TAR
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
>
CS
Rigetto
Sentenza breve 13 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza breve 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 13/02/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00732/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01167 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00732/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 732 del 2026, proposto da EC IC
LI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B14C2D1E7F, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.U.A Regione Basilicata – Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della
Regione Basilicata, non costituito in giudizio;
nei confronti
Cardio.Tek S.r.l., non costituito in giudizio; N. 00732/2026 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione
Prima) n. 17/2026, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
UL e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato che la sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'AOR San Carlo di Potenza e all'Azienda sanitaria di Matera”, in relazione al lotto n. 64;
Considerato, in particolare, che la ricorrente aveva formulato l'offerta su base annuale e non triennale, come da bando, e che con il ricorso di primo grado ha dedotto la riconoscibilità dell'errore ed il conseguente dovere della stazione appaltante di avvedersene, anche in ragione dell'importo anormalmente basso dell'offerta, e di provvedere di conseguenza;
Rilevato che il T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado;
Considerato che l'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado, che nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio,
e che alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, fissata per l'esame della domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata, è stato dato avviso alle N. 00732/2026 REG.RIC.
parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. della possibilità di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio fissata per l'incidente cautelare, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio, della completezza dello stesso e della superfluità di ogni ulteriore istruzione;
Considerato che l'appellante contesta tale decisione deducendo, nell'unico motivo di gravame, “Erroneita' ed illogicita' della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non qualificabile come errore materiale quello commesso da EC IC LI e, conseguentemente, corretto l'operato della stazione appaltante nel non aver concesso il soccorso istruttorio per la sua emendabilita'. travisamento, difetto di motivazione ed illogicita' manifesta”;
Ritenuto che le censure sviluppare con tale mezzo risultano infondate, non superando le condivisibili argomentazioni esposte in contrario dalla sentenza gravata;
Considerato che, per costante e pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, gli errori commessi dall'operatore economico in sede di redazione dell'offerta economica, non sono emendabili per plurime ragioni (legate, tra l'altro, alla necessità di garantire la par condicio fra gli offerenti, e all'esigenza di non consentire integrazioni sostanziali dell'offerta successive alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa), ricadendo nella piena responsabilità dell'operatore l'erronea indicazione del corrispettivo del servizio;
Rilevato, in particolare, che come ricordato dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex multis e da ultimo, sentenza n. 3464/2024), “la fattispecie dell'errore materiale sottende una soluzione correttiva di contenuto pienamente persuasivo, priva di incongruenze, fondata su elementi certi e quindi percepibile in modo netto come
l'unica logicamente percorribile: solo sulla base di questi indici può esprimersi un giudizio di “materialità” dell'errore che è tale poiché rilevabile a colpo d'occhio, N. 00732/2026 REG.RIC.
nella sua chiara obiettività e immediata evidenza grafica, senza necessità di richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche. 13.6. Ancora più icasticamente si è in proposito affermato che
“l'errore è "materiale" .. se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali. Se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico
- deduttivo che non pare più coerente con i canoni della "immediata evidenza" e della
"pura materialità" dell'errore emendabile” (Cons. Stato, sez. III, n. 5650 del 2022)”
(nello stesso senso la successiva sentenza della V Sezione n. 4407/2025);
Ritenuto che l'applicazione dei richiamati criteri alla concreta fattispecie dedotta nel presente giudizio conduce al rigetto del gravame perché infondato, dal momento che nel caso di specie la riconoscibilità dell'erronea formulazione dell'offerta economica
(di importo sensibilmente più basso rispetto alle altre) avrebbe implicato una operazione logico-deduttiva estesa anche a documentazione ulteriore rispetto all'offerta medesima;
Ritenuto, in particolare, che la stessa pretesa ad una “richiesta di chiarimenti” evidenza l'estraneità della fattispecie in esame alla categoria dell'errore materiale emendabile, come sopra ricostruita;
Ritenuto, inoltre, che risulta non condivisibile l'argomento basato sul fatto che il
Disciplinare di gara non specificava su che base temporale dovesse formularsi l'offerta, in considerazione della durata triennale del rapporto negoziale oggetto della procedura che, da sola, determina inequivocamente il contenuto e l'oggetto dell'offerta economica (dal che comunque il rilievo che nessuna equivocità può imputarsi alla legge di gara come fattore causale che avrebbe determinato l'errore); N. 00732/2026 REG.RIC.
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per l'affermazione di un “vero e proprio obbligo di attivazione del soccorso istruttorio con finalità sanante, meglio qualificabile come soccorso procedimentale”, che oltre a dover essere escluso per l'assenza dei presupposti fin qui rilevata avrebbe dato, come correttamente rilevato dal T.A.R., “la stura a una inammissibile integrazione postuma dell'offerta, con travalicamento dei limiti di applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio perimetrati dall'art. 101 del vigente codice dei contratti pubblici e con parallela violazione dei generali principi di par condicio e di autoresponsabilità”;
Considerato inoltre che tale prospettazione è argomentata nel ricorso in appello (pag.
9) quale conseguenza della qualificazione dell'errore in questione come “errore materiale”, laddove come si è visto una simile qualificazione è da escludere, con la conseguenza di privare in ogni caso del suo presupposto logico anche questo profilo di censura;
Ritenuto che risulta inconferente il richiamo al principio del risultato, e in particolare alla sentenza di questa Sezione n. 8436/2025, relativa al c.d. soccorso procedimentale, sia perché tale sentenza nella parte in diritto non ha fatto alcun riferimento al principio del risultato quale fattore “sanante” rispetto ad errori non materiali nella formulazione dell'offerta; sia, soprattutto, perché essa ha chiaramente affermato che ricorrendo al soccorso procedimentale “è, in linea generale, ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo dell'offerta tecnica o economica, a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta” (il che, come si è visto, non ricorre nel caso in esame);
Ritenuto, infine, che l'erroneità non emendabile dell'offerta economica, e la conseguente legittimità dell'esclusione della stessa, priva di qualsivoglia rilievo le considerazioni relative al punteggio complessivo che sarebbe stato riportato N. 00732/2026 REG.RIC.
dall'offerta tecnica e da quella economica ove quest'ultima fosse stata corretta e non esclusa;
Ritenuto, pertanto che il ricorso in appello deve essere respinto perché infondato, e che nulla deve essere disposto in merito alle spese del giudizio, non essendosi costituite le parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA De LI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni UL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni UL NA De LI N. 00732/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01167 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00732/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 732 del 2026, proposto da EC IC
LI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B14C2D1E7F, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.U.A Regione Basilicata – Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della
Regione Basilicata, non costituito in giudizio;
nei confronti
Cardio.Tek S.r.l., non costituito in giudizio; N. 00732/2026 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione
Prima) n. 17/2026, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
UL e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato che la sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'AOR San Carlo di Potenza e all'Azienda sanitaria di Matera”, in relazione al lotto n. 64;
Considerato, in particolare, che la ricorrente aveva formulato l'offerta su base annuale e non triennale, come da bando, e che con il ricorso di primo grado ha dedotto la riconoscibilità dell'errore ed il conseguente dovere della stazione appaltante di avvedersene, anche in ragione dell'importo anormalmente basso dell'offerta, e di provvedere di conseguenza;
Rilevato che il T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado;
Considerato che l'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado, che nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio,
e che alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, fissata per l'esame della domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata, è stato dato avviso alle N. 00732/2026 REG.RIC.
parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. della possibilità di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio fissata per l'incidente cautelare, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio, della completezza dello stesso e della superfluità di ogni ulteriore istruzione;
Considerato che l'appellante contesta tale decisione deducendo, nell'unico motivo di gravame, “Erroneita' ed illogicita' della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non qualificabile come errore materiale quello commesso da EC IC LI e, conseguentemente, corretto l'operato della stazione appaltante nel non aver concesso il soccorso istruttorio per la sua emendabilita'. travisamento, difetto di motivazione ed illogicita' manifesta”;
Ritenuto che le censure sviluppare con tale mezzo risultano infondate, non superando le condivisibili argomentazioni esposte in contrario dalla sentenza gravata;
Considerato che, per costante e pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, gli errori commessi dall'operatore economico in sede di redazione dell'offerta economica, non sono emendabili per plurime ragioni (legate, tra l'altro, alla necessità di garantire la par condicio fra gli offerenti, e all'esigenza di non consentire integrazioni sostanziali dell'offerta successive alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa), ricadendo nella piena responsabilità dell'operatore l'erronea indicazione del corrispettivo del servizio;
Rilevato, in particolare, che come ricordato dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex multis e da ultimo, sentenza n. 3464/2024), “la fattispecie dell'errore materiale sottende una soluzione correttiva di contenuto pienamente persuasivo, priva di incongruenze, fondata su elementi certi e quindi percepibile in modo netto come
l'unica logicamente percorribile: solo sulla base di questi indici può esprimersi un giudizio di “materialità” dell'errore che è tale poiché rilevabile a colpo d'occhio, N. 00732/2026 REG.RIC.
nella sua chiara obiettività e immediata evidenza grafica, senza necessità di richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche. 13.6. Ancora più icasticamente si è in proposito affermato che
“l'errore è "materiale" .. se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali. Se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico
- deduttivo che non pare più coerente con i canoni della "immediata evidenza" e della
"pura materialità" dell'errore emendabile” (Cons. Stato, sez. III, n. 5650 del 2022)”
(nello stesso senso la successiva sentenza della V Sezione n. 4407/2025);
Ritenuto che l'applicazione dei richiamati criteri alla concreta fattispecie dedotta nel presente giudizio conduce al rigetto del gravame perché infondato, dal momento che nel caso di specie la riconoscibilità dell'erronea formulazione dell'offerta economica
(di importo sensibilmente più basso rispetto alle altre) avrebbe implicato una operazione logico-deduttiva estesa anche a documentazione ulteriore rispetto all'offerta medesima;
Ritenuto, in particolare, che la stessa pretesa ad una “richiesta di chiarimenti” evidenza l'estraneità della fattispecie in esame alla categoria dell'errore materiale emendabile, come sopra ricostruita;
Ritenuto, inoltre, che risulta non condivisibile l'argomento basato sul fatto che il
Disciplinare di gara non specificava su che base temporale dovesse formularsi l'offerta, in considerazione della durata triennale del rapporto negoziale oggetto della procedura che, da sola, determina inequivocamente il contenuto e l'oggetto dell'offerta economica (dal che comunque il rilievo che nessuna equivocità può imputarsi alla legge di gara come fattore causale che avrebbe determinato l'errore); N. 00732/2026 REG.RIC.
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per l'affermazione di un “vero e proprio obbligo di attivazione del soccorso istruttorio con finalità sanante, meglio qualificabile come soccorso procedimentale”, che oltre a dover essere escluso per l'assenza dei presupposti fin qui rilevata avrebbe dato, come correttamente rilevato dal T.A.R., “la stura a una inammissibile integrazione postuma dell'offerta, con travalicamento dei limiti di applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio perimetrati dall'art. 101 del vigente codice dei contratti pubblici e con parallela violazione dei generali principi di par condicio e di autoresponsabilità”;
Considerato inoltre che tale prospettazione è argomentata nel ricorso in appello (pag.
9) quale conseguenza della qualificazione dell'errore in questione come “errore materiale”, laddove come si è visto una simile qualificazione è da escludere, con la conseguenza di privare in ogni caso del suo presupposto logico anche questo profilo di censura;
Ritenuto che risulta inconferente il richiamo al principio del risultato, e in particolare alla sentenza di questa Sezione n. 8436/2025, relativa al c.d. soccorso procedimentale, sia perché tale sentenza nella parte in diritto non ha fatto alcun riferimento al principio del risultato quale fattore “sanante” rispetto ad errori non materiali nella formulazione dell'offerta; sia, soprattutto, perché essa ha chiaramente affermato che ricorrendo al soccorso procedimentale “è, in linea generale, ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo dell'offerta tecnica o economica, a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta” (il che, come si è visto, non ricorre nel caso in esame);
Ritenuto, infine, che l'erroneità non emendabile dell'offerta economica, e la conseguente legittimità dell'esclusione della stessa, priva di qualsivoglia rilievo le considerazioni relative al punteggio complessivo che sarebbe stato riportato N. 00732/2026 REG.RIC.
dall'offerta tecnica e da quella economica ove quest'ultima fosse stata corretta e non esclusa;
Ritenuto, pertanto che il ricorso in appello deve essere respinto perché infondato, e che nulla deve essere disposto in merito alle spese del giudizio, non essendosi costituite le parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA De LI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni UL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni UL NA De LI N. 00732/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO