TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 169
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Vizi di notifica alla erede LA AN

    L'Amministrazione si è limitata a diffidare la ricorrente ad eseguire ordinanze già emanate e divenute inoppugnabili. In casi come questi, l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, la parte ricorrente è rimasta inerte in pendenza dell'interruzione del giudizio pregresso e non ha riassunto il procedimento, rendendo preclusa ogni ulteriore azione avverso i provvedimenti già gravati.

  • Inammissibile
    Mancata notifica al sig. CA RA

    Questo profilo di censura è inammissibile per difetto di interesse.

  • Inammissibile
    Vizi propri o derivati delle ordinanze

    Le ordinanze nn. 78 e 79 del 2021 sono diventate inoppugnabili a seguito dell'estinzione del giudizio pregresso promosso dal sig. LI e della mancata riassunzione da parte della sig.ra AN. Pertanto, le censure relative ai vizi propri o derivati delle ordinanze sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Contestazione dell'art. 25 N.T.A. come atto presupposto

    La contestazione dell'art. 25 delle N.T.A. è inammissibile in quanto l'atto è impugnato unicamente quale presupposto delle ordinanze di demolizione, le quali sono a loro volta inoppugnabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 169
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 169
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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