sul confine tra la particella 261 EL foglio 35, di proprietà EL ricorrente, e la particella 275 di altra proprietà, sarebbe stata rimossa in realtà dalla stessa Amministrazione comunale, che ha eseguito la demolizione a seguito di esproprio.
4. La ricorrente ha articolato quattro motivi in diritto, di cui il primo afferente a vizi ELla notificazione alla erede LA AN ELle ordinanze n. 78 e 79 EL 2021, ed i rimanenti relativi a vizi propri o derivati ELle citate ordinanze. Le censure attoree sono state rubricate come segue:
i. sui vizi ELla notificazione alla erede sig.ra AN ELle ordinanze n. 78 e 79: falsa e/o erronea applicazione ELl’art. 7, l. n. 241 EL 1990, per mancata comunicazione di avvio EL procedimento; difetto di istruttoria; violazione EL principio di tipicità ELle ordinanze-ingiunzione di demolizione; eccesso di potere per errore di fatto e di diritto; difformità tra provvedimenti e illogicità;
ii. sui vizi derivati ELle ordinanze n. 78 e n. 79 EL 2021: violazione e/o falsa applicazione, da parte EL presupposto art. 25 N.T.A. parte strutturale EL P.R.G. EL Comune di Magione, ELl’art. 13 ELla l.r. n. 28 EL 2001 e/o degli artt. 23 e 25 EL Regolamento EL parco approvato con D.G.R. n. 1204 EL 2018 e/o degli artt. 6, 11 e 12 ELla legge n. 394 EL 1991 e/o degli artt. 12 e 14 ELla l.r. n. 9 EL 1995, come pure eccesso di potere per contraddizione con altre norme EL P.R.G., deficit di istruttoria e motivazione nonché omessa considerazione dei valori ambientali lesi dall’eventuale esecuzione di provvedimenti demolitori come quelli gravati con il presente ricorso;
iii. sui vizi propri ELle ordinanze n. 78 e n. 79 EL 2021: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 51 quater ELla N.T.A. parte strutturale EL P.R.G. e/o ELl’art. 13 ELla l.r. n. 28 EL 2001 e/o degli artt. 23 e 25 EL Regolamento EL parco approvato con D.G.R. n. 1204/2018 e/o degli artt. 6, 11 e 12 ELla l. n. 394 EL 1991 e/o degli artt. 12 e 14 ELla l.r. n. 9 EL 1995 nonché, comunque, falsa e/o erronea applicazione ELl’art. 25 N.T.A., come pure eccesso di potere e/o violazione ELl’art. 3 ELla l. n. 241 EL/1990, per deficit di istruttoria e motivazione nonché omessa considerazione dei valori ambientali lesi dall’eventuale esecuzione dei provvedimenti gravati
iv. sugli ulteriori vizi propri ELle ordinanze n. 78 e n. 79 EL 2021: violazione e/o falsa applicazione ELl’art. 97 cost. e/o ELl’art. 1 ELla legge n. 241 EL 1990 e/o degli artt. 29 e 31 EL d.P.R. n. 380 EL 2001 e/o ELl’art. 143 ELla l.r. n. 1 EL 2015, come pure violazione EL giudicato di cui alla sentenza EL T.A.R. Umbria n. 528 EL 24 novembre 2020, come pure eccesso di potere e/o violazione ELl’art. 3 ELla l. n. 241 EL 1990 per deficit di istruttoria e/o per motivazione mancante, apparente, perplessa, intrinsecamente ed estrinsecamente contraddittoria, illogica nonché manifestamente ingiusta e irragionevole.
5. Si è costituito il Comune di Magione, ricostruendo la pregressa vicenda concernente le opere realizzate in assenza di titoli paesaggistici ed edilizi sulla proprietà ELl’odierna ricorrente ed eccependo l’improcedibilità ed inammissibilità oltre che l’infondatezza EL ricorso. La difesa comunale ha, in particolare, evidenziato come la mancata riassunzione EL ricorso n.r.g. 594/2021 (dichiarato estinto con decreto n. 33 EL 2024) abbia comportato che le ordinanze a suo tempo gravate siano divenute inoppugnabili, esecutive e pienamente vincolanti per la parte intimata e per gli eredi e gli aventi titolo di questi, non potendo più essere messe in discussione.
La difesa resistente ha ricordato che, per principio pacifico in giurisprudenza, l’ordinanza di demolizione, avendo a riferimento l’art. 21 octies ELla l. n. 241 EL 1990, non deve essere preceduta dalla comunicazione ELl’avvio EL procedimento, essendo atto per sua natura vincolato nel quale nessun apporto partecipativo è richiesto all’interessato.
6. Le parti hanno replicato puntualizzando le rispettive difese.
In particolare, la difesa attorea ha controdedotto in riferimento alle eccezioni di controparte, affermando che il giudicato ELla sentenza n. 528 EL 2020 coprirebbe unicamente l’annullamento ELle ordinanze EL 2019; infondata si presenterebbe, altresì, l’eccezione secondo cui, a seguito ELl’estinzione EL giudizio n.r.g. 584/2021 le ordinanze di demolizione sarebbero divenute definitivamente inoppugnabili e vincolanti anche nei confronti ELl’odierna ricorrente, non essendo la stessa parte EL precedente giudizio ed avendo, inoltre, il presente giudizio ad oggetto un nuovo provvedimento, adottato successivamente dall’Amministrazione.
7. All’udienza pubblica EL 14 aprile 2024 il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile parziale inammissibilità EL primo motivo di ricorso, nella parte in cui si contesta la mancata notifica ELl’atto gravato al sig. CA RA; indi, udito il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In primo luogo, al fine di ELibare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa resistente, deve essere chiarito il rapporto in cui si pone l’odierno contenzioso con le vicende pregresse già sommariamente ELineate.
La sig.ra AN è pacificamente proprietaria EL compendio immobiliare di cui si controverte in quanto erede EL sig. LI, al quale sono state a suo tempo notificare le ordinanze di demolizione e remissione in pristino nn. 78 e 79 EL 2021. È altrettanto pacifico che il giudizio già proposto dal sig. LI avverso dette ordinanze (n.r.g. 594/2021), interrotto con ordinanza collegiale 20 ottobre 2023 n. 575 a seguito EL decesso ELlo stesso, è stato dichiarato estinto per mancata riassunzione con decreto presidenziale 2 agosto 2024 n. 33.
L’odierna ricorrente è, pertanto, rimasta inerte in pendenza ELl’interruzione EL giudizio, né risulta che abbia presentato opposizione ai sensi ELl’art. 85, comma 3, cod. proc. amm.; conseguentemente in capo alla sig.ra AN – erede EL sig. LI, che quindi subentra allo stesso nella proprietà a titolo derivativo – rimane preclusa ogni ulteriore azione avverso i provvedimenti già gravati con il ricorso n.r.g. 594/2021.
Si presentano pertanto inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, nonché le censure formulate nel primo motivo volte a contestare la legittimità ELle ordinanze nn. 78 e 79 EL 2021, ormai inoppugnabili.
Né può diversamente opinarsi con riferimento alle censure mosse dalla ricorrente nel secondo motivo avverso l’art. 25 ELle N.T.A. EL P.R.G. parte strutturale, in quanto lo stesso è contestato unicamente quale atto presupposto rispetto alle suddette ordinanze di demolizione e remissione in pristino.
9. In disparte ogni valutazione sul permanere ELl’interesse allo scrutinio in capo alla ricorrente, le residue censure di cui al primo mezzo non sono meritevoli di accoglimento per quanto di seguito esposto.
9.1. La ricorrente ha lamentato, in primo luogo, l’illegittimità ELla notificazione, in quanto non preceduta da una comunicazione di avvio EL procedimento nei confronti ELla stessa, comunicazione che avrebbe consentito alla stessa di evidenziare il mutato quadro fattuale (ossia le intervenute rimozioni già richiamate al § 3.4).
Premesso che non vi è prova agli atti di causa che la parziali rimozioni siano intervenute prima ELla notificazione di cui si discute, le censure si presentano comunque infondate avuto riguardo tanto alla natura ELl’atto – al quale non può essere attribuito valore provvedimentale – che alle peculiarità ELla materia.
Già nella sentenza T.A.R. Umbria 24 novembre 2020 n. 528 è stato rammentato, con riferimento alla censura ELla « mancata comunicazione ELl’avvio EL procedimento di demolizione, in violazione degli artt. 7 e ss., l. n. 241 EL 1990 e ELl’art. 141, comma 2, l.r. Umbria 1/2015, [che] per pacifica giurisprudenza, i provvedimenti aventi natura vincolata, quali l’ordinanza di demolizione, non necessitano di previa comunicazione di avvio EL procedimento, ciò in quanto non è consentito all’Amministrazione compiere valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione EL bene (da ultimo C.d.S., sez. VI, 13 maggio 2020, n. 3036; ex plurimis C.d.S., sez. VI , 25 febbraio 2019, n. 1281; Id., sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5887; Id., sez. IV, 27 maggio 2019, n. 3432; Id. sez. II , 29 luglio 2019, n. 5317) ».
Tali considerazioni valgono a fortiori nel caso che occupa, in cui l’Amministrazione si è limitata diffidare la ricorrente ad eseguire ordinanze già emanate e divenute, come visto, inoppugnabili.
Nondimeno, secondo la consolidata giurisprudenza, « l’abusività ELle opere realizzate in assenza di qualsivoglia titolo rende l’ordine di demolizione rigidamente vincolato, ragion per cui, persino in rapporto alla tutela ELl’affidamento e all’interesse pubblico alla demolizione, esso non richiede alcuna specifica valutazione ELle ragioni d’interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto » (T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 maggio 2025, n. 429). Difatti, « l’attività di repressione degli abusi edilizi, attraverso l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita ELla previa comunicazione di avvio EL procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione EL privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso. ... Non ha rilievo, infatti, la circostanza che gli immobili erano stati acquistati da un terzo nello stato di fatto e diritto in cui si trovavano. I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità EL proprietario o ELl’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento ELl’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione ELl’ordine giuridico violato » (C.d.S., sez. VI, 28 maggio 2025, n. 4640).
Inoltre, « alla luce ELla ritenuta trasmissibilità agli eredi ELl’obbligazione ripristinatoria insita nell’ordine di demolizione ELl’opera abusiva, deve rilevarsi che per principio consolidato, non è “configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto” (sentenza ELla Sezione EL 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici ELlo stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia ELl’Adunanza Plenaria EL Consiglio di Stato EL 17/10/2017 n. 9, che “l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione ELl’abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca ELla commissione ELl’abuso e la data ELl’adozione ELl’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività EL costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908)” – ex multis sentenze ELla Sezione 29 gennaio 2024, n. 740, 2 marzo 2023, n. 1353, 19 maggio 2022, n. 3431 cit., 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305 » (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 22 maggio 2024, n. 3320; cfr. Id., 16 settembre 2024, n. 4973).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non sussisteva alcun onere in capo all’Amministrazione comunale di adottare una nuova ordinanza nei confronti ELla stessa. L’eventuale rimozione nelle more di manufatti indicati nelle ordinanze intervenuta ottemperanza all’ordine di remissione in pristino assume rilievo sul diverso piano ELl’accertamento rimesso al Comune circa intervenuta ottemperanza all’ordine di remissione in pristino, preliminare rispetto all’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori e/o di acquisizione.
Né la tesi attorea risulta sostenuta dalla giurisprudenza invocata; in particolare, non pertinente risulta la richiamata sentenza EL Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 821 EL 2024, attinente ad un provvedimento di accertamento di inottemperanza a precedenti ingiunzioni a demolire, con contestuale disposizione ELl’acquisizione ELle aree al patrimonio comunale, adottato dall’Amministrazione comunale nei confronti degli eredi ELl’originario destinatario ELl’ordine di remissione in pristino ed autore degli abusi. La fattispecie si presentava, invero, EL tutto differente da quella che oggi occupa, essendo stato evidenziato che « gli appellanti sono proprietari per atto inter vivos, ed ossia in virtù ELl’atto di compravendita rogato dal notaio ... il 27 aprile 1976, EL terreno sul quale sono state edificate dal loro de cuius le opere abusive in questione. Donde, l’obbligatorietà ELla notifica ELle tre ingiunzioni a demolire ... anche nei loro confronti, in quanto non eredi EL responsabile degli abusi ma proprietari EL terreno già al momento in cui sono stati realizzati gli abusi » (C.G.A.R.S., sez. giur., 30 ottobre 2024, n. 821).
9.2. Si presenta, infine, inammissibile per difetto di interesse, come rilevato in sede di discussione, il profilo di censura relativo alla mancata reiterata notifica al sig. RA, già destinatario ELl’ordinanza n. 79 EL 2021.
10. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte rigettato, come da motivazione.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per la restante parte lo rigetta, come da motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento di complessivi € 2.000,00 (duemila/00) in favore EL Comune di Magione, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio EL giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA NG, Presidente
NI EL, Consigliere, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NI EL | RA NG |
IL SEGRETARIO